CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 8/2023 – Alessandro Moggi / Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 8

Anno 2023

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Vito Branca

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Cons. Dante D’Alessio

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, per l'intimata

nel procedimento arbitrale promosso da

Alessandro Moggi, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Zuccheretti

-           Parte istante -

contro

Reggina 1914 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  rappresentata  e difesa dall’avv. Mattia Grassani

-           Parte intimata -

Istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 12 aprile 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in relazione a due contratti di mandato, stipulati in data 19 luglio 2022, tra la società intimata e il suddetto istante, rispettivamente finalizzati al tesseramento dei calciatori Vittorio Alberto Agostinelli e Joel Chukwuma Obi.

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

Fatto

1.         Con istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 12 aprile 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Alessandro Moggi, autorizzato ad operare nell’ambito dell’assistenza di Calciatori e Società professionistiche, ha esposto che, in data 19 luglio 2022, la Reggina 1914 S.r.l. (di seguito “Reggina”) ha concluso con lui due contratti di mandato:

-           il 1° contratto di mandato aveva ad oggetto il tesseramento del calciatore Vittorio Alberto Agostinelli, nato a Roma il 21 febbraio 2022; all’Agente sarebbe dovuta spettare, per l’assistenza svolta, una retribuzione di complessivi € 15.000,00 oltre IVA, pagabili entro il 30 ottobre 2022;

-           il 2° contratto di mandato aveva ad oggetto il tesseramento del Calciatore Joel Chukwuma Obi, nato in Nigeria il 22 maggio 1991; all’Agente sarebbe dovuta spettare, per l’assistenza svolta, una retribuzione di complessivi € 200.000,00 oltre IVA, pagabili in tre rate: € 70.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 60.000,00 entro il 30 giugno 2023; € 70.000,00 entro il 31 dicembre 2023.

I due contratti di mandato venivano regolarmente depositati in Commissione Agenti FIGC.

2.         Successivamente:

-           in data 20 luglio 2022, il Calciatore Obi veniva trasferito alla Reggina e sottoscriveva il suo contratto di prestazione sportiva con la Società convenuta;

-           in data 22 luglio 2022, il Calciatore Agostinelli veniva trasferito alla Reggina e sottoscriveva il suo contratto di prestazione sportiva con la Società convenuta.

3.         Nonostante la puntuale ed integrale esecuzione dei mandati, la Società non ha tuttavia corrisposto all’agente neanche un euro di quanto dovuto.

4.         In data 23 marzo 2023, l’istante ha, quindi, intimato alla Reggina il pagamento della somma già scaduta di € 85.000,00 (€ 15.000,00 per quanto dovuto per il calciatore Vittorio Alberto Agostinelli e € 70.000,00 corrispondente alla prima rata dovuta per Joel Chukwuma Obi) oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002.

5.         Stante l’assenza di riscontri, il ricorrente ha agito dinanzi alla Camera arbitrale, competente ai sensi dell’art. 8 di entrambi i contratti di mandato per cui è causa (la cui formulazione è identica: la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente mandato, nonché le controversie di carattere economico, è devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, dell’art. 22 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (versione 11 febbraio 2022) e dell’art. 21, comma 20, del Regolamento Agenti Sportivi (versione applicabile: Regolamento FIGC

C.U. 227 del 27 aprile 2022, così come modificato con C.U. n. 284 del 28 giugno 2022), al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento dei sopra detti importi.

Il ricorrente ha aggiunto che il suo buon diritto ha evidenza documentale, derivando da:

contratti di mandato regolarmente depositati, in favore di soggetto debitamente autorizzato, per una prestazione perfettamente eseguita (tanto che entrambi i calciatori si sono regolarmente tesserati con la Reggina entro il termine di durata previsto nei mandati, che sono entrambi in esclusiva) e mai contestata dalla Società mandataria, neppure all’esito della diffida ad adempiere inoltrata.

6.         Tanto premesso, parte istante ha nominato, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed ha così concluso:

“Voglia il Collegio adito condannare la Reggina 1914 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Alessandro Moggi della somma complessiva di € 85.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002, da conteggiare da ogni singola scadenza all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e con condanna della Controparte al pagamento integrale dei costi di funzionamento del Collegio, incluse le spese di

avvio della procedura ed i costi amministrativi che saranno dovuti”.

