CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 2/2024 – M.A.R.A.T. Football Management S.r.l. / Genoa C.F.C. S.p.A.

Lodo n. 2

Anno 2024

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Barbara Agostinis

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Laura Santoro

ARBITRO nominato dall’istante

Prof. Avv. Virginia Zambrano

ARBITRO nominato dall’intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 31/2023, promosso, in data 19 dicembre 2023,

dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore unico ed agente sportivo, sig. Giuffredi Mario, iscritto al registro federale degli Agenti Sportivi presso la FIGC ed al Registro nazionale presso il CONI (tessera nr. 1166603482), rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Colle di Val d’Elsa (Si), via XXV Aprile, n. 42,

-           Parte istante -

contro

la società Sportiva Genoa C.F.C. S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Genova, Via Ronchi, n. 67, p. iva 00973790108), in persona del legale rappresentante pro tempore, Blazquez Ceballos Andres,

 -          Parte intimata -

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

In Fatto

Con istanza di arbitrato del 19 dicembre 2023, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI ed iscritta al R. G. Arbitrati n. 31/2023, la società M.A.R.A.T. Football Management S. r. l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, con il patrocinio dell’avv. Fabio Giotti, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della società Sportiva Genoa C.F.C. S.p.A., in virtù del contratto di mandato tra agente e società sportiva, sottoscritto in data 30 agosto 2023, con il quale la Società ligure aveva conferito all’istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto l’acquisizione delle prestazioni sportive professionistiche del calciatore Aramu Mattia.

Tanto premesso, con il predetto ricorso, parte istante così concludeva: “Piaccia all’On. Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI in funzione di Collegio Arbitrale, accogliere la presente istanza di arbitrato e condannare la Società Genoa C.F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Agente Sportivo ed Amministratore Unico Mario Giuffredi, la somma di € 30.500,00 (IVA inclusa) per le motivazioni esposte in narrativa ed in acconto del maggiore avere, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 su detta somma dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre alla refusione dei diritti amministrativi versati, oltre al pagamento delle spese ed onorari liquidati dal Collegio arbitrale da porsi interamente a carico della parte intimata, con vittoria di spese e competenze di lite”.

L’istante, contestualmente indicava, come proprio arbitro di parte, la Prof.ssa Laura Santoro, che ritualmente accettava la nomina.

Con memoria di costituzione e risposta trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023, si costituiva nel presente procedimento parte intimata, che così concludeva: “Voglia l’On. le Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) nel merito dichiarare l’infondatezza della domanda di parte istante e conseguentemente l’insussistenza del credito preteso dall’Agente in ragione del mandato sottoscritto tra le parti e relativo al trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto del Calciatore Mattia Aramu a fronte del mancato e/o inesatto adempimento da parte dell’Agente delle attività finalizzate al predetto trasferimento per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto; 2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, rideterminare in misura inferiore secondo equità ai sensi dell’art. 1.2 del Regolamento Arbitrale del presente Collegio il corrispettivo portato dal mandato in essere tra le Parti per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, nonché spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e compensi degli Arbitri. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel proseguo del procedimento”.

L’intimata contestualmente indicava come proprio arbitro di parte la Prof.ssa Virginia Zambrano, che ritualmente accettava.

Gli arbitri, designati da parte istante e parte intimata, e dunque la Prof.ssa Laura Santoro e la Prof.ssa Virginia Zambrano, comunicavano al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’Avv. Barbara Agostinis, con il ruolo di Presidente del costituendo Collegio arbitrale, la quale, pertanto, veniva nominata ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

In data 11 gennaio 2023, ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Barbara Agostinis dichiarava, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.

La celebrazione della prima udienza, volta ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva fissata al 16 gennaio 2024 (in modalità telematica).

Alla suddetta udienza erano presenti i difensori di entrambe le parti. Il Collegio Arbitrale, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, dichiarava esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e, con ordinanza emessa in pari data, disponeva la fissazione dell’udienza di discussione al 25 gennaio 2024, assegnando alle parti termine fino al 19 gennaio 2024 per il deposito di memorie difensive e fino al 23 gennaio 2024 per eventuali repliche, fatta salva la possibilità, nelle more, di comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo transattivo.

In ossequio ai citati termini, entrambe le parti depositavano le rispettive memorie autorizzate e le successive repliche, insistendo nelle domande ed eccezioni già proposte.

All’udienza di discussione, che si è svolta in modalità telematica, le parti, dopo brevi puntualizzazioni rispetto a quanto già indicato nei rispettivi scritti difensivi, insistevano per le conclusioni formulate nei medesimi.

All’esito dell’udienza, il Collegio Arbitrale tratteneva la causa in decisione, come da verbale d’udienza del 25 gennaio.

In Diritto

L’istanza, presentata dalla  società M.A.R.A.T. Football  Management S.r.l., in  persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti della parte intimata, società Sportiva Genoa C.F.C. S.p.A., è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento.

L’istante ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato, con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 30 agosto 2023, e avente ad oggetto, ex art. 2 dell’accordo integrativo (del predetto contratto), “il trasferimento a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto in favore della società cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria del calciatore Aramu Mattia”.

