CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 2/2023 – Giovanni Tateo / Orlando Viteritti
Lodo n. 2
Anno 2023
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Cons. Manuela Sinigoi
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Avv. Aurelio Vessichelli
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Laura Santoro
ARBITRO nominato dall’intimata
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 3/2023, promosso, in data 23 febbraio 2023, dall’Agente Sportivo Giovanni Tateo, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Cerbara,
- Parte istante -
contro
il sig. Orlando Viteritti, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Miranda, - Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
In Fatto
Con istanza depositata in data 23 febbraio 2023, rivolta al Collegio di Garanzia dello Sport, il signor Giovanni Tateo, Agente Sportivo iscritto nei competenti registri del CONI e della FIGC, ha promosso arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi nei confronti del calciatore signor Orlando Viteritti.
L’istante – che premette di avere sottoscritto col calciatore intimato un nuovo contratto di mandato in data 2 dicembre 2020, di durata biennale, con scadenza al 2 dicembre 2022, in forza del quale quest’ultimo si era impegnato al pagamento a suo favore, a titolo di corrispettivo, di “una somma determinata nella misura percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal medesimo calciatore sia nella parte fissa che in quella variabile che eventuali premi e benefit previsti in ciascun contratto” (art. 3, comma 1), dovuto “anche nell’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di prestazione sportiva che contempli somme sia a titolo risarcitorio che di incentivo all’esodo. In tale evenienza, la percentuale dovuta all’Agente sarà pari al 3% e sarà calcolata sull’ammontare di quanto concordato tra il calciatore e la società sportiva a titolo risarcitorio e/o di incentivo all’esodo” (art. 3, comma 4) - espone che nel corso di validità del mandato e con la sua assistenza il calciatore ha sottoscritto:
- in data 1° febbraio 2021, contratto di prestazione sportiva con la società Monopoli Calcio 1966 S.r.l., con scadenza al 30 giugno 2021, per un compenso, in parte fissa, di € 12.500,00 lordi e, in parte variabile, di € 1.900,00 lordi al raggiungimento del 2° goal in Campionato e di € 5.600,00 lordi al raggiungimento di una posizione tra le prime sette posizioni nella stagione 2020/2021;
- in data 12 luglio 2021, accordo di incentivo all’esodo con la società sportiva Potenza Calcio
S.r.l. in relazione al contratto economico n. 0001098302/20 in data 1° settembre 2020 per un importo, a tale titolo, di € 21.000,00;
- in data 12 luglio 2021, nuovo contratto di prestazione sportiva con la società Monopoli Calcio 1966 S.r.l., con scadenza al 30 giugno 2023, per un compenso: a) per la stagione 2021/2022 (in caso di partecipazione al Campionato Serie C), in parte fissa, di € 26.664,00 lordi e, in parte variabile, di € 6.000,00 lordi al raggiungimento della seconda presenza in Campionato e di € 6.500,00 lordi al raggiungimento della quarta presenza in Campionato con la società stessa e così per un totale di € 39.164,00;
- b) per la stagione 2022/2023 (in caso di partecipazione al Campionato di LNP Serie A o di LNP Serie B o di Lega Italiana Calcio Prof.), in parte fissa, di € 27.170,00 lordi e, in parte variabile, di € 7.000,00 lordi al raggiungimento della seconda presenza in Campionato, di € 7.000,00 lordi al raggiungimento della quarta presenza in Campionato e di € 7.000,00 lordi al raggiungimento della sesta presenza in Campionato e così per un totale di € 48.170,00.
Espone, inoltre, che, in data 3 febbraio 2023, per il tramite del proprio difensore, ha diffidato il calciatore al pagamento di quanto dovutogli a titolo di corrispettivi, pari a complessivi € 5.640,70 oltre IVA, di cui:
- € 650,00 oltre IVA (pari al 5% su € 12.500,00) per la stagione 2020/2021 (rectius € 625,00);
- € 1.958,20 oltre IVA (pari al 5% su € 39.164,00) per la stagione 2021/2022;
- € 630,00 oltre IVA (pari al 3% su € 21.000,00) per l’incentivo all’esodo;
- € 2.408,50 oltre IVA (pari al 5% su € 48.170,00) per la stagione 2022/2023.
