FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.51/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANTUCCI ASD CITTA’ DI SAVONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enrico SANTUCCI, e della società ASD CITTA’ DI SAVONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ENRICO SANTUCCI, Presidente della società A.S.D. Città di Savona all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara ASD Città di Savona – ASD Argentina Arma del 26.5.2024 valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, nel corso di una intervista pubblicata in data 26.4.2024 dalla testata “SV Sport.it”, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro, nonché più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;
ASD CITTA’ DI SAVONA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Enrico Santucci all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico SANTUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTA’ DI SAVONA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico SANTUCCI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTA’ DI SAVONA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.