Insieme alla predetta istanza, la difesa del ricorrente ha depositato la relativa documentazione probatoria, come da relativo indice.

7.         Non avendo la Reggina provveduto ad indicare l’arbitro di parte, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato arbitro per la resistente il cons. Dante D’Alessio, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale.

8.         Si è costituita nel presente procedimento la società intimata, chiedendo:

a)         in via pregiudiziale e preliminare di dichiarare improcedibile, irricevibile e/o inammissibile l’istanza promossa, per intervenuta decorrenza del termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento, previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019;

b)         nel merito, di respingere l’istanza di arbitrato in quanto infondata in fatto e diritto, in ragione della circostanza che nessuna attività è stata svolta o provata dal sig. Alessandro Moggi e, comunque, per tutte le ragioni indicate, di accertare e dichiarare che la Reggina 1914 S.r.l. nulla deve corrispondere al sig. Alessandro Moggi;

c)         in via subordinata: di parametrare il compenso eventualmente dovuto al periodo di effettiva attività svolta dal sig. Alessandro Moggi.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e ai compensi degli Arbitri.

9.         Gli arbitri designati, e dunque il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini ed il cons. Dante D’Alessio, hanno comunicato, in data 25 maggio 2023, al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione dell’avv. Vito Branca, quale Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

10.       Ricevuta la comunicazione della nomina, l’avv. Vito Branca ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico  di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.

11.       All’udienza del 12 giugno 2023, esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale, il Collegio, con ordinanza emessa in pari data e depositata in data 14 giugno 2023, ha disposto la fissazione dell’udienza di discussione al 19 settembre 2023, assegnando alle parti termine fino all’8 settembre 2023 per il deposito di memorie difensive e fino al 14 settembre 2023 per eventuali repliche, fatta salva la possibilità, nelle more, di comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo transattivo. Acquisito il consenso delle parti, il Collegio ha disposto, quindi, la proroga per il deposito del lodo sino al 30 settembre 2023.

12.       In ossequio al termine concesso, la parte istante ha depositato memoria l’8 settembre 2023, replicando alle eccezioni proposte e insistendo nelle sue domande.

13.       All’udienza del 19 settembre 2023, il Collegio arbitrale, rilevato che le parti dovevano ancora provvedere al versamento dei diritti amministrativi in favore del CONI, di cui all’ordinanza del 12/14 giugno 2023, ha disposto il differimento dell’udienza al 9 ottobre 2023, invitando le stesse a provvedere al suddetto adempimento.

14.       Alla successiva udienza del 9 ottobre 2023, le parti hanno insistito sulle loro richieste, riportandosi a quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi.

Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, il Collegio ha preso atto che, come comunicato dalla Segreteria, vi è stato l’assolvimento degli stessi da parte dell’istante mentre, per la parte intimata, l’avvocato Grassani ha comunicato di aver fornito alla sua assistita il quadro della situazione e i termini dettati dal Collegio per provvedere.

Acquisito il consenso delle parti, il Collegio ha quindi disposto la proroga per il deposito del lodo sino al 27 ottobre 2023.

15.       All’esito dell’udienza di discussione, il Collegio arbitrale si è riservato di pronunciarsi, assumendo la decisione che segue.

Diritto

16.       Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dalla difesa della Reggina, per la decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3, punto 2, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Secondo tale disposizione, infatti, “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia…”.

17.       Come già esposto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, anche mediante il richiamo a diverse pronunce emesse dai Collegi arbitrali del CONI sulla questione, l’interpretazione del citato articolo art. 3, punto 2, del Regolamento arbitrale non è stata univoca, soprattutto nella prima fase di vigenza del Regolamento. Più recentemente, si è tuttavia consolidato l’orientamento che, valorizzando la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che il termine di decadenza debba farsi decorrere, trattandosi di questioni di natura strettamente patrimoniale, solo dalla diffida proposta alla parte perché provveda all’adempimento.

18.       Alla stregua dell’esame degli atti delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta nell’odierna sede arbitrale, nel caso in esame si evince l’esistenza di n.  2 distinti rapporti contrattuali stipulati dall’Agente Alessandro Moggi con la Reggina, aventi ad oggetto il trasferimento di due atleti, e quindi due distinte attività professionali del mandatario, con la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo indicato in ciascuno dei negozi oggetto di scrutinio al compimento dell’attività.