Non avendo ottenuto il pagamento di quanto asseritamente di sua spettanza, ha, quindi, conclusivamente chiesto a questo Collegio la condanna del calciatore Orlando Viteritti al pagamento in suo favore:
- dell’importo dovuto per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, pari a complessivi € 3.238,20 oltre IVA e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo;
- in via gradata, dell’importo dovuto per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, pari a complessivi € 5.640,70 oltre IVA e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo.
Ha chiesto, inoltre, la condanna del calciatore medesimo al pagamento in suo favore delle spese legali sostenute, nonché di tutte quelle, nessuna esclusa, relative alla procedura arbitrale.
Da ultimo, ha chiesto la devoluzione della controversia ad un arbitro unico, invitando la parte intimata a manifestare la propria adesione. Per il caso di mancata intesa sul punto, ha, comunque, indicato, come arbitro di parte, l’avv. Aurelio Vessichelli, traendone il nominativo dall’elenco dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport.
Il signor Viteritti ha dimesso memoria difensiva per contestare la fondatezza della richiesta ex adverso avanzata, eccependo, in via preliminare, la nullità e inefficacia del mandato azionato per essere stato lo stesso artatamente postdatato nell’interesse esclusivo di parte istante, senza alcuna previa intesa in tal senso.
Nello specifico, il contratto di mandato sarebbe stato stipulato il 17 agosto 2020 e non il 2 dicembre 2020, come affermato da parte istante nell’atto introduttivo dell’arbitrato.
Inoltre, nessun executive summary gli sarebbe mai stato trasmesso a corredo del contratto stipulato. Né parte istante ha, peraltro, provveduto a dimetterne copia agli atti della procedura arbitrale instaurata.
La copia di tale modello, acquisita presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC, colà depositata da controparte unitamente al contratto di mandato riportante la data del 2 dicembre 2020, reca, in ogni caso, due sottoscrizioni a lui asseritamente riferite che afferma non essere sue e che, anzi, “disconosce formalmente a ogni effetto di legge”.
Rammenta, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 5.7 del Regolamento Agenti FIGC, pubblicato con
C.U. n. 137 del 10 giugno 2019, vigente ratione temporis, “Pena l’inefficacia del mandato e/o di qualsiasi accordo di modifica e/o revoca dello stesso, l’Agente Sportivo deve trasmettere alla C.F.A.S., in via telematica ed entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione: a) il modulo riepilogativo del mandato (executive summary) (…)”, nel mentre, nel caso di specie, “il Sig. Tateo ha depositato in FIGC il mandato sottoscritto dal Sig. Viteritti in data 17/08/2020 e un modulo executive summary mai firmato dal calciatore, solo in data 03/12/2020 (DOC. 1), i.e. ben oltre il termine perentorio dei 20 giorni dalla firma del contratto. Talché, il mandato de quo, oltre a comporsi di un documento mai firmato dall’intimato, è stato depositato oltre la scadenza dei termini perentori previsti, a carico dell’agente, dal Regolamento, con la conseguenza che controparte ha azionato in arbitrato un mandato nullo e inefficace”.
La nullità del contratto viene, segnatamente, ravvisata dal calciatore intimato “sotto il profilo della immeritevolezza di tutela degli interessi scaturenti dal rapporto, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione” specificamente invocata.
Sicché, ad avviso del calciatore stesso, “nulla è, pertanto, dovuto al Sig. Tateo a titolo di compensi professionali, stante la nullità insanabile del contratto di rappresentanza”.
Fermo restando un tanto, ha, comunque, contestato il diritto di parte istante “al pagamento di somme a titolo di compensi in relazione alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, quest’ultima, peraltro, neppure esigibile alla data odierna venendo in rilievo eventualmente solo il prossimo 01/07/2023” e ciò in ragione del fatto che, in relazione alle dette stagioni, la retribuzione lorda annuale riconosciuta a suo favore dalla società sportiva Monopoli 1966 S.r.l. è pari al c.d. minimo federale, che, ai sensi dell’art. 5.9 del Regolamento su indicato, non dà diritto all’agente sportivo al pagamento di alcun corrispettivo.
