CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 4/2023 – Kanhai Salvador Ravindranath / Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

 

Lodo n. 4

 

Anno 2023

 

 

 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

 

 

 

Avv. Vito Branca

 

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

Avv. Aurelio Vessichelli

 

ARBITRO nominato dall’intimata

 

 

 

Nel procedimento arbitrale promosso da

 

 

 

Kanhai Salvador Ravindranath, nato a Leiden (Paesi Bassi) il 22 agosto 1979, residente a Amstelveen (Paesi Bassi), rappresentato e difeso dall’avv. Serena Imbriani presso il cui studio in Udine, Via Nazario Sauro n. 1, ed elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla istanza di arbitrato, dora in avanti anche solo “parte istante”,  Parte istante -

 

 

 

contro

 

 

Genoa Cricket and Football Club s.p.a. (p. iva 00973790108), in persona del legale rappresentante e amministratore delegato dott. Andres Blazquez Ceballos, con sede in Genova, via Ronchi, n. 67, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 15 marzo 2023, dall’avv. Anna Cerbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Venti Settembre 1/5, dora in avanti anche solo la “Genoa” o la “parte intimata”,

 

 

-     Parte intimata -

 

 

 

controversia relativa alla esecuzione del contratto di mandato concluso inter partes l’8 agosto 2019.

 

 

***

 

 

 

 

1.    Sede dell’Arbitrato

 

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.    Regolamento arbitrale

 

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

 

 

In Fatto

 

 

 

  1. Con “istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del regolamento CONI degli agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI” dell’11 marzo 2023, depositata in data 12 marzo 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Kanhai Salvador Ravindranath esponeva:

- che con contratto di mandato conferito in via esclusiva” dell’8 agosto 2019, depositato presso la Commissione Federale Agenti sportivi in data 16 agosto 2019 ed avente validità fino al 7 agosto 2021, la società intimata Genoa CFC conferiva incarico allistante – Agente Sportivo abilitato a svolgere l’attività disciplinata dai Regolamenti CONI e FIGC ed iscritto nel relativo Registro Federale - per assistere la stessa società nelle trattative finalizzate all’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore danese Lasse Schone, al tempo tesserato con la società olandese ACF Ajax;

 

  • che tale contratto prevedeva il pagamento di un compenso complessivo in favore dell’Agente Sportivo di euro 1.050.000,00, da corrispondersi da parte della società in due rate di pari importo, di cui la prima alla sottoscrizione del contratto e la seconda entro e non oltre il 1° luglio 2020;
  • che il medesimo contratto prevedeva, altresì, il pagamento di una penale in capo al Genoa pari al 5% dell’ammontare totale (euro 1.050.000,00), in caso di inadempimento della società alle scadenze pattuite, decorsi 15 giorni dai superiori termini di pagamento;
  • che l’attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata, tantè che in data 8 settembre 2019 la società intimata depositava presso la piattaforma telematica FIGC la variazione di tesseramento” dell’atleta Schone, indicando che la società acquirente si era avvalsa per tale trasferimento dei servizi dell’Agente Sportivo Kanhai;
  • che, conseguentemente, l’agente sportivo aveva maturato il diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo pattuito nel contratto, ed infatti in data 19 agosto 2019 l’odierno istante emetteva la fattura n. 20190001, a fronte del pagamento di euro 525.000,00 regolarmente effettuato dal Genoa;
  • che tuttavia, alla data di deposito dell’istanza di arbitrato, il Genoa non aveva proceduto al pagamento del saldo di euro 525.000,00, nonostante la nota inviata dal difensore di parte istante, a mezzo pec, in data 22 febbraio 2023, con la quale veniva contestata alla società intimata la violazione degli accordi contrattuali ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Arbitrale.
  1. Tanto premesso, con il predetto ricorso parte istante nominava, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e così concludeva:

Voglia il costituendo Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidere in

 

via irrituale di equità ed in ipotesi di esito negativo del preventivo e rituale tentativo di conciliazione, riconoscere la validità e fondatezza delle argomentazioni enunciate dal signor Kanhai Salvador Ravindranath e, per l’effetto:

