LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 31.07.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luca MORETTI/ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
RICORSO DEL CALCIATORE Luca MORETTI/ASD ARDEA NF CALCIO (già ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 27 maggio 2024, il calciatore Luca MORETTI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Roma il 25 agosto 2000, ha esposto quanto segue:
a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con la ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) - nel seguito, anche, la società - con un contratto, avente durata dal 1° agosto 2022 fino al 30 giugno 2023, che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 13.000,00 (tredicimila/00);
b. la società ha versato al calciatore euro 6.500,00 (seimilacinquecento);
c. il calciatore risulta dunque creditore di euro 6.500,00 (seimilacinquecento).
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 6.500,00 (seimilacinquecento), oppure alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In data 10 giugno 2024 si è ritualmente costituita in giudizio la società esponendo che:
1. in via preliminare, con dichiarazione liberatoria, prodotta in giudizio, il calciatore ha dichiarato di non aver più nulla a che pretendere per il periodo in questione, a tali fini rilasciando ampia quietanza liberatoria alla società;
2. il documento di cui al punto 1. è stato sottoscritto dal calciatore alla presenza del D.G. della società, Sig. Danilo Pizi, e della Signora Jessica Pizi, facente parte dell’organigramma societario;
3. provvederanno all’invio alla Procura Federale per valutare se nel comportamento del calciatore sia ravvisabile una qualche violazione.
La società ha dunque chiesto:
- in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e/o improponibile;
- nel merito, di respingere il ricorso poiché infondato.
Con memoria ritualmente notificata l’11 giugno 2024 il calciatore ha esposto che:
1. la liberatoria depositata in giudizio dalla società riporta fatti che non corrispondono a verità e contiene una sottoscrizione apocrifa;
2. la CAE ha provveduto a fissare l’udienza per il 19 giugno;
3. il calciatore non ha ricevuto la somma richiesta;
ed ha concluso confermando le richieste di cui al ricorso, altresì chiedendo la condanna della società alla rifusione delle spese di lite e che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
Con comunicazione del 12 giugno la società ha chiesto alla CAE se fosse stata fissata udienza, comunicando di non aver ricevuto la comunicazione della fissazione.
Il successivo 14 giugno - ricevuta il giorno precedente dalla CAE la comunicazione della fissazione dell’udienza per il giorno 19 - la società ha confermato di non aver ricevuto la comunicazione della fissazione dell’udienza ed ha chiesto alla CAE di operare un rinvio dell’udienza, per consentire alla società di replicare nei termini alla memoria del calciatore.
In questa comunicazione, la società ha confermato la liberatoria prodotta in giudizio, perché sottoscritta dal calciatore in presenza di testimoni, ed ha chiesto nuovamente alla CAE di disporre ogni incombente istruttorio per la verifica della sottoscrizione a seguito del disconoscimento. La causa è venuta in discussione all’udienza del 19 giugno 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato quanto contenuto negli scritti difensivi.
La CAE ha ritenuto necessario concedere alle parti un nuovo termine di n. 7 giorni, decorrente dalla data di comunicazione al calciatore ed alla società, affinché ciascuno potesse precisare le proprie posizioni difensive, altresì considerata la tardività della comunicazione dell’udienza alla società.
La comunicazione in questione è stata inviata al calciatore ed alla società il 21 giugno 2024. In questa comunicazione si è reso noto alle parti il rinvio dell’udienza al 3 luglio successivo.
In data 28 giugno 2023, e dunque entro i termini concessi, con comunicazione PEC inviata alla CAE e, in copia, al Legale costituito per la società, il Legale del calciatore - dopo aver ripercorso la vicenda ed aver dato atto della comunicazione inviata dalla CAE il 21 giugno - ha fatto presente, presentando il disconoscimento formale, che la sottoscrizione apposta sulla liberatoria prodotta in giudizio è apocrifa e, comunque, non è stata apposta dal calciatore e non è riconducibile a quest’ultimo.
Il calciatore ha, dunque, confermato di vantare un credito nei confronti della società pari a euro 6.500,00.
Con questa memoria, il calciatore ha depositato uno screenshot contenente alcuni messaggi wathsapp, risalenti al periodo aprile-maggio 2024, fra il calciatore ed un soggetto che l’atleta identifica nel Sig. Danilo Pizi quale Presidente della società.
