FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.37/AA del 22/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FICCANTERRI CALLAI SCSD VADA 1963

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pfi 23-24 adottato nei confronti delle Sig.ri Federico FICCANTERRI, Andrea CALLAI, e della società SCSD VADA 1963, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO FICCANTERRI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vada 1963, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima del termine della stagione sportiva 2022 – 2023, consentito e comunque non impedito che venisse annunciato, mediante la pagina del social network Facebook della società dallo stesso rappresentata, il tesseramento per la stagione sportiva 2023 – 2024 dei seguenti calciatori, in pendenza di tesseramento degli stessi per altre società: in data 13.6.2023 il tesseramento dei calciatori sigg.ri Danny Sinigaglia, Filippo Salusti, Dario Francalacci e Luca Romboli in pendenza di tesseramento degli stessi, rispettivamente, per le società A.S.D. Venturina calcio, A.S.D. Montieri, U.S.D. Castiglioncello e GSAD Etruschi Livorno; in data 26.6.2023 il tesseramento dei calciatori sigg.ri Marco Demi, Gabriele Sant, Luca Lorenzi ed Alessio Fulceri in pendenza di tesseramento degli stessi, rispettivamente, per le società A.S.D. Portuale Livorno, A.S.D. Atletico Etruria, U.S.D. Colli Marittimi ed A.S.D. San Vincenzo Calcio;

ANDREA CALLAI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Vada 1963, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, prima del termine della stagione sportiva 2022 - 2023, annunciato mediante la pagina del social network Facebook della società A.S.D. Vada 1963, il tesseramento per la stagione sportiva 2023 - 2024 dei seguenti calciatori, in pendenza di tesseramento degli stessi per altre società: in data 13.6.2023 il tesseramento dei calciatori sigg.ri Danny Sinigaglia, Filippo Salusti, Dario Francalacci e Luca Romboli in pendenza di tesseramento degli stessi, rispettivamente, per le società A.S.D. Venturina calcio, A.S.D. Montieri, U.S.D. Castiglioncello e GSAD Etruschi Livorno; in data 26.6.2023 il tesseramento dei calciatori sigg.ri Marco Demi, Gabriele Sant, Luca Lorenzi ed Alessio Fulceri in pendenza di tesseramento degli stessi, rispettivamente, per le società A.S.D. Portuale Livorno, A.S.D. Atletico Etruria, U.S.D. Colli Marittimi ed A.S.D. San Vincenzo Calcio;

SCSD VADA 1963, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Federico FICCANTERRI e Andrea CALLAI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALLAI e dal Sig. Federico FICCANTERRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SCSD VADA 1963; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea CALLAI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico FICCANTERRI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SCSD VADA 1963;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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