  1. Condannare la società sportiva GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Alberto Zangrillo, al pagamento dell’importo di euro 525.000,00 dovuto a titolo di corrispettivo in virtù del contratto di <<Mandato conferito in via esclusiva all’agente sportivo che agisce solo nellinteresse del Genoa CFC Spa>> sottoscritto tra le parti in data 8 agosto 2019;
  2. Condannare altrela società sportiva GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Alberto Zangrillo, al pagamento, ai sensi dellart. 6 del <<Mandato conferito in via esclusiva all’agente sportivo che agisce solo nell’interesse del Genoa CFC Spa>> di data 8 agosto 2019, dell’importo dovuto a titolo di penale contrattuale, pari al 5% dell’ammontare totale per ogni mese di ritardo nell’adempimento dell’accordo pattuito decorsi 15 giorni dalla scadenza del 1 luglio 2020 sino al saldo o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
  3. Condannare in ogni caso parte convenuta alla rifusione delle spese di lite e per il costituendCollegio Arbitrale”.

 

  1. Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente depositava n. 10 documenti ed ulteriori 3 allegati (A-B-C), come da relativo indice.
  2. Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 15 marzo 2023, il Genoa, a mezzo del proprio difensore, procedeva ad indicare quale arbitro di parte l’avv. Aurelio Vessichelli;
  3. Con memoria difensiva depositata in data 22 marzo 2023, si costituiva nel presente procedimento la società intimata, concludendo come segue:

1.       In via preliminare:

 

    1. dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità e/o improponibilità dell’istanza arbitrale in ragione della scadenza del termine di cui all’art. 3.2. del Regolamento Arbitrale per i motivi meglio esposti al paragrafo 2 della narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione;
  1. Nel merito:

 

dichiarare la nullità del contratto di mandato sottoscritto tra le Parti in data 8.8.2019 per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e conseguentemente: a) rigettare la domanda di parte Istante relativamente alla seconda rata del corrispettivo; b) in via riconvenzionale: condannare parte Istante alla ripetizione della somma di  Euro  525.000,00 indebitamente percepita a titolo di prima rata del corrispettivo oltre a rivalutazione e interessi moratori;

  1. In subordine:

 

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra spiegate: a) rideterminare il corrispettivo dovuto all’Istante in misura non superiore alla prima rata di Euro 525.000,00 già corrisposta e comunque nella misura che saritenuta di giustizia; b) dichiarare la nullità della clausola sub art. 6 relativa agli interessi moratori per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto e considerarla non apposta;

  1. In ogni caso:

 

con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidarsi direttamente al difensore che si dichiara antistatario, nonché spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e compensi degli Arbitri.”.

  1. In data 23 marzo 2023 gli arbitri designati da parte istante e parte intimata, e dunque il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e l’avv. Aurelio Vessichelli, comunicavano al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’avv. Vito Branca, quale Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione,ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
  2. In pari data, ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Vito Branca dichiarava, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
  3. Con memoria ex art. 4, comma 4, del Regolamento Arbitrale depositata in data 27 marzo 2023, la difesa dell’istante Agente Sportivo contestava tutte le domande ed eccezioni proposte dalla società intimata, insistendo nelle già formulate conclusioni.
  1. Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all’udienza del 5 aprile 2023 ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Arbitrale, il Collegio, con ordinanza emessa in pari data e depositata in data 6 aprile 2023, disponeva la fissazione dell’udienza di discussione al 30 maggio 2023, assegnando termine fino al 5 maggio 2023 per il deposito di memorie difensive e fino al 15 maggio 2023 per eventuali repliche, fatta salva la possibilità, nelle more, di comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo transattivo.
  2. In ossequio ai superiori termini, entrambe le parti depositavano le rispettive memorie autorizzate: nello specifico, parte istante insisteva nell’accoglimento delle proprie domande e produceva ulteriori documenti (n.  3), laddove la società  intimata –  anchessa ribadendo le formulate conclusioni – richiedeva, altresì, prova orale su n. 5 articolati ed indicando n. 3 testi.
  3. Le parti depositavano, infine, rispettive memorie di replica nell’ulteriore termine concesso dal Collegio Arbitrale, insistendo nelle domande ed eccezioni già proposte.
  4. All’udienza del 30 maggio 2023, il Collegio Arbitrale – su parere conforme delle parti – disponeva la proroga sino a 30 giorni per il deposito del lodo decorrenti dal termine di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento Arbitrale, previsto per la conclusione del procedimento (4 giugno 2023). A tale udienza, le parti, dopo breve discussione orale, si richiamavano ai precedenti scritti difensivi.
  5. All’esito di tale udienza di discussione orale, il Collegio Arbitrale ha assunto la decisione che segue.