Circa questi messaggi, nella memoria del calciatore si fa presente che quest’ultimo ha comunicato che stava attendendo di ricevere, ormai da un anno, l’importo di cui è creditore, dichiarandosi disponibile ad accettare una riduzione di quanto maturato, a fronte di un pagamento immediato da parte della società. Il destinatario di questi messaggi riconosce il credito del calciatore e promette il pagamento; per poi, successivamente, schernire il calciatore quando questi, non avendo ricevuto il pagamento, minaccia di conferire incarico ad un Legale per la salvaguardia dei propri diritti.
Nella memoria in esame si segnala che in questi messaggi non vi è alcun accenno alla liberatoria, mentre si rileva una ricognizione del debito della società.
Altresì il calciatore fa presente che le prove testimoniali richieste dalla società risultano inammissibili in quanto il sig. Danilo Pizi è il Presidente della Società e la signora Jessica Pizi è la figlia e non è dato comprendere come possano testimoniare di essere stati presenti ad una sottoscrizione che non è mai avvenuta.
Dunque, il calciatore ha concluso la memoria de qua:
- nel merito, chiedendo, nuovamente, la condanna al pagamento dell’intera somma, maggiorata dalle spese legali in conseguenza del contegno societario assunto in sede processuale;
- in via istruttoria, opponendosi alle richieste di istruttoria formulate e, nel caso la CAE decidesse di rendere ammissibili le richieste della società, chiedendo ammettersi prova contraria, indicando la signora Giulia Piccini, fidanzata del calciatore, che può riferire che il 29 giugno 2023, giorno della presunta firma della dichiarazione liberatoria, lei ed il calciatore sono partiti alle ore 09:30 per andare in Toscana. A tali fini, il Legale del calciatore produce uno scambio di email, nel quale due soggetti indicati con i nomi della fidanzata del calciatore e del calciatore medesimo si riferiscono di un cofanetto smartbox in regalo, ivi indicato, contenente un soggiorno dal 29 al 30 giugno;
- depositando lo screenshot contenente la suddetta conversazione wathsapp, e dichiarandosi disponibile all’esibizione del cellulare per un’eventuale verifica della genuinità della conversazione;
- e chiedendo, qualora la CAE lo ritenesse necessario, disporre l’acquisizione dello screenshot.
Entrando nel dettaglio dello screenshot contenente lo scambio wathsapp depositato in giudizio, si rileva che le due figure indicate in questi messaggi come il calciatore ed il sig. Danilo Pizi si sono scambiati alcune considerazioni, che si riassumono qui a seguire.
Il calciatore si dichiara disponibile a chiedere, dell’intero credito vantato, solo euro 3500,00 - per poi ridurli ulteriormente a euro 3000,00 - purché il pagamento avvenga entro il giorno 5 maggio. Il sig. Pizi risponde che pagherà entro il 15 due rate da 1.500,00, per poi fare presente che le due rate verranno pagate, una il giorno 15, e l’altra il giorno 30. Il calciatore chiede il pagamento entro il 5 della prima rata ed entro il 30 la seconda.
Poi il sig. Pizi chiede un ulteriore differimento della prima rata al 13, confermando il pagamento della seconda rata per il giorno 30.
Il calciatore risponde che il pagamento della prima rata deve pervenire il giorno 14 in quanto deve saldare le tasse universitarie, pena la mancata concessione dello svolgimento gli esami. Il calciatore fa altresì presente che, in caso contrario, si vedrà costretto a presentare il ricorso alla CAE. Il sig. Pizi a questa sollecitazione ha risposto che al calciatore non conviene fare ricorso perché finirebbe con prendere i danari l’anno successivo; invece, con questa modalità, riceverebbe 3.000,00 euro subito.
Infine il calciatore dà l’ok al pagamento entro il 14 come ultima data e a questa proposta il sig. Pizi dà il suo assenso.
