FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 7/AA del 03/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FLOREA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Andrei Gabriele FLOREA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREI GABRIELE FLOREA, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Juventus F.C. S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 17, commi 4 e 7, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, perché, pur essendosi avvalso dell’opera dell’agente sportivo The Football Street Ltd in persona del Sig. Simone Bernardo per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva professionistica con la società Juventus F.C. S.P.A., in data 23/10/2023 sottoscriveva il contratto nel quale è espressamente riportato che il calciatore “non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo” e ometteva di assicurarsi che sullo stesso fosse indicato il nome dell’agente sportivo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrei Gabriele FLOREA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrei Gabriele FLOREA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.