FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.28/AA del 12/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOSCA MENNITTO PANNONE ASD AC AFRAGOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 846 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele MOSCA, Francesco Antonio MENNITTO, Vincenzo PANNONE e della società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MOSCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede, tra gli altri, il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Francesco Antonio Mennitto e Vincenzo Pannone di escludere il sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, dalla partecipazione in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

FRANCESCO ANTONIO MENNITTO, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell’ “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito al sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

VINCENZO PANNONE, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la A.S.D. AC Afragolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito al sig. Evangelista Cunzi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società ASD AC Afragolese e da questa contrattualizzato per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Eccellenza per il periodo dal 4.9.2023 al 30.6.2024, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 3.12.2023;

A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Raffaele MOSCA, Francesco Antonio MENNITTO e Vincenzo PANNONE;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele MOSCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE, Francesco Antonio MENNITTO e Vincenzo PANNONE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele MOSCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Antonio MENNITTO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PANNONE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. AFRAGOLESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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