FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.35/AA del 18/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da A.S.D. GIOIESE 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. GIOIESE 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. GIOIESE 1918, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cesare Raso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore dei portieri Sig. Antonio La Serra, all’allenatore Sig. Graziano Nocera ed all'allenatore in seconda Sig. Domenico Quattrone, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND rispettivamente con lodo prot. 34.68, con lodo prot. 34.62 e con lodo prot. 34.51, tutti pubblicati con C.U. n. 6/2023, e comunicati alla Società con notifiche a mezzo p.e.c. perfezionatesi in data 20.12.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle dette pronunce;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare RASO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOIESE 1918;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. GIOIESE 1918;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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