F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/TFN – SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) – Egidio Talarico – Reg. Prot. 270/TFN-SD
Decisione/0030/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0270/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31712/800pf23- 24/GC/fm del 21 giugno 2024, depositato il 27 giugno 2024, nei confronti del sig. Egidio Talarico, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 31712/800pf23-24/GC/fm del 21 giugno 2024, depositato il 27 giugno 2024 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Egidio Talarico, all’epoca dei fatti tesserato arbitro effettivo A.I.A. ed iscritto alla sezione di Catanzaro, per rispondere della violazione dell’art. 42 comma 3 lett. a), lett. c) e comma 4 lett. b) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso, “in più occasioni collaborato e comunque prestato la propria attività in favore della società U.S. Catanzaro 1929 a decorrere dal settembre 2022, come da richiesta del medesimo all’Aia del C.R.A. della Calabria – rimasta priva di riscontro – e, nello specifico, avendo nel mese di gennaio 2024 partecipato ad un torneo e svolto un incontro formativo organizzati dalla predetta società presso la loro sede. Segnatamente, l’arbitro sig. Talarico, come da lui dichiarato in sede di audizione in fase di indagine, ha svolto le funzioni di preparatore atletico del settore attività di base della sezione femminile della società U.S. Catanzaro 1929, ed in tale qualità ha partecipato ad un torneo svoltosi nel mese di gennaio 2024. Lo stesso sig. Talarico afferma di indossare durante gli allenamenti, l’abbigliamento sportivo con i loghi e gli stemmi della società U.S. Catanzaro 1929 fornitogli dalla stessa società. La collaborazione con la società è altresì dimostrata dalla fotografia pubblicata in data 22 gennaio 2024 sul social network Facebook in cui il sig. Talarico è ritratto con indosso la tuta con i colori sociali del Catanzaro, unitamente ad altre persone nella sede della società US Catanzaro 1929 al termine di un incontro formativo, finalizzato alla conoscenza dei nuovi dirigenti del settore giovanile, cui lo stesso arbitro ha partecipato. Il tutto senza autorizzazioni o comunicazioni preventive inviate ai competenti organi autorizzativi dell’A.I.A., a nulla rilevando, una richiesta di autorizzazione datata 11 agosto 2022 per svolgere un tirocinio di 100 ore presso la società U.S. Catanzaro 1929 del tutto non afferente per tempi ed attività svolta ai fatti sopra narrati”.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla comunicazione pervenuta alla Procura Federale l’08/02/2024 con la quale il Presidente della Sezione AIA di Catanzaro, Arch. Zangara, segnalava il comportamento dell’arbitro Egidio Talarico, della medesima Sezione di Catanzaro, il quale in data 22/01/2024 aveva pubblicato sulla propria pagina personale del social Facebook una fotografia ove lo si vedeva, insieme ad altre persone, indossare la tuta ufficiale della società U.S. Catanzaro 1929.
In fase di indagini venivano auditi il sig. Diego Foresti, direttore generale della società U.S. Catanzaro 1929, la sig.ra Antonella Marchese, responsabile amministrazione e finanza della società U.C. Catanzaro 1929, la sig.ra Emilia Ranieri, istruttrice di scienze motorie per l’attività di base della società U.C. Catanzaro 1929, la sig.ra Rossella Rita Serafino, collaboratrice amministrativa della società U.C. Catanzaro 1929, la sig.ra Serafina Leone, assistente di segreteria del settore giovanile della società U.C. Catanzaro 1929, il medesimo sig. Egidio Talarico.
I sig.ri Foresti, Marchese e Ranieri, invitati a riconoscere i soggetti ritratti nella fotografia oggetto di segnalazione, non riconoscevano il sig. Talarico ma confermavano che quella ritratta nella fotografia era la sala stampa dello stadio “N. Ceravolo” in uso alla società.
