FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.25/AA del 12/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BASSO ASD CARPINE 2016
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicola BASSO, e della società A.S.D. CARPINE 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:
NICOLA BASSO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società Carpine 2016, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi lo stesso avvicinato al calciatore sig. Riccardo Sicari tesserato per la società S. Agostino, in occasione di una interruzione di gioco nel corso della gara Carpine 2016 – S. Agostino del 10.2.2024 valevole per il campionato Juniores Provinciale, ponendosi fronte a fronte con lo stesso, dopo avere sporto il busto in avanti, nell’atteggiamento di colpire l’avversario con una testata;
A.S.D. CARPINE 2016, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Nicola BASSO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola BASSO e dal Sig. Giuliano BERNARDI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CARPINE 2016;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola BASSO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CARPINE 2016;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.