FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.49/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IODICE MATACHIONE PORTICI FBC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Nazario MATACHIONE, e della società PORTICI FBC, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE IODICE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F. e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché dal luglio del 2023, data di cessione della proprietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Nazario Matachione, da reale gestore della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali ed essendo già tesserato come Amministratore Unico della Portici FBC, sino alla data di esclusione della società dal campionato di Eccellenza, omettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione della variazione degli organi sociali, così come previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 4, comma 4, del Regolamento LND;

 NAZARIO MATACHIONE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società Real Aversa 1925, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F. e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché dal luglio del 2023, data di cessione della proprietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Giuseppe Iodice, Amministratore Unico della società Portici FBC, da reale gestore della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali e non essendone tesserato, sino alla data di esclusione della società dal campionato di Eccellenza, omettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione della variazione degli organi sociali, così come previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 4, comma 4, del Regolamento LND;

PORTICI FBC, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione e addebitabili al Sig. Giuseppe Iodice; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazario MATACHIONE e dal Sig. Giuseppe IODICE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PORTICI FBC;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe IODICE, di 3 (tre) mesi di inibizione da scontarsi al momento di un eventuale tesseramento per il Sig. Nazario MATACHIONE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società PORTICI FBC;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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