CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 5/2023 – The Football Street LTD / A.C.R. Siena 1904 S.p.A.

Lodo n. 5

Anno 2023

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Cons. Ermanno de Francisco

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Avv. Giuseppe Albenzio

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento, per l'intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 10/2023, promosso, in data 17 aprile 2023,

dalla The Football Street LTD, con sede legale a Brentford (Londra - UK), Northstar C. Suite 127 West Link House 981 Great West Road, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Simone Bernardo, rappresentata e difesa dall’avv. Arianna Galli,

-           Parte istante -

contro

la società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sopra, n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Emiliano Montanari,

 -           Parte intimata -

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO

La società britannica The Football Street LTD, come in epigrafe rappresentata e difesa, con istanza del 17 aprile 2023 ha adito questo Collegio arbitrale per ottenere la condanna della società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al pagamento, in via principale, della complessiva somma di Euro 17.000 (Diciassettemila), con interessi di mora al tasso previsto per gli “interessi legali di mora” nelle transazioni commerciali dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231, oltre I.V.A., dalle date di maturazione del credito (ossia dal 31 ottobre 2022, quanto alla prima rata di Euro 8.000, e dal 30 marzo 2023, quanto alla seconda rata di Euro 9.000) e fino all’effettivo pagamento; ovvero, in subordine, della diversa somma che sia ritenuta di giustizia; comunque, con vittoria delle spese di difesa e di quelle per il funzionamento del Collegio  arbitrale  e  con  rifusione  dei  diritti  versati  al  Collegio  di  Garanzia  dello  Sport  per l’instaurazione e la prosecuzione della presente procedura arbitrale.

La parte istante ha contestualmente nominato il proprio arbitro in persona del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, mentre la parte intimata non ha proceduto alla nomina di pertinenza; conseguentemente, il secondo arbitro è stato nominato dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, in persona dell’Avv. Giuseppe Albenzio; infine, detti due arbitri, d’intesa tra loro, hanno designato il terzo, con funzioni di Presidente di questo Collegio, in persona del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Ermanno de Francisco, che è stato quindi debitamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa all’assunzione dell’incarico.

Il Collegio arbitrale si è costituito, ut supra, in Roma il 9 giugno 2023, con l’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri.

In pari data, il Collegio ha tentato la conciliazione delle parti, cui per le parti ha partecipato però solo il difensore dell’istante, l’Avv. Galli – in videocollegamento, al pari dell’Arbitro Albenzio, come documentato nel verbale d’udienza del 9 giugno 2023 –, mentre la mancata costituzione della parte intimata è risultata ostativa al raggiungimento di qualsiasi accordo conciliativo tra le parti, proprio per l’omessa partecipazione all’udienza e al ridetto tentativo di composizione, nemmeno per procura ad hoc, della società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A..

La trattazione in merito della controversia è stata perciò aggiornata all’udienza arbitrale del 12 luglio 2023.

In tale sede, persistendo la contumacia della società Sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A., la controversia è stata assunta in decisione sulle ribadite conclusioni dell’Avv. Galli: la quale, avendo effettuato nel termine già assegnatole del 7 luglio 2023 il deposito di memoria e documenti, ha insistito per l’integrale accoglimento della domanda proposta.

DIRITTO

La domanda in questa sede svolta dalla parte istante è fondata e meritevole, pertanto, di essere integralmente accolta.

La parte istante ha dedotto e comprovato di aver concluso, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Simone BERNARDO – Agente Sportivo abilitato, iscritto presso il Registro Nazionale Agenti Sportivo CONI (n. 7003648924), nonché presso il Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. A02914); il quale ha dedotto di aver organizzato tale propria attività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento Agenti CONI e dall’art. 19 Regolamento Agenti FIGC, in forma societaria attraverso la costituzione di TFS, società iscritta nell’Elenco delle Persone Giuridiche istituito presso il Registro Nazionale CONI (n. 7003648924), nonché presso il competente Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. A03048), di cui lo stesso è il legale rappresentante – un contratto di mandato con la A.C.R. SIENA – società sportiva professionistica iscritta, nella stagione sportiva 2022/2023, al Campionato di Lega Pro/Serie C, Girone B – in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Agenti CONI e FIGC; contratto che è stato depositato dall’Agente Sportivo, nel prescritto termine di 20 giorni, presso la Commissione Agenti FIGC in data 30 luglio 2022.