 

 

In Diritto

 

 

Deve preliminarmente affrontarsi leccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dalla difesa della società intimata relativamente alla seconda rata del corrispettivo reclamato dall’agente sportivo – oltrechè all’importo a titolo di penale del 5% del medesimo corrispettivo - per l’eccepita decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

All’uopo il Collegio rileva che, nella fattispecie, si tratta di una questione già sottoposta al vaglio dei Collegi allorquando chiamati a pronunciarsi sul tema ed afferente la formulazione letterale della norma de qua, laddove la disposizione prevede, infatti, che la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia []”.

Occorre in primo luogo – ad avviso dell’odierno Collegio Arbitrale – procedere ad una coerente e compiuta disamina della documentazione versata in atti dalle parti con i rispettivi scritti difensivi, dalla quale si evince che successivamente alla data di scadenza (1° luglio 2020) della seconda tranche di corrispettivo in favore dell’istante Kanhai è intercorsa una corrispondenza, tra le medesime parti, che richiede una specifica valutazione da parte del Collegio.

 

Detta corrispondenza consta di n. 2 comunicazioni inviate a mezzo mail ordinaria dall’istante Kanhai al Dott. Alessandro Zarbano (all’epoca Amministratore Delegato del Genoa) in date 8 marzo 2021 e 26 maggio 2021, peraltro in lingua inglese con traduzione riportata negli atti di parte, ed una comunicazione inviata, a mezzo pec, in data 16 settembre 2021 dall’avv. Pierfilippo Capello per conto della società Forza Sports Group B.V.; a queste deve aggiungersi, infine, la nota predisposta dall’avv. Serena Imbriani – difensore dell’istante nel presente procedimento – trasmessa, a mezzo pec, alla società intimata in data 22 febbraio 2023.

Ritiene, in argomento, l’odierno Collegio di aderire al convincente orientamento giurisprudenziale espresso nel Lodo n. 11/2022 – peraltro richiamato dalla difesa dell’istante nella memoria ex art. 4, comma 4, del Regolamento Arbitrale -, ove è stato sancito che perché si possa qualificare la contestazione della violazione, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre la cd. <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza”.

Il riportato criterio si innesta nel più ampio solco giurisprudenziale in tema di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., secondo cui “la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nelladempimento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 22542 del 10 settembre 2019).

Il descritto principio costituisce, ad avviso dell’odierno Collegio, il miglior criterio ai fini dell’interpretazione dell’art. 3.2 del citato Regolamento Arbitrale per la determinazione del termine perentorio entro il quale avviare l’arbitrato, determinando, altresì, nel Collegio – con riferimento alla presente fattispecie – l’esclusione del carattere di violazione contestata” ai sensi della citata norma regolamentare nei confronti delle indicate comunicazioni stragiudiziali dell’8 marzo 2021, 26 maggio 2021 e 16 settembre 2021.

Ed infatti, non rientrano indubbiamente nella categoria del formale atto di diffida legalele note personalmente inviate dall’istante Kanhai all’Amministratore Delegato della società intimata Dott. Alessandro Zarbano - e non direttamente al Genoa, parte inadempiente, a mezzo posta elettronica certificata - in ragione del contenuto colloquiale ed informale di tali comunicazioni, non essendo, altresì, indicata una formale costituzione in mora, in ipotesi abnorme, non avendo il Kanhai rivolto le proprie istanze alla società contrattualmente inadempiente, bensì personalmente al suo Amministratore Delegato.

Parimenti irrilevante è la diffida inviata in data 16 settembre 2021 dall’avv. Pierfilippo Capello, il quale, come correttamente rilevato dalla difesa dell’istante, ha dichiarato in tale nota stragiudiziale di agire in nome e per conto di altro soggetto - Forza Sport Group B.V. - ed in relazione ad un

contratto diverso per data (5 agosto 2019) rispetto a quello oggetto del procedimento arbitrale: difetta, altresì, la sottoscrizione del legale rappresentante della intimante società e/o comunque del soggetto che avrebbe conferito l’incarico al professionista per il recupero dei crediti, tale genericamente indicato.

Ritiene, in coerenza, il Collegio che il termine di venti giorni per l’avvio del procedimento arbitrale

 

  • poi effettivamente intrapreso con istanza tempestivamente depositata in data 12 marzo 2023 - di cui al citato art. 3.2 decorra esclusivamente dalla formale diffida ad adempiere del 22 febbraio 2023, nella quale è stato indicato dal professionista incaricato sia l’importo da corrispondere all’Agente Sportivo Kanhai (euro 1.362.672,00) che il termine per l’adempimento (10 giorni), oltre alle specifiche conseguenze dell’eventuale inadempimento del Genoa.

