FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.33/AA del 18/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CLYDE TORRESI CLAIDE TORRESI SERI AVALLONE CF MACERATESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Clyde TORRESI, Claide TORRESI, Sebastiano SERI, Massimiliano AVALLONE e della società C.F. MACERATESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLYDE TORRESI, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA C – responsabile del Settore Giovanile della società C.F. MACERATESE A.S.D., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dagli artt. 24, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per aver svolto, benché sprovvisto della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante le funzioni di allenatore della squadra della C.F. MACERATESE A.S.D., tanto in occasione delle sedute di allenamento, quanto in occasione della seguente gara valevole per il Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche: C.F. Maceratese – Ascoli Picchio FC 1898 S.P.A. del 19 novembre 2023 (come riportato nella distinta ufficiale di gara consegnata all’arbitro); b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dagli artt. 24, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali del Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche, sia nel corso degli allenamenti settimanali della squadra della C.F. MACERATESE A.S.D., sebbene privo della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante, al posto dell’allenatore abilitato sig. Claide Torresi, tesserato a far data dal 22 novembre 2023 in qualità di allenatore responsabile della prima squadra; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dagli artt. 24, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ib) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per avere consentito la sua iscrizione in distinta in qualità di vice-allenatore o allenatore in seconda della squadra della C.F. MACERATESE A.S.D., in occasione delle seguenti gare del Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche: C.F. Maceratese – A.S.D. Sibillini United del 3 dicembre 2023; Ancona Respect - C.F. Maceratese del 10 dicembre 2023; C.F. Maceratese – U. Mandolesi Calcio del 17 dicembre 2023; U.S. Recanatese - C.F. Maceratese del 22 dicembre 2023; F.C. Sambenedettese - C.F. Maceratese del 14 gennaio 2024; C.F. Maceratese – Aurora Treia del 21 gennaio 2024; Ascoli Picchio FC 1898 s.p.a. - C.F. Maceratese del 31 gennaio 2024 sebbene privo della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

CLAIDE TORRESI, allenatore UEFA B e responsabile della prima squadra della società C.F. MACERATESE A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dagli artt. 24, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per aver lo stesso, tesserato in qualità di allenatore - responsabile della prima squadra della società C.F. MACERATESE A.S.D., partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile del C.R. Marche, omesso di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato di Eccellenza Femminile del C.R. Marche declinandone la titolarità sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore del sig. Clyde Torresi, tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile della società C.F. MACERATESE A.S.D sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

SEBASTIANO SERI, dirigente della società C.F. MACERATESE A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 2, e 61, comma 1, delle NOIF, e dall’art. 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara C.F. Maceratese – Ascoli Picchio FC 1898 S.P.A. del 19 novembre 2023, valevole per il Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società C.F. MACERATESE A.S.D. nella quale risulta inserito il nominativo del sig. Clyde TORRESI quale allenatore della squadra, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso delle abilitazioni necessarie per la conduzione tecnica della squadra;

MASSIMILIANO AVALLONE, presidente della società C.F. MACERATESE A.S.D all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 39, comma 1, lett. Ib) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito al sig. Clyde TORRESI lo svolgimento delle funzioni di allenatore della squadra della società C.F. MACERATESE A.S.D., partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile del C.R. Marche, tanto in occasione delle sedute di allenamento, quanto in occasione della gara C.F. Maceratese – Ascoli Picchio FC 1898 S.P.A. del 19 novembre 2023 valevole per il Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche, 2023 (come riportato nella distinta ufficiale di gara consegnata all’arbitro) benché lo stesso fosse tesserato per la C.F. MACERATESE A.S.D. come allenatore di squadre del settore giovanile e fosse sprovvisto della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito lo svolgimento delle funzioni di allenatore di fatto della squadra della società C.F. MACERATESE A.S.D., partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile del C.R. Marche, tanto in occasione delle sedute di allenamento, quanto in occasione delle gare, al sig. Clyde Torresi sebbene lo stesso fosse privo della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante, al posto dell’allenatore abilitato sig. Claide Torresi, tesserato a far data dal 22 novembre 2023 in qualità di allenatore responsabile della prima squadra; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 39, comma 1, lett. Ib), del Regolamento del Settore, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico per avere consentito e/o per aver provveduto all’iscrizione in distinta del sig. Clyde Torresi in qualità di viceallenatore o allenatore in seconda della squadra della C.F. MACERATESE A.S.D., in occasione delle seguenti gare del Campionato di Eccellenza Femminile, girone A, del C.R. Marche: C.F. Maceratese – A.S.D. Sibillini United del 3 dicembre 2023; Ancona Respect - C.F. Maceratese del 10 dicembre 2023; C.F. Maceratese – U. Mandolesi Calcio del 17 dicembre 2023; U.S. Recanatese - C.F. Maceratese del 22 dicembre 2023; F.C. Sambenedettese - C.F. Maceratese del 14 gennaio 2024; C.F. Maceratese – Aurora Treia del 21 gennaio 2024; Ascoli Picchio FC 1898 s.p.a. - C.F. Maceratese del 31 gennaio 2024 sebbene il sig. Clyde Torresi fosse privo della necessaria qualifica di Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

C.F. MACERATESE A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Clyde TORRESI, Claide TORRESI, Sebastiano SERI, e dal Sig. Massimiliano AVALLONE, in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società C.F. MACERATESE A.S.D.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica e € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Clyde TORRESI, di 2 (due) mesi di squalifica e € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Claide TORRESI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano SERI, di 2 (due) mesi di inibizione e € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano AVALLONE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.F. MACERATESE A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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