Il contratto soddisfa i requisiti di validità ed efficacia, essedo stato ritualmente depositato, entro il termine previsto, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC.

Parte istante lamenta il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art.  4 dell’accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “corrispettivo, diritto al compenso e modalità di pagamento”, ove veniva pattuito il diritto dell’Agente a ricevere come corrispettivo, per l’attività svolta, una somma forfettaria pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA da corrispondersi con la seguente rateizzazione: € 25.000,00, oltre IVA, entro il 30 novembre 2023 ed € 25.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2024.

Nel medesimo articolo veniva, altresì, precisato che: “i compensi sopra concordati saranno dovuti in caso di effettivo trasferimento a titolo temporaneo annuale del Calciatore Aramu Mattia a terza società con obbligo di riscatto in favore della cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria e qualora alle singole scadenze di pagamento concordate tale trasferimento temporaneo sia in vigore”.

È oltremodo evidente che in questa sede rileva solo l’adempimento della prima rata (pari ad euro 25.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 novembre 2023), il cui pagamento è stato prontamente sollecitato da parte istante (in data 14 dicembre 2023, come da documentazione in atti); la rata successiva non è oggetto di alcuna rivendicazione, non essendo ancora scaduto il termine per poterne pretendere la corresponsione.

Nonostante il contratto venisse regolarmente eseguito da parte istante, consentendo alla SSC Bari S.p.A. di acquisire - durante il periodo di vigenza del mandato - le prestazioni sportive professionistiche del calciatore Mattia Aramu, come da variazione di tesseramento n. 0004179361/23, la società ligure non provvedeva a corrispondere la somma pattuita alla data di scadenza concordata.

Simili presupposti inducevano l’Agente a presentare istanza di arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per tutelare il proprio credito.

Le pretese di parte istante risultano fondate ed esaurientemente dimostrate, come da documentazione in atti.

Parte istante ha invero correttamente soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, attraverso la prova dell’esatto adempimento del contratto di mandato, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Mattia Aramu ad altra società.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (in tal senso, si v. ex plurimis, Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), condiviso peraltro da Codesto Collegio, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

L’onere dell’istante di provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale, risulta adempiuto in considerazione della convincente dimostrazione (supportata da adeguata documentazione) di una serie di fatti e atti, da cui emerge in maniera inequivoca: 1) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ritualmente depositato entro il termine previsto presso l’organo federale competente; 2) il corretto adempimento - da parte dell’Agente - della propria prestazione, attraverso il trasferimento del calciatore Mattia Aramu ad altra società (SSC Bari S.p.A.), come attestato dalla variazione del tesseramento, peraltro non contestata da parte debitrice; 3) il mancato adempimento della prestazione di controparte, consistente nel pagamento del corrispettivo pattuito, pur essendo scaduto il termine.

Non altrettanto può dirsi riguardo la parte intimata, la quale non soddisfa l’onere probatorio a suo carico.

La società ligure chiamata in causa non fornisce prove adeguate a smentire l’assetto probatorio di controparte, che, anzi, avvalora, dichiarando di essersi avvalsa dell’opera dell’Agente per il trasferimento del calciatore, senza, peraltro, contestare prontamente il quantum debeatur, appena ricevuto il sollecito di pagamento.

Non merita accoglimento, poiché priva di fondamento, la richiesta di parte intimata di riduzione del compenso ad equità.

La circostanza per cui il trasferimento sia stato formalizzato a breve distanza di tempo dal conferimento del mandato non giustifica la richiesta (in via subordinata) di parte intimata di riduzione secondo equità del corrispettivo pattuito dalle parti (al  momento della stipula del contratto di mandato) e collegato al raggiungimento di un risultato preciso, pienamente conseguito, attraverso il trasferimento del calciatore ad altra società, come dimostrato dalla variazione di tesseramento (peraltro ammessa da parte intimata).

Alla luce di quanto premesso, l’istanza in rito formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.

Questo Collegio ritiene, pertanto, che, per le ragioni esposte, risulta dimostrato che la Società Sportiva Genoa C.F.C. S.p.A., sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società Sportiva Genoa C.F.C. S.p.A., al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale – come sopra costituito per la definizione della presente controversia –, definitivamente pronunciando all’unanimità, così provvede: accoglie l’istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’intimata Genoa C.F.C. S.p.A. al pagamento, in favore dell’istante M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, del quantum debitum pari ad euro 30.500,00 (IVA inclusa), oltre interessi ex D.lgs. 231/2002;

pone a carico della intimata Genoa C.F.C. S.p.A., pur con il vincolo della solidarietà e con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il saldo degli onorari e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori, così ripartiti: al Presidente € 600,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 450,00, oltre IVA e CPA, se dovuti;

dichiara integralmente compensate le spese legali sostenute da ciascuna parte;

dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 300,00 a carico dell’intimata Genoa C.F.C. S.p.A., con vincolo della solidarietà e con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 25 gennaio 2024.

Il Presidente

F.to Barbara Agostinis Urbino, 5 febbraio 2024

L’Arbitro

F.to Laura Santoro Palermo, 5 febbraio 2024

L'Arbitro

F.to Virginia Zambrano Salerno, 7 febbraio 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 8 febbraio 2024.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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