Con tale contratto la Società intimata ha conferito in esclusiva all’Agente qui istante l’incarico di curare i propri interessi, prestando la propria opera per la stipula del contratto di prestazione sportiva professionistica tra la stessa Società e tale calciatore Riccardo Collodel.

Quale corrispettivo per tale prestazione professionale risulta che la A.C.R. SIENA – ai sensi dell’art. 3 del contratto di mandato, versato negli atti di questo giudizio arbitrale – si era obbligata a corrispondere alla società istante T.F.S., amministrata dal signor Bernardo, la complessiva somma di € 51.000,00, in sei rate ivi previste: nondimeno, in questa sede, di esse rilevano specificamente solo le prime due rate, ossia quella di € 9.000,00 da corrispondersi entro il 31 ottobre 2022, e quella di € 8.000,00, da corrispondersi entro il 30 marzo 2023.

Viceversa, le ulteriori rate che pur erano state previste (di € 9.000,00 al 31 ottobre 2023; di

€ 8.000,00 al 30 marzo 2024; di € 9.000,00 al 31 ottobre 2024; e di € 8.000,00 al 30 marzo 2025) non più rilevano, rispetto alla domanda qui proposta, in ragione delle peculiari clausole contrattuali convenute tra le parti: essendosi tra esse contrattualmente convenuto – rispetto alle rate non ancora venute a scadenza anteriormente al momento dell’eventuale cessazione del tesseramento del calciatore – che gli ulteriori importi non ancora esigibili “non saranno dovuti qualora il calciatore non sarà più tesserato per la società” (e, analogamente, che qualora si risolva “il contratto del calciatore nulla sarà dovuto  se non la quota parte del compenso pattuito”  e già maturato dall’Agente Sportivo prima della risoluzione).

Non v’è controversia in ordine a siffatta esegesi del contratto di mandato intercorso tra le parti, sicché l’istante ha in questa sede agito unicamente per il pagamento di Euro 17.000, pari alle predette prime due rate: ossia le uniche maturate e venute a scadenza in costanza di contratto tra il Calciatore Riccardo Collodel e la Società sportiva intimata, anteriormente alla proposizione della domanda di arbitrato.

In effetti, il predetto calciatore – dopo aver concluso con ACR SIENA apposito contratto di prestazione sportiva professionistica il giorno 22 luglio 2022 – è stato poi effettivamente tesserato da quest’ultima in data 22 luglio 2022, risultando ancora tesserato con la stessa società al momento in cui il presente giudizio è stato introdotto.

Esulano, dunque, dall’ambito di cognizione devoluta a questo Collegio arbitrale le vicende successive alla sua introduzione (nonché, nella specie, altresì alla pronunzia del presente lodo), ossia le rate che sarebbero andate a scadere successivamente (a partire da quella del 31 ottobre 2023), in quanto correttamente non fatte oggetto di domanda (anche perché non è dato sapere quali saranno le future vicende dei rapporti tra il calciatore e la Società, con le rilevanti conseguenze di cui s’è già detto).

Risulta agli atti di causa, in particolare dal tesseramento del predetto calciatore con la A.C.R. SIENA (in cui se ne dà atto), che il mandato per il suo acquisto è stato integralmente eseguito dalla parte istante, la quale viceversa deduce di non aver ricevuto il corrispettivo pecuniario pattuito per la prestazione svolta.

È ben noto che grava integralmente sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, allorché di essa il creditore abbia dimostrato la sussistenza (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Nella specie, il creditore istante ha fornito prova degli elementi costitutivi del proprio credito, mediante la produzione in giudizio del contratto di mandato con la Società intimata, nonché documentandone l’avvenuta esecuzione con il tesseramento del calciatore di cui trattavasi; viceversa, nessun elemento estintivo, modificativo o impeditivo del credito è stato provato (né allegato) dalla Società debitrice.

