FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.24/AA del 12/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SILVERIO SSD NISSA FC SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 765 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO, e della società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MICHELE GUGLIELMO SILVERIO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nissa F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla circolare n. 8 del 1 luglio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, in data 21.1.2024, trasmesso la diretta del primo tempo e della parte finale della gara Unitas Sciacca – Nissa valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, attraverso la pagina ufficiale facebook della ASD Nissa F.C. nonostante tale società non fosse quella ospitante;

S.S.D. NISSA F.C. S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO e dal Sig. Luca GIOVANNONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro Michele Guglielmo SILVERIO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. NISSA F.C. S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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