F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0029/TFN – SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) – Ricorsi di LNP Serie A e LNP Serie B – Reg. Prot. 17-18/TFN-SD

Decisione/0029/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2024-2025

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Giammaria Camici - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2024, sui ricorsi riuniti proposti rispettivamente dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui ai procedimenti RG n. 0017/TFNSD e 0018/TFNSD, la seguente

DECISIONE

Il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A

Con atto del 22 luglio 2024 la Lega Nazionale Professionisti Serie A (d’ora innanzi anche solo LNPA) ricorreva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per chiedere l’annullamento del CU FIGC n. 15/A del 15.7.2024, recante la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4.11.2024 e l’approvazione del Regolamento Elettorale e dei Voti; del regolamento medesimo e degli allegati al CU n. 15/A del 15.7.2024; del verbale del Consiglio Federale di pari data; del CU FIGC del 1.7.2024 n. 1/A recante la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4.11.2024; dell’art. 20, comma 2 dello Statuto FIGC, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e, se del caso, del punto II delle norme transitorie e finali dello Statuto FIGC.

A fondamento del proprio atto, la ricorrente deduceva:

- l’illegittimità del CU 1/A del 1° luglio 2024, per violazione dell’art. 21, comma 4, dello Statuto FIGC, atteso che allo stesso non sarebbe stato allegato il regolamento elettorale;

- l’illegittimità dell’art. 20, comma 2, dello Statuto FIGC per violazione del principio di proporzionalità della rappresentanza, atteso che la norma impugnata riserverebbe ai professionisti una quota assolutamente minoritaria della rappresentanza, nonostante dalle risorse generate dal calcio professionistico dipenda pressochè totalmente l’intero sistema;

- l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio democratico-rappresentativo, degli artt. 1, 2, 48 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 20 del par. II delle norme transitorie e finali dello Statuto FIGC, degli artt. 20 e 21 dello Statuto CONI, dell’art. 4 dei principi fondamentati delle Federazioni sportive del CONI, degli artt. 10 e 11 CEDU e dell’art. 3 del primo protocollo addizionale CEDU, del criterio di maggior rappresentanza e maggior rappresentatività, nonché per carenza di istruttoria e di motivazione.

In particolare, le percentuali di rappresentatività assegnate con gli atti adottati non avrebbero rispecchiato il mutato scenario del calcio professionistico in violazione dei “criteri rappresentativi” richiamati dalle suddette norme.

- la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché dell’art. 4, comma 2 dello Statuto FIGC in relazione al ruolo che, in ogni caso, il provvedimento legislativo in fase di approvazione avrebbe assegnato alle società calcistiche professionistiche.

Il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Con atto del 22 luglio 2024, anche la Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora innanzi anche solo LNPB), ricorreva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per chiedere l’annullamento del C.U. 15/A del 15 luglio 2024 recante la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 e l’approvazione del Regolamento Elettorale e dei Voti dell’Assemblea Elettiva; del Regolamento Elettorale e dei Voti dell’Assemblea Elettiva approvato dal Consiglio federale in data 15 luglio 2024 (all. 1 al C.U. 15/A del 15 luglio 2024); degli allegati al C.U. 15/A del 15 luglio 2024; del verbale del Consiglio federale del 15 luglio 2024; del C.U. 1/A del 1° luglio 2024 recante la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, del punto II delle norme transitorie e finali della Statuto FIGC.

A fondamento del ricorso, la LNPB deduceva:

- l’illegittimità del CU 15/A del 15 luglio 2024, per violazione dell’art. 21, comma 1, dello Statuto FIGC, atteso che l’Assemblea elettiva non sarebbe stata convocata dopo la conclusione dei giochi olimpici estivi;

- l’illegittimità del CU 1/A del 1° luglio 2024, per violazione dell’art. 21, comma 4, dello Statuto FIGC, per mancata allegazione del regolamento elettorale;

- l’illegittimità degli atti impugnati, attesa la loro contrarietà ai principi democratico rappresentativi sanciti dagli artt. 20 e 21 Statuto CONI e 20, comma 2, Statuto FIGC.

La memoria della Lega Italiana Calcio Professionistico

Con atto del 25 luglio 2024, si costituiva in entrambi i procedimenti la Lega Italiana Calcio Professionistico (d’ora innanzi anche solo Lega Pro), affermando il ruolo che la Lega Pro ricopre nel panorama calcistico e rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia codesto l’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, tenuto conto di quanto esposto e documentato con la presente memoria, adottare il provvedimento che riterrà conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L’udienza del 29 luglio 2024

Il giudizio era chiamato all’udienza del giorno 29 luglio 2024.

A detta udienza comparivano, per la ricorrente LNPA, il Prov. Avv. Romano Vaccarella, l’Avv. Avilio Presutti e l’Avv. Marco Laudani, per la ricorrente LNPB, l'Avv. Gabriele Nicolella, per la Lega Pro, gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni.

Le parti, atteso che nelle medesime ore si stava tenendo il Consiglio Federale FIGC che avrebbe potuto decidere in ordine all’indizione di un’Assemblea Federale straordinaria ai fini delle modifiche statutarie, chiedevano di aggiornare la riunione all’udienza, già calendarizzata, del giorno 30 luglio 2024.

L’udienza del 30 luglio 2024

All’udienza del 30 luglio 2024, comparivano per la ricorrente LNPA, il Prof. Avv. Romano Vaccarella, l’Avv. Avilio Presutti e l’Avv. Marco Laudani, per la ricorrente LNPB, gli Avv.ti Gabriele Nicolella e Paola Pezzali, per la Lega Pro gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni.

I legali della LNPA davano atto di aver depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Ciò in quanto, come risultava dal comunicato pubblicato sul sito della FIGC, il Consiglio Federale del 29 luglio aveva deliberato l’indizione di un’Assemblea Federale Straordinaria ad hoc ai fini delle modifiche statutarie, anche in punto di percentuali di rappresentanza e di rappresentatività delle singole componenti federali.

La LNPB si associava alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e la Lega Pro, dal canto suo, non si opponeva.

I motivi della decisione

Il Tribunale prende atto delle dichiarazioni scritte e orali delle parti ricorrenti e dichiara la loro sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ricorrenti, come da atto depositato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e fatto proprio, in udienza, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. Nulla per le spese.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                         Carlo Sica

Valentina Ramella  

 

Depositato in data 30 luglio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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