FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.59/AA del 29/07/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEDULLA’ PAGNOTTA ASD REAL MILETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore PEDULLÀ, Angelo PAGNOTTA, e della società A.S.D. REAL MILETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 SALVATORE PEDULLÀ, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 ad un tecnico abilitato con qualifica federale di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023-2024, per avere affidato nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 al sig. Pagnotta Angelo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANGELO PAGNOTTA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Mileto militante nel campionato Allievi Provinciale Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. REAL MILETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Salvatore PEDULLÀ e Angelo PAGNOTTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PAGNOTTA e dal Sig. Salvatore PEDULLÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MILETO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PEDULLÀ, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGNOTTA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MILETO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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