La sig.ra Leone confermava “che nel gennaio 2024 presso la sala stampa dello Stadio Ceravolo è stata organizzata la presentazione del nuovo direttore del settore giovanile Sig. Bava Massimo” e, mostratale la foto, confermava “Si, il soggetto che indico cerchiando il volto e di cui specifico l'identità mediante una freccia è il Sig. Egidio Talarico che è un ragazzo di circa 22 anni che mi risulta essere uno studente di Scienze Motorie e mi risulta al primo anno di specialistica”, … “che io sappia il Sig. Talarico non ha nessun rapporto collaborativo con il Catanzaro calcio, ma posso affermare che in altre rarissime occasioni lo stesso è stato interpellato a titolo amichevole su nozioni in materia di Scienze Motorie … essendo un ragazzo di Catanzaro, posso confermare perché è a mia conoscenza diretta che svolge la funzione di Arbitro appartenente all’AIA”.
La sig.ra Serafino confermava che “nel gennaio 2024, non ricordo con precisione la data, ho partecipato ad un incontro riunione del settore attività base e calcio giovanile presso la sala stampa dello Stadio Ceravolo di Catanzaro in uso alla prima squadra. A quell'incontro era presente quasi tutto lo staff del settore giovanile ed attività di base”… “si trattava di un riepilogo formativo del settore giovanile alla presenza di alcuni tesserati del Catanzaro Calcio”. Invitata a riconoscere il sig. Talarico nella foto oggetto di segnalazione, riferiva “non conosco nessuno con tale nominativo, anche se questo nominativo all'interno del settore giovanile l'ho sentito nominare…”.
Il Sig. Talarico in sede di audizione invitato a riferire circa la sua partecipazione allo stage del gennaio 2024 rispondeva “ studio Scienze Motorie. Il mio corso di Laurea prevede uno stage formativo presso una società sportiva. Nell'agosto del 2022 ho comunicato all'AIA centrale ed al Comitato Regionale Arbitri dell'AIA che per ragioni di studio avrei frequentato uno stage di formazione presso il Catanzaro Calcio. Di questa mia comunicazione esibisco una copia cartacea dell'email inviata all'AIA Nazionale ed al Comitato Regionale Calabro dell'AIA in data 11.08.2022 ore 10:39. Fatte queste premesse confermo che per ragioni di studi ho svolto le funzioni di preparatore atletico del settore attività di base della sezione femminile del Catanzaro Calcio. Ricordo e confermo che nel gennaio 2024 tra il giorno 5/6 ho partecipato nella riferita qualità (preparatore atletico) al torneo oggetto della domanda. Preciso ulteriormente che il suddetto torneo non era ufficiale, non vi erano distinte e quindi mancava l'arbitro designato dalla FIGC e quindi gli arbitri che hanno diretto il torneo erano i Dirigenti delle Società partecipanti. Preciso inoltre che in questi anni di stage non ho mai partecipato ufficialmente alle partite e non sono mai stato iscritto in distinta. Il mio compito era quello di curare la preparazione atletica delle giocatrici durante gli allenamenti… Confermo di aver indossato in quell'occasione la tuta del Catanzaro Calcio che mi è stata fornita dalla suddetta Società e la utilizzo esclusivamente per gli allenamenti del Catanzaro Calcio ai quali partecipo come stagista… Confermo di essere il soggetto alla sinistra della foto ... Preciso che questa foto mi ritrae in occasione di un incontro formativo finalizzato alla conoscenza dei nuovi Dirigenti del settore giovanile del Catanzaro Calcio e non si riferisce al torneo sopra citato… per questo evento non ho chiesto una autorizzazione specifica al mio Presidente di Sezione, in quanto ritenevo e ritengo che la precedente comunicazione, quella offerta in visione in questa seduta risalente al 2022, fosse sufficiente. Se ho sbagliato, mi scuso sin d'ora con la mia sezione, con il mio Presidente e con tutti gli Organi Associativi dell'AIA per la mia eventuale leggerezza avendo sempre mantenuto in questi anni di associazione un comportamento irreprensibile e sempre rispettoso delle regole dell'Associazione e della Federazione”.
Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 16.05.2024 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini. Ritenuto che gli elementi dedotti a difesa dal Talarico tanto in sede di audizione quanto in sede di memoria non fossero utili ai fini di un proscioglimento, in data 27.06.2024 veniva notificato il deferimento in oggetto.
Il dibattimento
All’udienza del 23.07.2024, svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2024, risultava presente in collegamento da remoto l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, nessuno per la parte deferita.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, rappresentava alla Procura Federale che l’avv. Francesco Leone, il quale aveva assistito il deferito in fase di indagini, in data 19 luglio 2024, aveva inoltrato memoria difensiva alla casella mail ordinaria del Tribunale Federale. L’inoltro doveva considerarsi irrituale in quanto avvenuto al di fuori del portale del Processo Sportivo Telematico – PST e, pertanto, senza garantire il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del procedimento.
La Procura Federale, eccepita l’inammissibilità della citata memoria del 19 luglio 2024, nel merito, si riportava all’atto di deferimento esponendo origine e fatti di causa, e concludeva con la richiesta di irrogazione nei confronti del sig. Egidio Talarico della sanzione di 6 (sei) mesi di sospensione.
La decisione
In via preliminare, avuto riguardo alla posizione del deferito, arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Catanzaro, il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.
È altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro incondivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, ratione temporis, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.
Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”. Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata (ex plurimis, Decisione n. 196/TFNSD-2023-2024; Decisione n. 206/TFSD2023-2024; Decisione n. 195/TFNSD-2023-2024).
2. Passando, dunque, a considerare il merito del deferimento, all’arbitro Talarico è contestata la violazione dell’art. 42 comma 3 lett. a) e c) e comma 4 lett. b) del Regolamento A.I.A. per avere in più occasioni collaborato e comunque prestato la propria attività in favore della società U.S. Catanzaro 1929 a decorrere dal settembre 2022, come da richiesta del medesimo all’AIA del C.R.A. della Calabria – rimasta priva di riscontro – e, nello specifico, avendo nel mese di gennaio 2024 partecipato ad un torneo e svolto un incontro formativo organizzati dalla predetta società presso la propria sede.
Tale condotta risulta pacificamente provata.
Agli atti di causa, difatti, vi è la fotografia che ritrae l’arbitro Talarico che indossa la tuta sociale con i loghi della compagine, scattata presso la sala stampa dello Stadio Ceravolo di Catanzaro in uso alla prima squadra in occasione di uno stage formativo finalizzato a presentare i nuovi dirigenti del settore giovanile, ma soprattutto vi sono le stesse dichiarazioni rilasciate dal sig. Talarico, il quale ammette di aver svolto le funzioni di preparatore atletico del settore giovanile - attività di base della sezione femminile del Catanzaro Calcio nel periodo oggetto di contestazione e di aver in tale ruolo partecipato al torneo svoltosi tra il 5 ed il 6 gennaio 2024 nonché allo stage formativo sempre nel gennaio 2024.
Tali condotte configurano certamente una violazione dell’art. 42 comma 3 lett. a) e c) e comma 4 lett. b) del Regolamento A.I.A. nella parte in cui fa divieto agli arbitri “di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva …”.
La tassatività della richiamata disposizione non può ritenersi superata dall’istanza inviata dal Talarico nell’agosto 2022 all’AIA del CRA Calabria e volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare un tirocinio universitario di 100 ore come collaboratore atletico dell’U.S. Catanzaro 1929. Pacificamente tale autorizzazione non è mai stata rilasciata al Talarico e la condotta susseguente, pertanto, si pone in contrasto con la normativa di settore.
Di qui la responsabilità disciplinare del sig. Talarico.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto della natura della violazione e delle circostanze di fatto ammesse dal sig. Talarico e da questi comunicate in buona fede ai competenti organismi AIA.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Egidio Talarico la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Roberto Proietti
Depositato in data 30 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai