F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/TFN – SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) – Raffaele Pipola e Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 1/TFN-SD

Decisione/0028/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 0005/1198pf23-24/GC/blp del 1° luglio 2024, nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1. Il sig. Raffaele Pipola n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro – tempore del Pomigliano Calcio Femminile srl:

- per violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 33 comma 6, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. III delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Commissione di Vigilanza, entro il termine del 30 maggio 2024, il pagamento dei mod. F24 relativi ai contributi INPS ed alle ritenute IRPEF, per il periodo oggetto di verifica dal 01 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. Segnatamente, per non aver depositato l’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato della Società e per non aver depositato i mod. F24 eseguiti e quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento;

2. la società Pomigliano Calcio Femminile srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. vigente;

b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 85 lett. D par. III delle NOIF che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

Con segnalazione del 7 giugno 2024, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, non ha fornito completa evidenza documentale del versamento, entro il termine del 30 maggio 2024,  delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024 così come previsto dall’art. 85 lett. D par. III delle NOIF.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli censimento dalla Divisione Serie A femminile avvenuta in data 24 maggio 2024 e confermata il 17 giugno 2024, si concludeva in data 18 giugno 2024 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico di 1) sig. Raffaele Pipola n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro – tempore del Pomigliano Calcio Femminile srl per violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 33 comma 6, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. III delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Commissione di Vigilanza, entro il termine del 30 maggio 2024, il pagamento dei mod. F24 relativi ai contributi INPS ed alle ritenute IRPEF, per il periodo oggetto di verifica dal 01 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. Segnatamente, per non aver depositato l’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato della Società e per non aver depositato i mod. F24 eseguiti e quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento; 2) società Pomigliano Calcio Femminile srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, per responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. vigente, e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 85 lett. D par. III delle NOIF che pone gli obblighi in esame a carico anche delle Società in modo diretto.

La Procura Federale, in assenza di memorie e/o difese e/o di qualsivoglia riscontro da parte dei soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 01 luglio 2024.

Il dibattimento

All’udienza tenutasi il 25 luglio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti della società Pomigliano Calcio Femminile srl, della sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva, nei confronti del sig. Raffaele Pipola della sanzione dell’inibizione per tre mesi.

Per la parte deferita non è comparso nessuno, né tanto meno risultano depositate memorie e/o istanze.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile srl per le condotte contestate; in particolare dalle risultanze delle attività degli organi di controllo è oggettivamente emerso che la società Pomigliano Calcio Femminile srl non ha fornito una esaustiva ed inappellabile evidenza documentale del versamento – entro il termine del 30 maggio 2024 – delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, così come previsto dall’art. 85 lett. D par. III delle NOIF. La società deferita infatti, anziché provvedere al deposito dei mod. F24 regolarmente eseguiti e quietanzati nonché dell’estratto conto con i pagamenti addebitati sul conto corrente dedicato, si è limitata al deposito di una documentazione lacunosa da cui non è stato possibile riscontrare il tempestivo integrale adempimento dell’obbligo previsto dalle NOIF. Nella fattispecie appaiono pertanto comprovate “per tabulas”  le contestazioni rivolte ai  soggetti deferiti. Relativamente al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le richieste della Procura Federale risultando le stesse conformi alle prescrizioni normative; su detto punto il Tribunale rileva altresì che al fine di garantire il requisito di afflittività della sanzione - i punti di penalizzazione in classifica dovranno decorrere dal primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Raffaele Pipola, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2024.

         

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 30 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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