In data 28 giugno 2023 – dunque, anche questa memoria è pervenuta nei termini concessi dalla CAE - con PEC inviata al Legale del calciatore e proseguita alla CAE in pari data, il Legale della società, in risposta alla memoria di pari data del calciatore:
- rinnova la considerazione che la liberatoria è stata sottoscritta alla presenza di testimoni;
- chiede alla CAE di verificare la sottoscrizione del calciatore apposta sulla liberatoria tramite ogni incombente istruttorio che l’ordinamento prevede e, ai fini della verificazione, indica, quali scritture, la procura rilasciata al Legale per la presentazione del ricorso, la firma sul documento di identità e quella sull’accordo economico;
- fa presente che oggetto della richiesta prova testimoniale non è il contenuto del documento ma il fatto che il calciatore lo ha sottoscritto alla presenza di testimoni e che la richiesta è volta a contrastare l’affermazione del calciatore di non aver sottoscritto la liberatoria;
- contesta la produzione dei documenti prodotti con l’ultima memoria del calciatore, facendo presente che tale documentazione sarebbe dovuta essere prodotta nel rispetto dei termini temporali previsti dal Regolamento della LND;
- fa presente che, dalla chat prodotta, non si evince che le comunicazioni provenissero dal sig. Danilo Pizi, anche se questo è il nome che risulta memorizzato, e che gli indirizzi email di cui alle comunicazioni inerenti il cofanetto smartbox non è detto che siano riconducibili al calciatore e alla sua fidanzata, non potendosi poi neppure dedurre che i due siano effettivamente partiti verso la destinazione e che, quindi, il calciatore ben avrebbe potuto recarsi nella sede della società per firmare la liberatoria.
Quindi, la società insiste nel chiedere di ascoltare la signora Jessica Pizi sul fatto che il calciatore si è recato il 29 giugno 2023 presso la sede della Società per firmare, di proprio pugno e senza costrizioni, la liberatoria, facendo presente che provvede ad inviare un esposto alla Procura Federale, affinché questa valuti se, nel comportamento del calciatore, sia ravvisabile una qualche violazione.
La società conclude la propria memoria insistendo nel chiedere alla CAE:
1. in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile;
2. nel merito, respingerlo perché infondato in quanto nulla è dovuto al calciatore dalla società;
3. di essere ascoltata, tramite un delegato che intende comunicare entro 3 giorni antecedenti all’udienza.
All’udienza del 3 luglio 2024, presente il solo Legale del calciatore - nonostante la richiesta di voler partecipare svolta dalla società nella sua memoria - che si è riportato agli scritti difensivi, la CAE ha ritenuto necessario chiedere a quest’ultimo di comunicare il numero del cellulare che il calciatore riferisce appartenente al sig. Danilo Pizi. Con comunicazione inviata in pari data alla CAE, il Legale del calciatore ha comunicato, rendendolo visibile all’interno della chat prodotta, il numero salvato con il nome Danilo Pizi.
A seguito di istruttoria interna svolta dalla CAE, il numero in questione (3278208358) è risultato effettivamente intestato al sig. Danilo Pizi.
Circa, poi, la contestazione svolta dalla società in ordine alla tardività della documentazione prodotta dal calciatore con la comunicazione del 28 giugno, seguente il rinvio concesso a seguito della prima udienza del 19 giugno 2024, si osserva che il rinvio operato dalla CAE è stato concesso con tutta evidenza per consentire ad entrambe le parti processuali di precisare le reciproche posizioni difensive.
E questo, anche in considerazione delle controversie che hanno coinvolto la ASD Team Nuova Florida 2005 e la subentrante ASD Ardea NF Calcio sui temi “documentazione attestante gli avvenuti pagamenti a favore dei calciatori” e “quietanza liberatoria firmata”, concluse tutte con sentenze di condanna delle società (ci si riferisce alle Decisioni 0117/TFNSD-2023-2024; 0230/TFNSD-2023-2024; 0233/TFNSD-2023-2024).
Quindi, la CAE ritiene che tali produzioni – dove è evidente che la società riconosce il credito vantato dal calciatore, laddove non si fa riferimento alcuno alla liberatoria, che risultano rafforzate dall’abbinamento, nella chat wathsapp prodotta in giudizio, del numero di telefono al Sig. Danilo Pizi, il quale, per il ruolo apicale coperto all’interno della compagine, ben aveva il potere di impegnare la società alla rifusione del credito vantato dal calciatore, come in effetti risulta per tabulas dagli scambi wathsapp - debbano essere prese in decisiva considerazione ai fini della decisione.
La CAE dunque, alla luce di quanto sopra, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e ritiene che ci siano le condizioni per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Ardea NF Calcio a riconoscere al Sig. Moretti, come in epigrafe individuato, la somma di euro 6.500,00 (seimilacinquecento) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- trasmette gli atti alla Procura Federale per il proseguo di competenza;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla ASD Ardea NF Calcio di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.