La richiesta avanzata dall’agente sarebbe, in ogni caso, anche erronea, atteso che potrebbe avere titolo, al massimo, al pagamento della percentuale sulla retribuzione variabile da lui percepita nella stagione 2021/2022 ovvero € 625,00 (quale 5% della retribuzione variabile percepita di € 12.500,00) in luogo della somma richiesta di € 1.958,20.
Ha, poi, ritenuto inapplicabili gli interessi moratori richiesti dall’istante, essendo la fattispecie in esame estranea a quella disciplinata dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 192/2012.
Ha, quindi, concluso, invocando l’accertamento e/o la dichiarazione dell’invalidità, nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del contratto dedotto in causa e, per l’effetto, l’accertamento e/o la dichiarazione che egli nulla deve per qualsiasi titolo e/o ragione al sig. Tateo.
Ha, in ogni caso, invocato il rigetto nel merito della pretesa ex adverso azionata e, in via gradata, la sua riduzione nella minor somma di € 1.930,00.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, ivi compreso il rimborso delle spese amministrative dovute per Regolamento ed effettivamente corrisposte, nonché di quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.
Oppostosi, infine, alla ex adverso invocata designazione di un arbitro unico, ha nominato, quale
arbitro di parte, la prof.ssa Laura Santoro, traendone il nominativo dall’elenco dei componenti il Collegio di Garanzia dello Sport.
Su proposta degli arbitri di parte istante e di parte intimata, è stata nominata presidente del Collegio Arbitrale la dott.ssa Manuela Sinigoi, pure componente del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale ha ottenuto, in data 22 marzo 2023 (comunicazione del 23 marzo 2023), l’autorizzazione necessaria all’espletamento dell’incarico dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Alla prima udienza del 6 aprile 2023 - data che assume rilievo ai fini della formale costituzione del Collegio Arbitrale - tenutasi in videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, hanno partecipato, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, l’avv. Anna Cerbara, difensore della parte istante, e l’avv. Luca Miranda, difensore della parte intimata, oltre al dott. Dario Bonanno della Segreteria del Collegio di Garanzia.
Il Collegio, dopo avere assegnato a parte intimata il termine di 48 ore per provvedere al pagamento dei diritti e onorari di funzionamento dell’Organo arbitrale, in quel momento non ancora assolto, ha esperito, quindi, il tentativo di conciliazione, ex art. 5 del Regolamento, che ha dato, tuttavia, esito negativo, come da sintesi a verbale, cui si rinvia.
Ha, quindi, fissato per la definizione del procedimento arbitrale l’udienza del 27 aprile 2023, concedendo termini alle parti per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche, impregiudicata, in ogni caso, la loro facoltà di addivenire medio tempore a un’intesa transattiva. Le parti hanno affidato alle rispettive memorie le proprie conclusive difese, svolgendo argomentazioni a confutazione di quelle avverse.
Resosi necessario un breve rinvio dell’udienza già fissata, a causa del sopravvenuto impedimento di uno dei componenti del Collegio arbitrale, l’affare è stato chiamato alla nuova udienza d el 3 maggio 2023, tenutasi sempre in videoconferenza, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, alla quale sono risultati presenti, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, l’avv. Anna Cerbara, difensore della parte istante, e l’avv. Luca Miranda, difensore della parte intimata, oltre al dott. Dario Bonanno della Segreteria del Collegio di Garanzia.
Accertato, preliminarmente, l’avvenuto assolvimento, da parte dell’Agente istante e del calciatore intimato, dell’onere del pagamento dei diritti amministrativi a loro rispettivo carico in relazione a tutte le fasi della presente procedura arbitrale, si è dato corso alla discussione.
Le parti, dopo avere rappresentato che non sussistono margini per esperire ulteriori tentativi d i conciliazione, hanno svolto brevi puntualizzazioni rispetto a quanto già versato nei rispettivi scritti, riportandosi integralmente agli stessi per il resto.
L’affare è stato, quindi, introitato per la decisione.