Tale comunicazione del 22 febbraio 2023 costituisce, ad avviso del Collegio Arbitrale, l’ “effettiva contestazione dell’adempimento” che recentissima giurisprudenza del Collegio medesimo ha individuato quale dies a quo per l’introduzione della procedura arbitrale (cfr. Lodo n. 4/2022 del 16 maggio 2022).

Con la superiore pronuncia, il Collegio ha esaustivamente affrontato la dibattuta questione relativa all’interpretazione dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, affermando che Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata[…] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport” (cfr. Lodo n. 4/2022 cit.).

Le condivisibili e coerenti conclusioni cui è pervenuto l’indicato Lodo n. 4/2022 - che l’odierno Collegio ritiene di applicare anche alla fattispecie portata al proprio vaglio - propendono per una interpretazione maggiormente elastica della norma regolamentare e più vicina ad assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività, garantendo, di tal guisa, in modo adeguato le concrete ragioni di giustizia sottese alla previsione dell’istituto dell’arbitrato: Poiché entrambe le interpretazioni sono compatibili con la lettera della legge, sembra al Collegio che debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che debba essere preferita la seconda possibile interpretazione e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art.

3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento”.

In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa del Genoa deve essere rigettata atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale in osservanza del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, anche alla stregua della coerente interpretazione fornita dall’odierno Collegio Arbitrale.

Procedendo all’esame delle domande nel merito introdotte dallagente sportivo istante, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento esclusivamente la richiesta di pagamento dell’importo di euro 525.000,00 formulata dal Kanhai.

Ed invero, parte istante ha dedotto e parimenti documentato sia l’esistenza e la validità del contratto di mandato tra lAgente ed il Genoa CFC, sia l’esecuzione della prestazione in favore della società sportiva ad opera del Kanhai nei termini indicati nel contratto dell’8 agosto 2019, poiché in pari data veniva depositata dall’odierna società intimata presso la piattaforma telematica dedicata la variazione di tesseramento dellatleta Lasse Schone, contenente l’esplicita dichiarazione di essersi avvalsa per tale operazione dell’attività di intermediazione dellAgente Sportivo Kanhai.

A ciò si aggiunga che il Genoa, in esecuzione degli accordi scritti di cui al citato contratto di mandato, aveva già provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo (circostanza non contestata in atti) mediante una condotta che può essere identificata in un implicito riconoscimento di debito in favore dell’istante, trattandosi nella fattispecie di un’unica obbligazione pecuniaria in capo alla mandante, ma con esecuzione frazionata nel tempo.

Osserva, sul punto, il Collegio Arbitrale che non può ritenersi meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dalla difesa della società intimata Genoa CFC in ordine alla sussistenza di un ipotetico conflitto di interessi inter partes tale da determinare l’annullabilità del contratto - con accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell’importo di euro 525.000,00 - fondata esclusivamente su un impianto definito probatorio” (immagini tratte dai social network, dichiarazioni rilasciate alla stampa non pertinenti al contratto in oggetto), ma inidoneo a far emergere detto conflitto in termini concreti e rilevanti, unitamente alla inammissibile ed irrituale richiesta di prova orale poiché tardiva, oltrechè superflua ed inconducente, formulata dalla difesa della società intimata solo con la memoria autorizzata del 5 maggio 2023.

All’uopo evidenzia il Collegio che recente giurisprudenza di merito ha, in argomento, affermato che “il conflitto di interessi presuppone che ci siano due o più interessi confliggenti tra loro, vale a dire, una situazione che ne rende impossibile la contemporanea soddisfazione. L’ipotesi di conflitto di interessi non sussiste nella semplice posizione in cui versa il rappresentante ma va accertata in base al negozio posto in essere, da cui in sostanza deve manifestarsi la divergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato e la concreta possibilità della deviazione dell’attività del rappresentante dalla funzione di realizzare gli interessi del rappresentato. Il vizio a cui la legge ricollega la sanzione dell’annullabilità del negozio sta appunto in questa deviazione, ossia, nel fatto che l’interesse del rappresentato è stato sacrificato per realizzare un interesse differente, per cui non occorre dimostrare il pregiudizio patito che, tuttavia, nell’ipotesi in cui se ne dia prova, rappresenta l’elemento rivelatore della deviazione” (Corte di Appello di Palermo, Sez. III, n. 581 del 22 marzo 2023).