19.       Sostiene, al riguardo, la difesa della parte intimata che l’Agente sportivo Alessandro Moggi sarebbe decaduto dal diritto al conseguimento del proprio compenso, per entrambi i contratti, non avendo avviato il presente arbitrato in osservanza dello stringente termine regolamentare, da ritenersi decorso in relazione alle singole scadenze di pagamento previste nei contratti azionati.

L’eccezione è, tuttavia, infondata, alla luce della corretta interpretazione della citata disposizione di cui all’art. 3, punto 2, del Regolamento arbitrale, con la conseguente declaratoria di tempestività dell’istanza di arbitrato proposta dal ricorrente Moggi.

20.       Osserva, infatti, il Collegio arbitrale che la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio.

Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata” di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza del Collegio arbitrale ha preso posizione - dapprima con il Lodo n. 4/2022, e più recentemente con i Lodi n. 4 e n. 7 del 2023 - affermando che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”.

Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” - sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge - “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi n. 4 e n. 7 del 2023, cit.).

21.       Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto

-, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione.

Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad immediate “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale.

22.       Orbene, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale,  occorre  evidenziare  che  l’effettiva  contestazione  dell’adempimento  -  ossia  “la  cd.

<<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) - quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente Alessandro Moggi alla Reggina in data 23 marzo 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 12 aprile 2023, quindi 20 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3., punto 2, del Regolamento.

In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della Reggina deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

23.       Procedendo all’esame nel merito della domanda introdotta dall’agente sportivo istante, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 85.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002, da conteggiare da ogni singola scadenza all’effettivo soddisfo, decorrenti dalle singole scadenze previste nei due citati contratti del 19 luglio 2022.

Ed invero, la difesa dell’istante ha versato in atti, oltre ai citati contratti (doc. nn. 2 e 3), anche gli ulteriori documenti attestanti i tesseramenti dei calciatori Vittorio Alberto Agostinelli e Joel Chukwuma Obi, per i quali la Reggina si è quindi avvalsa dei servizi dell’agente sportivo Alessandro Moggi.

Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Risultano,  pertanto,  infondati  i  rilievi  di  segno  opposto  formulati  dalla  difesa  della  Società resistente, la quale, peraltro, non ha mai contestato il proprio inadempimento alle obbligazioni di pagamento previste in ciascun contratto.

24.       In via subordinata, la difesa della Società intimata ha richiesto all’odierno Collegio arbitrale di parametrare il compenso dovuto all’Agente Sportivo in relazione alla durata dell’attività professionale svolta dall’agente Alessandro Moggi, complessivamente quantificata in 3 giorni lavorativi.

Anche tale doglianza non può, tuttavia, trovare accoglimento, atteso che entrambi i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo - il trasferimento dell’atleta in un campionato professionistico -, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già stabilito in contratto.

25.       In ordine alle spese legali, le stesse vanno poste a carico della Reggina, in virtù del generale principio della soccombenza.

In virtù del medesimo principio, vanno poste interamente a carico della società intimata anche le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa.

P.Q.M.

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni proposte e assorbita ogni altra questione:

(i)        condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Moggi Alessandro la somma di € 85.000,00 (ottantacinquemila,00), oltre Iva se dovuta;

(ii)       condanna Reggina 1914 S.r.l. a pagare a Moggi Alessandro l’importo a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze previste in ciascun contratto sino all’effettivo soddisfo;

(iii)      determina le spese di lite dovute da Reggina 1914 S.r.l. in favore di Moggi Alessandro, nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge;

(iv)      determina in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge, le spese e gli onorari di funzionamento del Collegio arbitrale che, fermo il contenuto dell’ordinanza del 12/14 giugno 2023 riguardante l’acconto, pone a carico della parte intimata ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Regolamento;

(v)       dispone, pertanto, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 3.000,00  a carico della parte intimata, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 900,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;

(vi)      dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 600,00 a carico della parte intimata, con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa;

(vii)     dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 9 ottobre 2023.

Il Presidente F.to Vito Branca

Catania, 23 ottobre 2023

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 23 ottobre 2023

L’Arbitro

F.to Dante D’Alessio Roma, 25 ottobre 2023

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 26 ottobre 2023.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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