FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.52/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da UP GAVIRATE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 901 pfi 23-24 adottato nei confronti della società U.P. GAVIRATE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.P. GAVIRATE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Biagio D’Angelo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.P. GAVIRATE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gavirate Calcio – Sedriano del 9.3.2024, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Lombardia, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram”, rivolto frasi irriguardose e contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza, nei confronti dell’arbitro dell’incontro; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FOGHINAZZI in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P. GAVIRATE CALCIO;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.P. GAVIRATE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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