CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 1/2024 – Alessandro Moggi / Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 1

Anno 2024

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Vito Branca

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Cons. Dante D’Alessio

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, per l'intimata

nel procedimento arbitrale promosso da

Alessandro Moggi, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Zuccheretti,

-           Parte istante -

contro

Reggina 1914 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

-           Parte intimata -

Istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 18 luglio 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in relazione al contratto di mandato, stipulato in data 19 luglio 2022, tra la società intimata e il suddetto istante, finalizzato al tesseramento del calciatore Joel Chukwuma Obi.

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

Fatto

1.         Con istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata, in data 18 luglio 2023, presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Alessandro Moggi, autorizzato ad operare nell’ambito dell’assistenza di Calciatori e Società professionistiche, ha esposto che, in data 19 luglio 2022, la Reggina 1914 S.r.l. (di seguito “Reggina”) ha concluso con l’Agente un contratto di mandato avente ad oggetto il tesseramento del Calciatore Joel Chukwuma Obi, nato in Nigeria il 22 maggio 1991; all’Agente sarebbe dovuto spettare, per l’assistenza svolta, un compenso di complessivi € 200.000,00 oltre IVA, pagabili in tre rate: € 70.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 60.000,00 entro il 30 giugno 2023; € 70.000,00 entro il 31 dicembre 2023.

Il contratto di mandato veniva regolarmente depositato in Commissione Agenti FIGC.

2.         Successivamente, in data 20 luglio 2022, il Calciatore Obi veniva trasferito alla Reggina e sottoscriveva il suo contratto di prestazione sportiva con la Società convenuta.

3.         Nonostante la puntuale ed integrale esecuzione dei mandati, la Società non ha tuttavia corrisposto all’agente l’importo dovuto.

4.         In data 12 aprile 2023, l’istante depositava, quindi, presso la Segreteria dell’odierno Collegio, una prima istanza arbitrale (n. 9/2023) avente ad oggetto l’importo di € 70.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002, il cui pagamento era già scaduto in data 31 dicembre 2022.

5.         Il ricorrente ha, altresì, agito dinanzi alla Camera arbitrale con la presente istanza, depositata in data 18 luglio 2023, con riferimento alla seconda rata di euro 60.000,00, scaduta in data 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 8 del contratto di mandato per cui è causa (la cui formulazione è la seguente: “la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto la validità,  l’interpretazione e l’esecuzione del presente mandato, nonché le relative controversie di carattere economico, è devoluta, in conformità all’art. 21, comma 20 del Regolamento e secondo il Regolamento arbitrale del CONI, al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI”).

Il ricorrente ha rilevato che il suo buon diritto ha evidenza documentale, derivando da: contratti di mandato regolarmente depositati, in favore di soggetto debitamente autorizzato, per una prestazione perfettamente eseguita (tanto che il calciatore si è regolarmente tesserato con la Reggina entro il termine di durata previsto nel mandato in esclusiva).

6.         Tanto premesso, parte istante ha nominato, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed ha così concluso:

“Voglia il Collegio adito, in limine litis, ove possibile, disporre la riunione della presente procedura alla n. 9/2023, pendente inter partes per il medesimo contratto; nel merito, condannare la Reggina 1914 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Alessandro Moggi della somma complessiva di € 60.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002, da conteggiare da ogni singola scadenza all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e con condanna della Controparte al pagamento integrale dei costi di funzionamento del Collegio, incluse le spese di avvio della procedura ed i costi amministrativi che saranno dovuti”. Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente ha depositato la relativa documentazione probatoria, come da relativo indice.

7.         Non avendo la Reggina provveduto ad indicare l’arbitro di parte, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato arbitro per la resistente il Presidente dott. Dante D’Alessio, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale.

8.         Non si è costituita in giudizio la parte intimata Reggina.

9.         Gli arbitri designati, e dunque il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed il dott. Dante D’Alessio, hanno comunicato, in data 19 settembre 2023, al Collegio di Garanzia dello Sport di aver concordemente designato l’avv. Vito Branca, quale Presidente del Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

10.       Accettato l’incarico di Presidente del Collegio da parte dell’avv. Vito Branca, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, all’udienza del 9 ottobre 2023 il Collegio, preso atto della contumacia della parte intimata e della conseguente impossibilità di addivenire ad una mediazione tra le parti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale, con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2023 e depositata in data 12 ottobre 2023, ha disposto la fissazione dell’udienza di discussione al

15 novembre 2023, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sino al 13 novembre 2023.

11.       Nessuna delle parti ha depositato note scritte.

12.       All’udienza del 15 novembre 2023, il Collegio arbitrale ha appurato la mancata prova del pagamento dei diritti amministrativi all’uopo previsti da parte dell’istante, raccogliendo il formale impegno in tal senso del difensore del ricorrente, avv. Gabriele Zuccheretti. A tale udienza il Collegio, acquisito il consenso della parte istante, ha disposto la proroga del deposito del lodo sino al 30 gennaio 2024, trattenendo la causa in decisione.

