FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.32/AA del 15/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE LUCA BOCCA BOTTONE CAFFARO CANTISANO CORREALE E Altri ASD OLIMPUS TIBURTINA VALLEY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario DE LUCA, delle Sig.re Federica BOCCA, Sara BOTTONE, Aristea Emilia CAFFARO, Elisa CANTISANO, Daniela CORREALE, Siria DE ANGELIS, Federica Jasmeen GIURA, Annamaria MANNOZZI, Giada PETRUCCI, Ilaria VALENTINI, e della società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO DE LUCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, alle calciatrici sigg.re Federica Bocca, Sara Bottone, Aristea Emilia Caffaro, Elisa Cantisano, Daniela Correale, Siria De Angelis, Federica Jasmeen Giura, Annamaria Mannozzi, Giada Petrucci ed Ilaria Valentini di svolgere l’attività agonistica per la società dallo stesso rappresentata nonostante fossero sprovviste della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

FEDERICA BOCCA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva; SARA BOTTONE, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ARISTEA EMILIA CAFFARO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ELISA CANTISANO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

DANIELA CORREALE, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

SIRIA DE ANGELIS, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

FEDERICA JASMEEN GIURA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

 ANNAMARIA MANNOZZI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

GIADA PETRUCCI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ILARIA VALENTINI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olimpus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Mario De Luca e le sigg.re Federica Bocca, Sara Bottone, Aristea Emilia Caffaro, Elisa Cantisano, Daniela Correale, Siria De Angelis, Federica Jasmeen Giura, Annamaria Mannozzi, Giada Petrucci e Ilaria Valentini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario DE LUCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, e dalle Sig.re Federica BOCCA, Sara BOTTONE, Aristea Emilia CAFFARO, Elisa CANTISANO, Daniela CORREALE, Siria DE ANGELIS, Federica Jasmeen GIURA, Annamaria MANNOZZI, Giada PETRUCCI e Ilaria VALENTINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario DE LUCA, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Federica BOCCA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Sara BOTTONE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Aristea Emilia CAFFARO, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Elisa CANTISANO, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Daniela CORREALE, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Siria DE ANGELIS, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Federica Jasmeen GIURA, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Annamaria MANNOZZI, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Giada PETRUCCI, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Ilaria VALENTINI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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