FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.54/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da US TERRE DI CASTELLI 1907
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Michele Manzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD US Terre Di Castelli 1907, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Terre di Castelli 1907 – Sanmichelese del 22.1.2024 valevole per il girone B del campionato Under 19 Regionale, mentre i calciatori di entrambe le squadre si trovavano nell’area spogliatoi al termine dell’incontro, colpito con due pugni alle costole il calciatore minore della squadra avversaria sig. R. P., cagionando allo stesso un “trauma emitorace sx contusivo da percosse”, così refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ali Aden Abdi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.