FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.21/AA del 12/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARDAGNA FIGUCCIO ASD SALEMI POLISPORTIVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Calogero ARDAGNA e Walter FIGUCCIO, e della società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO ARDAGNA, all’epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Salemi Polisportiva, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Figuccio Walter, tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Salemi Polisportiva, in qualità di “dirigente accompagnatore”, di svolgere le funzioni di allenatore della prima squadra, militante nel campionato di prima categoria, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, 33, comma 1, e all’art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Giacalone Leonardo di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva, militante nel campionato di prima categoria, per due mesi, pur non essendo tesserato in qualità di allenatore ed essendo sprovvisto della qualifica prevista dall’art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico; c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, all’art. 33, comma 1, e 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Artale Antonio di svolgere nella stagione sportiva 2022-2023, sino al mese di dicembre 2022, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD SALEMI Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, privo di tesseramento; d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., all’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, o comunque non impedito, al sig. Badalamenti Giuseppe, tesserato da dicembre 2022, in qualità di allenatore nella stagione 2022-2023, con la qualifica di Uefa B, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato di prima categoria, declinandone la titolarità, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore del sig. Walter Figuccio, tesserato in qualità di dirigente, benché il sig. Figuccio non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

WALTER FIGUCCIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Salemi Polisportiva in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2022-2023, l’attività di allenatore di fatto, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società ASD Salemi Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, benché lo stesso non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

A.S.D. SALEMI POLISPOSRTIVA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Ardagna Calogero, Figuccio Walter, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero ARDAGNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA, e dal Sig. Walter FIGUCCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Calogero ARDAGNA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Walter FIGUCCIO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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