Diritto

13.       Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare il profilo della procedibilità ed ammissibilità dell’istanza proposta dall’Agente Alessandro Moggi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento arbitrale, pur in assenza di una specifica contestazione della parte intimata Reggina 1914 S.r.l., non costituitasi nel presente procedimento arbitrale.

All’uopo occorre osservare che il contratto di mandato per cui è causa – ed il primo inadempimento posto in essere dall’odierna intimata – è già stato  oggetto di vaglio  da parte  del Collegio nell’arbitrato n. 9/2023, già definito con lodo n. 8/2023, che ha disposto l’accoglimento della richiesta di pagamento dell’istante della somma di euro 70.000,00, oltre accessori, già scaduta in data 31 dicembre 2022.

L’odierna istanza di arbitrato ha ad oggetto la richiesta di pagamento della seconda tranche di compenso in favore dell’Agente Moggi relativa al medesimo contratto di mandato – euro 60.000,00 scaduta in data 30 giugno 2023 –, che risulta derivante da un’unica fonte negoziale dalla quale, parimenti, scaturisce un’unica obbligazione in capo alla società mandante,  con pagamento dell’unitario corrispettivo di euro 200.000,00 in n. 3 soluzioni cui corrispondono i diversi termini di scadenza di cui in premessa.

Risulta, pertanto, superato il preventivo invio da parte dell’istante di un formale atto di diffida e costituzione in mora in danno della Reggina, sia per la pendenza dell’arbitrato n. 9/2023 introdotto con istanza del 12 aprile 2023, avente ad oggetto – come già esposto – il medesimo contratto di mandato del 19 luglio 2022 (prestazioni sportive del calciatore Joel Chukwuma Obi) ed avente carattere assorbente delle ulteriori obbligazioni, sia per la cristallizzata consapevolezza dell’inadempimento di controparte.

Ed in ogni caso, osserva parimenti il Collegio che il termine di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale – che impone l’introduzione della procedura arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata – risulta essere stato rispettato nella fattispecie per cui è causa, atteso che l’istanza di arbitrato è stata depositata dall’Agente in data 18 luglio 2023, laddove il termine di scadenza del pagamento dell’importo di euro 60.000,00 (da intendersi quale “contestata violazione”, in assenza di formale atto di costituzione in mora) era stato contrattualmente fissato al 30 giugno 2023.

14.       Procedendo successivamente all’esame nel merito della domanda introdotta dall’agente sportivo istante, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 60.000,00, oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002, da conteggiare dalla scadenza contrattualmente prevista all’effettivo soddisfo, siccome documentata in atti.

Ed invero, la difesa dell’Agente Sportivo ha versato in atti, oltre al citato contratto del 19 luglio 2022 (doc. n. 2), anche gli ulteriori documenti attestanti il tesseramento del calciatore Joel Chukwuma Obi, per i quali la Reggina si è  quindi avvalsa dei servizi dell’Agente Sportivo Alessandro Moggi.

Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Trattasi, peraltro, di circostanze prive di contestazione da parte della società sportiva intimata e che, in ogni caso, sono state oggetto di positivo scrutinio da parte del Collegio nell’arbitrato n. 9/2023 più volte citato.

15.       In ordine alle spese legali, le stesse vanno poste a carico della Reggina, in virtù del generale principio della soccombenza.

Vanno poste interamente a carico della società istante le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa.

P.Q.M.

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte e assorbita ogni altra questione:

(i)        condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Moggi Alessandro la somma di € 60.000,00 (sessantamila,00), oltre Iva se dovuta;

(ii)       condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Moggi Alessandro l’importo a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla scadenza prevista in contratto sino all’effettivo soddisfo;

(iii)      determina le spese di lite dovute da Reggina 1914 S.r.l. in favore di Moggi Alessandro, nella misura di € 3.500,00, oltre accessori di legge;

(iv)      determina in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, le spese e gli onorari di funzionamento del Collegio arbitrale, di cui € 2.500,00 a titolo di acconto a carico di parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, come già disposto nell’ordinanza del 9-12 ottobre 2023 e con le ripartizioni ivi previste, ossia € 1.000,00 in favore del Presidente del Collegio Arbitrale ed € 750,00 in favore di ciascun Arbitro, oltre accessori di legge se dovuti;

(v)       dispone, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 2.500,00 a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 1.000,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 750,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;

(vi)      dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 500,00 a carico della parte istante, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;

(vii)     dispone la comunicazione del presente lodo alla parte costituita, tramite il proprio difensore, anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 15 novembre 2023.

Il Presidente F.to Vito Branca,

Catania, 24 gennaio 2024

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 24 gennaio 2024

L’Arbitro

F.to Dante D’Alessio Roma, 24 gennaio 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 26 gennaio 2024.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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