F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/CFA pubblicata il 31 Luglio 2024 (motivazioni) – Virtus Entella Srl/US Alessandria 1912 Srl

Decisione/0014/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0154/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Vincenzo Barbieri – Presidente

Marco Baliva – Componente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0154/CFA/2023-2024, proposto dalla Società Virtus Entella Srl in data 26.06.2024

contro

US Alessandria 1912 Srl,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche n. 0038/TFNSVE-2023-2024 del 19.06.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 24.07.2024, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Enrico Crocetti Bernardi e udito l’Avv. Francesco Menichini in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani per la reclamante; nessuno è comparso per la società US Alessandria 1912 Srl.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 26 giugno 2024, la società Virtus Entella Srl, in persona del legale rappresentante  pro tempore Direttore Generale Sig. Matteo Matteazzi ha proposto reclamo avverso la decisione n. 0038/TFNSVE – 2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pubblicata in data 13.06.2024, relativa al rigetto della propria domanda per sentire “accertare e dichiarare che l’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl è responsabile, oggettivamente e direttamente, della condotta posta in essere dal proprio tesserato e del conseguente nocumento causato alla Virtus Entella Srl e, per l’effetto, condannare l’U.S. Alessandria Calcio al pagamento della somma di 2.581,37, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà determinata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora successivamente, dal dì del dovuto al saldo”.

A sostegno del reclamo, la società Virtus Entella Srl apporta le seguenti censure.

Nel primo punto impugna in merito all’asserita erronea valutazione del Giudice di prime cure in ordine all’ an della pretesa e alla prova di nesso di causalità.

Nel secondo punto del reclamo la società Virtus Entella Srl impugna in merito all’asserita erronea valutazione del Giudice di prime cure in ordine al quantum della pretesa e l’asserito difetto di prova.

Nel terzo punto del reclamo la società Virtus Entella Srl impugna in merito all’asserita illegittimità del mancato accoglimento dell’istanza istruttoria formulata nel ricorso di primo grado.

In data 24 luglio 2024 si teneva l’udienza all’esito della quale il Collegio emetteva il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito indicate.

Il primo giudice, con motivazione appagante e conforme ai principi in materia di distribuzione dell’onere probatorio, ha valorizzato ai fini del rigetto della domanda, il mancato assolvimento dell’onere probatorio su chi intende far valere in giudizio un diritto.

I motivi del reclamo possono essere analizzati congiuntamente data la loro connessione.

1. Preliminarmente, questo Collegio, in merito alla produzione documentale dello screenshot video gara, di cui documento n. 1 del reclamo, ritiene che tale mezzo di prova nella fattispecie scrutinata sia inammissibile ed inutilizzabile alla luce della rigida tipizzazione delle fattispecie di utilizzo di tale mezzo di prova sancite dagli art. 58 e 61 CGS (n. 119/CFA/2023-2024/C).

L’art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo i mezzi di prova audiovisivi, limitandolo ai “casi previsti dall’ordinamento federale”. L’art. 61 CGS, individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi inquadrati nell’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione

blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di ingresso e i tempi per l’inoltro della segnalazione o richiesta individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Da tali disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/20222023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 61 CGS, la disposizione di cui all’art. 61, comma 3, CGS, che limita l’ammissibilità della prova televisiva alle fattispecie espressamente previste, si applica anche alle gare della Lega Pro, della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali (CFA, n. 119/CFA/2023-2024).

Al di là dell’indebito ingresso nel processo dello screenshot video gara, questo Collegio condivide le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale, il quale sottolinea che dalla visione del video “non dà modo di comprendere appieno né l’eventuale gesto del calciatore, né a seguito dello stesso si sia verificato un danno allo schermo”. Inoltre “dal video emerge, al contrario, che lo schermo ha continuato a funzionare”.

2. Inoltre, nulla si evince dei fatti accaduti dal referto arbitrale. È pur vero che, “ il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi nel terreno di gioco”. Nel caso di specie, però, la società reclamante non solo non ha provveduto a segnalare al direttore di gara al termine della gara l’esistenza del danno denunciato, né  ha mai attivato la Procura federale per atti di indagine, ai sensi dell’art. 61 CGS, al fine di desumere aliunde la prova.

3. Le richieste istruttorie, in particolare la prova per testi, trattandosi di strumento eccezionale, risulta inconferente alla luce delle carenze del materiale probatorio in atti, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte federale (0008/CFA/20242025/D).

“I principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, N. 0008/2024-2025/D).

In questo senso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, (CFA, Sez. I, n. 2019/2023-2024) i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato” (CFA, Sez. I, n. 1/20222023, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2021 e CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

Pertanto, in modo condivisibile da parte di questa Corte, il Tribunale federale ha respinto le richieste di prova per testi.

4. Infine, a sanare il deficit probatorio del reclamante, nessun apporto può essere fornito dal comportamento processuale della U.S. Alessandria; come è notorio, la sua mancata costituzione non può essere considerata una sorta di ammissione delle affermazioni avversarie. Tale scelta processuale non esonera controparte che agisce in giudizio dall’onere della prova dei fatti dedotti.

Non merita pertanto alcuna censura la decisione reclamata. Ogni altra questione rimane assorbita e pertanto l’impugnata decisione merita dunque integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Crocetti Bernardi                                         Vincenzo Barbieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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