In Diritto
La pretesa dell’Agente Sportivo istante non ha pregio, risultando, per converso, fondata l’eccezione di nullità del contratto di mandato azionato, sollevata dal calciatore intimato.
I dubbi circa la veridicità della sottoscrizione asseritamente apposta da quest’ultimo in calce all’executive summary, depositato dall’agente istante presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC unitamente al contratto di mandato riportante la data del 2 dicembre 2020, ma soprattutto la circostanza che l’agente medesimo, a fronte dell’espresso disconoscimento della sottoscrizione stessa da parte del calciatore, si è sottratto all’onere di chiederne la verificazione (“…non formula istanza di verificazione al fine di contenere i costi del giudizio atteso l’esiguo valore della controversia sproporzionato rispetto ai costi di una C.T.U calligrafica” – memoria parte istante in data 21 aprile 2023, pag. 5), depriva, per ciò solo, il medesimo della possibilità di potersene avvalere e vale, conseguentemente, ad appalesare la nullità del contratto cui tale modello accede per inidoneità ad assolvere alla funzione sua propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, al contempo, a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statuale (Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5216; id., 20 settembre 2012, n. 15934).
L’art. 216, comma 1, c.p.c., sul quale ha richiamato l’attenzione il difensore del calciatore nella memoria difensiva dimessa in vista dell’odierna udienza e, poi, nel corso dell’udienza stessa, stabilisce, infatti, a chiare lettere che “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Tale norma, che assurge da parametro di riferimento anche nell’ambito del presente procedimento arbitrale in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è stata, da epoca risalente, costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova (v. Cass., 4 gennaio 1974, n. 8); il giudice non deve tenerne conto, né la parte che ha disconosciuto la scrittura può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Cass. civ., Sez. II, 8 gennaio 1994, n. 155; in termini Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2019, n. 21950; Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27506; Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2013, n. 18349; Cass. civ., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2220). Di recente, è stato anche autorevolmente osservato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che “… la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Cass., Sez. I, 20/11/2017, n. 27506; Cass., Sez II, 8/01/1994, n. 155; Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094).
Poiché, dunque, a mente dell'art. 216 c.p.c., solo la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, la conseguenza dalla mancata proposizione di detta istanza, pur se non legittima la parte che ha effettuato il disconoscimento a trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass., Sez. III, 16/02/2012, n. 2220), non determina, tuttavia, a carico della parte che lo effettua l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta (Cass., Sez. IV, 19/06/2009, n. 14475). Eppur vero che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. IV, 5/03/1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass., Sez. III, 28/10/1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094); ma, al contrario di ciò che mostra di credere la banca controricorrente, obiettando che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione rende il documento inutilizzabile anche nell'interesse della parte che ne opera il disconoscimento, il disconoscimento della scrittura privata al quale non faccia seguito l'istanza di verificazione non pregiudica i diritti della parte che se ne rende interprete, dato che per mezzo del disconoscimento si intendono confutare, di regola secondo logica, i fatti avversariamente dedotti a proprio sfavore, di modo che l'effetto maggiormente pregiudizievole sul piano processuale si registra principalmente proprio in capo a chi si astenga dal proporre l'istanza di verificazione…” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).
Né assume rilevanza la circostanza che copia del documento in questione non sia stato dimesso agli atti della procedura dall’agente istante, ma dal solo calciatore intimato, che – come dal medesimo riferito nella propria memoria costitutiva – l’ha acquisita in esito alla richiesta di estrazione rivolta alla Commissione Agenti Sportivi FIGC, atteso che "il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia" (Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2021, n. 6890).
Sicché, devesi, dunque, ritenere che l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce all’executive summary è rimasta incontestata.
Tale circostanza non è assolutamente neutra.
Invero, sebbene nessun rilievo sia stato sollevato dal calciatore Viteritti in ordine alla sottoscrizione apposta in calce al contratto di mandato azionato in questa sede dall’agente Tateo, essendosi il primo limitato unicamente a contestare la data della sua asserita stipula, non si può assolutamente trascurare di considerare che l’art. 5.3, comma 3, del Regolamento Agenti FIGC (versione 10 giugno 2019), vigente ratione temporis, prevede testualmente, “a pena di nullità” del mandato, che esso sia “accompagnato” dall’executive summary, recante la “indicazione degli elementi essenziali del contratto”.
