CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 3/2024 –  Dario Ristori / Yildirim Mert Cetin  

Lodo n. 3

Anno 2024

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Prof. Avv. Angelo Maietta

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Virginia Zambrano

ARBITRO nominato dall’istante

Avv. Marcello de Luca Tamajo

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, per l'intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 2/2024, promosso, in data 19 gennaio 2024,

dall’Agente Sportivo Dario Ristori, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi,

-           Parte istante -

contro

il sig. Yildirim Mert Cetin, non costituito in giudizio,

-           Parte intimata -

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

In Fatto

Con istanza arbitrale depositata in data 19 gennaio 2024, il sig. Dario Ristori, Agente di calciatori, ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Collegio Arbitrale ex art. 22 Regolamento Agenti CONI, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 37.327,01, oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la stagione sportiva 2022/2023 per l’attività di Agente Sportivo, in forza di contratto di mandato del 5 novembre 2019. Il sig. Yildirim Mert Cetin non si è costituito sebbene ritualmente intimato, scegliendo la strada processuale della contumacia.

Esperita, in data 28 febbraio 2024, in modalità telematica, la prima udienza arbitrale per il rituale tentativo di conciliazione e preso atto del fallimento dello stesso per la contumacia della parte resistente, l’udienza è stata aggiornata al 5 marzo 2024.

Alla prefata udienza del 5 marzo 2024, il Collegio ha dato corso alla discussione della causa, durante la quale l’avvocato di parte ricorrente si è riportato integralmente agli atti introduttivi, insistendo per l’accoglimento delle richieste ivi riportate.

Il Collegio, preso atto di quanto innanzi, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di pronunciarsi nel redigendo lodo.

Su tali premesse in fatto, il Collegio osserva

In Diritto

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Com’è noto, in forza del disposto di cui all’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. prevede che il creditore che vuol far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi confronti, oppure il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione, deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e, dunque, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento. Al contrario, il debitore deve fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19721).

Orbene, nella vicenda che ci occupa, il ricorrente ha documentalmente provato, mediante il deposito del contratto sottoscritto tra le parti, la fonte della obbligazione, adducendo il mancato pagamento della somma richiesta parametrata in base agli indici contrattuali, depositando, altresì, anche documentazione attestante precedenti pagamenti a diverso titolo stagionale, ma riconducibili al medesimo contratto, effettuati dal calciatore, con ciò confermando peraltro la inesistenza di contestazioni sul punto; peraltro, giova precisare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19715).

La scelta di rimanere contumace da parte del convenuto non consente, pertanto, di poter esaminare eventuali contestazioni, per la qual cosa, anche in ossequio al principio di cui all’art. 115 c.p.c., non v’è motivo di dubitare della fondatezza della pretesa.

La spese di funzionamento del Collegio vengono poste a carico delle parti in egual misura con vincolo di solidarietà e con diritto di rivalsa della parte adempiente sulla parte inadempiente, mentre vanno compensate  integralmente le spese di lite, attesa la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione arbitrale ex art. 22 Regolamento Agenti, così provvede:

Per l’effetto, condanna il sig. Yildirim Mert Cetin al pagamento, in favore del sig. Dario Ristori, della complessiva somma di € 37.327,01, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla data di costituzione in mora e sino al soddisfo per il titolo di cui in domanda.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Pone le spese del Collegio arbitrale a carico di entrambe le Parti in misura del 50% cadauna con vincolo di solidarietà e con diritto di rivalsa della parte adempiente su quella inadempiente e le stesse si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15% legge LPF, dei quali, € 1.400,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15% legge LPF per il Presidente ed € 1.050,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15% legge LPF per ciascun Arbitro, dedotti gli acconti eventualmente già ricevuti.

Dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 350,00 a carico di entrambe le Parti in misura del 50% cadauna con vincolo di solidarietà e con diritto di rivalsa della parte adempiente su quella inadempiente.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 5 marzo 2024.

Il Presidente

F.to Angelo Maietta 27 marzo 2024

L’Arbitro

F.to Marcello de Luca Tamajo 27 marzo 2024

L'Arbitro

F.to Virginia Zambrano 28 marzo 2024

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 3 aprile 2024.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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