In ordine all’ulteriore domanda di pagamento dell’importo di euro 1.627.500,00, a titolo di penal 

nella misura del 5% dell’importo complessivo del corrispettivo pattuito in favore dellAgente, calcolata per ciascun mese di ritardo a decorrere dal 16 luglio 2020 alla data di deposito dell’istanza di arbitrato, conferma il Collegio che tale domanda non può essere accolta.

Orbene, prescindendo dai vizi di forma rilevati dalla società intimata afferenti l’omessa specifica approvazione per iscritto della clausola ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., osserva il Collegio che detta clausola penale appare, comunque, determinare – ab origine – un concreto squilibrio del sinallagma contrattuale mediante una previsione negoziale eccessivamente, ed ingiustificatamente, onerosa per una delle parti. E tale squilibrio si è poi in concreto verificato anche a causa della condotta dellAgente Kanhai il quale, pur avendo agito (ut supra) nel termine previsto dal Regolamento arbitrale, ha avviato il presente procedimento dopo oltre trenta mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della seconda rata del corrispettivo, di tal guisa concorrendo, in modo determinante, a cagionare il maturarsi di un considerevole ed irragionevole importo a titolo di penale da ritardo.

Deve, in tale ambito, osservarsi che l’art. 1, comma 2, del Regolamento Arbitrale CONI, prevede espressamente che Ogni controversia che tragga origine ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi[…] sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi secondo il presente Regolamento: a tale stregua, risulta di innegabile evidenza che il criterio equitativo costituisce anche un oggettivo e coerente canone di riferimento che gli Arbitri devono utilizzare – unitamente all’irritualità – per la definizione delle indicate controversie.

La rilevanza del criterio di equità è stata, altresì, ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di limiti all’impugnabilidel lodo arbitrale, laddove ha affermato che è preclusa, ai sensi dell’art. 829, comma 2, ultima parte, c.p.c., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione di norme di diritto sostanziale, o, in generale, per errores in iudicando, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso” (Cass. Civ., Sez. I, n. 16553 del 31 luglio 2020).

Ed è proprio sulla scorta dell’applicazione del criterio equitativo che, ad avviso dell’odierno Collegio Arbitrale, occorre procedere all’interpretazione ed all’eventuale applicazione delle specifiche clausole contrattuali, procedendo ad una valutazione che esclude, per i rassegnati motivi, l’accoglibilità della domanda di pagamento della penale contrattuale nei termini proposti dall’istante Kanhai.

Tutte le ulteriori questioni sono da ritenersi assorbite dall’esame delle superiori domande ed eccezioni.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene che il Genoa CFC debba essere condannato esclusivamente al pagamento dellimporto di euro 525.000,00 in favore dell’istante Kanhai Salvador Ravindranath, con esclusione di ogni altra pretesa.

Analogamente deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalla società intimata per i motivi tutti già sopra illustrati.

In  ordine  alle  spese  legali,  ritiene  il  Collegio  che  ricorrono  giusti  motivi  per  compensarle integralmente in ragione del tenore della condotta delle parti, della reciprocità della parziale soccombenza e della complessità della prima questione preliminare in relazione all’eccezione di tardività della domanda.

Per le medesime ragioni, pone definitivamente le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, a carico di entrambe le parti, in misura eguale tra loro, fermo il vincolo della solidarietà tra le stesse.

 

P.Q.M.

 

 

 

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte, ogni altra questione assorbita:

  1. condanna Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a pagare al sig. Kanhai Salvador Ravindranath la somma di euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila,00);
  2. rigetta ogni altra contrapposta domanda;
  3. dichiara integralmente compensate le spese legali sostenute da ciascuna parte;
  4. dispone, fermo il contenuto dell’ordinanza del 6 aprile 2023, in favore del Collegio Arbitrale il pagamento, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, dell’importo di € 35.000,00 a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, così ripartiti: al Presidente € 14.000,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 10.500,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
  5. dispone in favore del CONI il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 7.000,00 a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;
  6. dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 30 maggio 2023.

 

 

 

Il Presidente F.to Vito Branca

Catania, 30 giugno 2023

 

 

 

 

LArbitro

 

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 30 giugno 2023

LArbitro

F.to Aurelio Vessichelli Roma, 30 giugno 2023

  

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 30 giugno 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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