FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.47/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARON ACD MONTAGNANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicola MARON, e della società A.C.D. MONTAGNANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA MARON, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Montagnana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 17.12.2023 ed in occasione della gara Montagnana - Union River, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D, chiesto all’arbitro effettivo della gara, sig. Francesco Zanrosso, della Sezione A.I.A. di Schio, di non scrivere nel referto di gara che il sig. Lorenzo Bertelli, calciatore tesserato per la società Union River, a seguito dell’espulsione, colpiva con un calcio la panchina occupata dalla propria squadra, danneggiandola, per poi lamentare, con segnalazione al Giudice Sportivo competente in data 21.12.2023 con richiesta danni, a firma dello stesso e del presidente della società Montagnana sig. Simone Bergamasco, di non aver rilevato dal provvedimento del Giudice Sportivo il riconoscimento del danno arrecato alla panchina al fine del ristoro dello stesso; in violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante abbia ricevuto la rituale convocazione dell’audizione del 6.05.2024;

A.C.D. MONTAGNANA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Nicola MARON ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola MARON e dal Sig. Simone BERGAMASCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. MONTAGNANA;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Nicola MARON, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. MONTAGNANA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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