Va da sé infatti – stante la mancata costituzione nel presente giudizio, a fronte della rituale notificazione del relativo atto introduttivo – che la A.C.R. SIENA nulla ha provato, né dedotto, nel presente giudizio; neppure, in specie, di aver corrisposto alcunché alla parte istante: sicché il relativo credito, qui azionato, risulta sussistente e integralmente insoddisfatto.

Ne consegue la piena fondatezza della domanda formulata in questa sede dalla parte istante, che deve perciò essere integralmente accolta: sia per la sorte, pari a Euro 17.000; sia per gli interessi legali di mora, al tasso ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2001, cit. (ossia al tasso di riferimento B.C.E. al 1° luglio 2022 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 8.000, con decorrenza dal 1° novembre 2022 al saldo; nonché al tasso di riferimento B.C.E. al 1° gennaio 2023 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 9.000, con decorrenza dal 1° aprile 2023 al saldo); con rimborso dell’I.V.A. se dovuta secondo la legislazione tributaria applicabile all’Ente creditore. La soccombente società sportiva A.C.R. Siena 1904 S.p.A. va altresì condannata:

1)         al pagamento delle spese legali ripetibili dalla parte vincitrice, che si liquidano in Euro 2.000 (Euro Duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti;

2)         nonché alla rifusione di tutte le somme (pari a complessivi Euro 3.500) che la parte istante già ha versato al CONI – Collegio di Garanzia dello Sport per l’instaurazione e la prosecuzione del presente giudizio arbitrale.

Infine, i compensi dei componenti di questo Collegio arbitrale sono liquidati in complessivi Euro 3.000, oltre accessori di legge ove dovuti al singolo arbitro – ivi ricompreso l’acconto di Euro 1.500 già liquidato con ordinanza 9 giugno 2023 e versato dalla parte istante – e sono posti a carico solidale di tutte le parti; ma, nei loro rapporti interni, a totale carico della soccombente A.C.R. Siena 1904 S.p.A.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale – come sopra costituito per la definizione della presente controversia – definitivamente pronunciando all’unanimità, così provvede:

1)         accoglie l’istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’intimata Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. a pagare alla The Football Street LTD – con sede legale a Brentford (Londra - UK), Northstar C. Suite 127 West Link House 981 Great West Road, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Simone Bernardo – le seguenti somme:

a)         Euro 17.000 oltre agli interessi legali di mora calcolati al tasso di riferimento B.C.E. del 1° luglio 2022 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 8.000, con decorrenza dal 1° novembre 2022 al saldo; nonché al tasso di riferimento B.C.E. al 1° gennaio 2023 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 9.000, con decorrenza dal 1° aprile 2023 al saldo, e con rimborso dell’I.V.A. se dovuta secondo la legislazione tributaria applicabile all’Ente creditore;

b)         Euro 2.000 (Euro Duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, per le spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio arbitrale;

c)         Euro 3.500, per rifusione di quanto la parte istante ha già versato al CONI – Collegio di Garanzia dello Sport per l’instaurazione e la prosecuzione del presente giudizio arbitrale;

2)         pone a carico di tutte le parti in solido – ma, nei loro rapporti interni, a totale ed esclusivo carico della soccombente A.C.R. Siena 1904 S.p.A.; ossia con diritto di integrale rivalsa in favore di The Football Street LTD – i compensi spettanti ai componenti di questo Collegio arbitrale, che sono liquidati in complessivi Euro 3.000, oltre accessori di legge ove dovuti al singolo arbitro – ivi ricompreso l’acconto di Euro 1.500 già liquidato con ordinanza 9 giugno 2023 e versato dalla parte istante – da corrispondersi quanto al 40% al Presidente del Collegio arbitrale e quanto al 30% a ciascuno degli altri due arbitri; nonché il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 12 luglio 2023.

Il Presidente

F.to Ermanno de Francisco Roma, 2 agosto 2023

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 2 agosto 2023

L'Arbitro

F.to Giuseppe Albenzio Roma, 3 agosto 2023

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 4 agosto 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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