FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.50/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARIETI PIPICELLO CS AA PUPI SSDARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 866 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristina ARIETI, Massimiliano PIPICELLO, e della società C.S. AA PUPI SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTINA ARIETI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Massimiliano Pipicello, di svolgere il ruolo e le funzioni di allenatore della prima squadra della predetta società in occasione della gare C.S. A.A. Pupi 5 – 2 Gifema Luparense C5 del 26 gennaio 2024 ed Union Borgo P5 – C.S. A.A. Pupi del 23 febbraio 2024, entrambe valevoli per il campionato Regionale Veneto di Serie C1 di calcio a 5, nonostante a tali date (a decorrere dall’11 gennaio 2024) fosse tesserato per la predetta compagine societaria in qualità di calciatore e sebbene, nei sopra citati incontri, risultasse indicato in distinta in qualità, rispettivamente, di assistente all’arbitro e calciatore; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38, comma 4 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa consentito e/o comunque non impedito al sig. Massimiliano Pipicello, allenatore di calcio a 5 con licenza equiparata a Futsal B, di tesserarsi in qualità di calciatore per la società da lei presieduta (Aggiornamento posizione di tesseramento N. DL 13825092 del 10 gennaio 2024), sebbene nel corso della medesima stagione sportiva 2023–2024, lo stesso fosse stato già tesserato per la società A.S.D. New Castel Futsal (Richiesta di tesseramento tecnico N. 0003712320/23 del 28 agosto 2023) per la quale, sino alla data delle sue dimissioni (del 2 dicembre 2023), aveva svolto attività di responsabile della prima squadra;

MASSIMILIANO PIPICELLO, all’epoca dei fatti allenatore di calcio a 5 con licenza equiparata a UEFA Futsal B, tesserato in qualità di responsabile della prima squadra della società A.S.D. New Castle Futsal sino alla data delle sue dimissioni (2 dicembre 2023) nonché, a decorrere dall’11 gennaio 2024, calciatore tesserato per la società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., 33 comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra di Calcio A5 della società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L. in occasione delle gare C.S. A.A. Pupi 5 – 2 Gifema Luparense C5 del 26 gennaio 2024 ed Union Borgo P5 – C.S. A.A. Pupi del 23 febbraio 2024, entrambe valevoli per il campionato Regionale Veneto di Serie C1 di calcio a 5, nonostante a tali date (a decorrere dall’ 11 gennaio 2024) fosse tesserato per la predetta compagine societaria in qualità di calciatore e sebbene nei sopra citati incontri risultasse indicato in distinta in qualità, rispettivamente, di assistente all’arbitro e calciatore; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso sottoscritto l’aggiornamento posizione di tesseramento N. DL 13825092 del 10 gennaio 2024, così ottenendo, a decorrere dall’11 gennaio 2024, il tesseramento in qualità di calciatore per la società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., sebbene nel corso della medesima stagione sportiva 2023–2024, lo stesso avesse già svolto, sino alla data delle sue dimissioni (2 dicembre 2023), attività di responsabile della prima squadra della società A.S.D. New Castle Futsal, come da richiesta di tesseramento tecnico N. 0003712320/23 del 28 agosto 2023;

C.S. AA PUPI SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Massimiliano Pipicello e Cristina Arienti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PIPICELLO e dalla Sig.ra Cristina ARIENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S. AA PUPI SSDARL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Cristina ARIETI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano PIPICELLO, e, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.S. AA PUPI SSDARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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