FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.40/AA del 22/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STARA GSD ASSEMINESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 915 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro STARA, e della società GSD ASSEMINESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO STARA, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSD a r.l. G.S.D. Asseminese in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore sig. Fabio Marongiu, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34/18 del 19.10.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 5/2023, comunicato alla società SSDARL G.S.D. Asseminese a mezzo pec del 27.10.2023;
GSD ASSEMINESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Stara; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro STARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD ASSEMINESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro STARA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2024/2025 per la società GSD ASSEMINESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.