Con la conseguenza che la sottoscrizione apocrifa, in quanto disconosciuta, di tale modello riassuntivo, inficia insanabilmente l’intero contratto di mandato (in termini CGS, Collegio arbitrale, Lodo n. 7/2021 in data 30 settembre 2021).
Il Collegio arbitrale investito della decisione in ordine al precedente da ultimo citato ha, a tale specifico riguardo, condivisibilmente osservato che il modello in questione “sebbene costituisca un mero documento di sintesi delle condizioni contenute nel mandato (…) comunque costituisce un documento che, proprio per il suo carattere sintetico, ha la funzione di richiamare l’attenzione sui singoli contenuti del mandato così come di agevolarne la comprensione, deve essere compilato in ogni sua parte, e per il quale deve essere rispettata la prescrizione di forma scritta richiesta ad substantiam: sicché necessariamente richiede anche la sottoscrizione” e, poi, sottolineato che “la nullità è da considerarsi assoluta, o comunque la firma disconosciuta, e dunque mancante, tale da provocare la invalidità, è quella del Calciatore e non quella dell’Agente che ha predisposto il modello (la cui mancanza, invece, potrebbe in ipotesi ritenersi irrilevante). Tenuto conto, allora, della prescrizione legislativa di nullità testuale per il difetto relativo all’executive summary (…), il Collegio è persuaso che tale vizio formale sia insuperabile”.
Si ribadisce, pertanto, che l’inosservanza della speciale normativa che regola il rapporto tra calciatore professionista-agente sportivo-FIGC, ai fini del riconoscimento dell'attività prestata nell'ambito dell'ordinamento sportivo, determina la nullità del contratto "non tanto per contrasto con norme imperative o altro, ma sotto il profilo della inidoneità degli atti compiuti al fine di realizzare un'attività ed interessi non meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c." (Cass. civ., Sez. III, sentenza 23 settembre 2015, n. 18807).
E ciò in conformità al principio, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche pe r l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2°); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81)” (Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545).
Sulla scorta di quanto sin qui osservato e considerato e per le ragioni esplicitate, la domanda dell’agente sportivo istante va, in definitiva, rigettata.
Le peculiarità della fattispecie concreta - connotata dal fatto che è, comunque, documentato che il calciatore Viteritti si è avvalso dell’attività dell’agente sportivo Tateo (per lo meno, ai fini della stipula del contratto di prestazione sportiva con la S.S. Monopoli 1966 S.r.l. in data 12 luglio 2021, atteso che nello stesso, all’art. 3, è riportato, a chiare lettere, che “… il Calciatore è stato rappresentato nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dall’Agente Sportivo TATEO GIOVANNI…” – all. 4 – fascicolo doc. parte istante) – induce, in ogni caso, il Collegio a compensare per intero tra le parti le spese di lite, incluso quanto sostenuto da ciascuna a titolo di diritti amministrativi per il funzionamento dell’Organo Arbitrale, nonché a porre a carico di entrambe, nella misura del 50% ciascuna, il pagamento degli onorari dell’Organo Arbitrale e delle spese generali, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’istanza arbitrale di cui in epigrafe per le ragioni esplicitate in motivazione.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite, incluso quanto sostenuto da ciascuna a titolo di diritti amministrativi per il funzionamento dell’Organo Arbitrale.
Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, il pagamento:
- in favore del Collegio Arbitrale, degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 2.600,00 (al Presidente € 1.040,00 e a ciascun Arbitro € 780,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge, se dovute), fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti stesse, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.
- in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 260,00, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti stesse, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 3 maggio 2023.
Il Presidente
F.to Manuela Sinigoi Trieste, 22 maggio 2023
L’Arbitro
F.to Aurelio Vessichelli Roma, 23 maggio 2023
L'Arbitro
F.to Laura Santoro Palermo, 23 maggio 2023
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 23 maggio 2023.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport