CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 9/2023 – MS Sport Management S.r.l. / Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Lodo n. 9

Anno 2023

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Vito Branca

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

Avv. Prof. Angelo Maietta

ARBITRO nominato dall’intimata

nel procedimento arbitrale promosso

dalla MS Sport Management S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig. Marco Sommella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Rodella e Paolo Bruni,

- Parte istante -

contro

la Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig. Daniele Sebastiani, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

- Parte intimata -

Istanza di arbitrato ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi e art. 54, comma 3, CGS CONI, depositata in data 1° agosto 2023 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in relazione al contratto di mandato, stipulato, in data 9 febbraio 2020, avente durata sino al 29 febbraio 2020, tra la suddetta istante e la società intimata, volto alla cura degli interessi e all'assistenza della Società abruzzese nelle trattative finalizzate al tesseramento come professionista del calciatore Nicolas Alexis Anthony Belloni.

***

1.         Sede dell’Arbitrato

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2.         Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).

Fatto

Con istanza arbitrale, notificata in data 1° agosto 2023 alla Delfino Pescara 1936 S.r.l., la MS Sport Management S.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Collegio Arbitrale, ex art. 22 Regolamento Agenti CONI la condanna della convenuta società al pagamento del saldo pattuito per l’attività di Agente Sportivo svolta in occasione del trasferimento a quest’ultima società del calciatore Nicolas Alexis Anthony Belloni; il tutto in forza di contratto di mandato in scadenza al 29 febbraio 2020. La somma a saldo richiesta è pari ad € 162.131,15 oltre iva, avendo già il Pescara corrisposto (la circostanza non è stata contestata) la somma di € 137.868,35 oltre iva rispetto ai 300.000,00 oltre iva pattuiti.

 La Delfino Pescara si è ritualmente costituita, contestando l’avversa pretesa, deducendo in rito la inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Agenti CONI e, nel merito, la nullità del mandato per inesistenza dell’oggetto e la mancata prova della attività svolta, nonché una ulteriore ipotesi di nullità per violazione dell’art. 18, comma 5, del Regolamento Agenti, avendo le parti aggiunto un addendum al contratto di mandato che prevedeva una ulteriore somma aggiuntiva all’Agente sui ricavi della futura vendita del calciatore Belloni. A tal fine, la Delfino Pescara ha prodotto una scrittura privata in tal senso ed ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme pagate alla ricorrente.

A sua volta la MS Sport Management ha disconosciuto la scrittura privata ed insistito per la condanna al pagamento, opponendosi alla richiesta di verificazione delle firme richiesta dalla Delfino Pescara.

Esperito, in data 19 settembre 2023, in prima udienza arbitrale, il rituale tentativo di conciliazione, preso atto del fallimento dello stesso, l’udienza è stata aggiornata al 26 ottobre 2023, dando termine per il deposito di note difensive alle parti; a quest’ultima udienza il Collegio ha dato corso alla discussione della causa, durante la quale gli avv.ti Rodella (per la ricorrente) e Tortorella (per la resistente) hanno svolto brevi puntualizzazioni rispetto a quanto già versato nei rispettivi scritti, richiamandosi integralmente agli stessi per il resto e insistendo per l’accoglimento delle richieste ivi riportate.

Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni rese dai suddetti difensori, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di pronunciarsi nel redigendo lodo.

Su parere conforme delle parti, il Collegio ha disposto, infine, la proroga del deposito del lodo sino a 30 giorni decorrenti dal termine di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento arbitrale, previsto per la conclusione del procedimento arbitrale.

Su tali premesse in fatto, il Collegio osserva in

Diritto

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività e, quindi, inammissibilità del lodo, per violazione del termine dei 20 giorni dalla violazione contestata previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Agenti CONI.

Invero, l’interpretazione del citato articolo art. 3, punto 2, del Regolamento arbitrale non è stata univoca, soprattutto nella prima fase di vigenza del Regolamento. Più recentemente, si è tuttavia consolidato l’orientamento che, valorizzando la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che il termine di decadenza debba farsi decorrere, trattandosi di questioni di natura strettamente patrimoniale, solo dalla diffida proposta alla parte perché provveda all’adempimento. Osserva, infatti, il Collegio arbitrale che la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio. Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata”, di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza del Collegio arbitrale ha preso posizione - dapprima con il Lodo n. 4/2022, e più recentemente con i Lodi n. 4 e n. 7 del 2023 - affermando che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”. Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” - sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge - “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi

n. 4 e n. 7 del 2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto -, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione. Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad immediate “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale. Orbene, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale, occorre evidenziare che l’effettiva contestazione dell’adempimento - ossia “la

c.d.      <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale, che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) - quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente in data 13 luglio 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 1° agosto 2023, quindi 18 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3, punto 2, del Regolamento. In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via

preliminare dalla difesa della Delfino Pescara deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

Analizzando il merito, la domanda della ricorrente è infondata. Invero, sia la discussione tra le parti sia la produzione documentale hanno consentito al Collegio di verificare come le rispettive posizioni abbiano contestato le reciproche pretese e, in particolare, la convenuta Delfino Pescara ha prodotto un accordo privato che, in assenza delle formalità prescritte dalla normativa vigente, rende nullo il mandato; tale scrittura privata è stata disconosciuta dalla ricorrente, che però si è opposta alla verificazione della firma e non ha fornito alcuna prova contraria rispetto all’accordo medesimo, che, pertanto, va ritenuto esistente. Sul punto, è opportuno precisare come l’onere della prova in ambito civilistico, previsto dall’art. 2697 c.c., non crea una struttura probatoria a favore dell’una o dell’altra parte, ma disciplina un onere a carico di entrambe le parti di provare sia l’adempimento che l’inadempimento dell’una e dell’altra, con ciò cristallizzando un principio di simmetria giuridica tipica dell’equilibrio negoziale.

Tale ricostruzione consente di poter affermare nel caso che ci occupa due circostanze: la prima, che l’attività svolta dalla ricorrente, sebbene circoscritta al solo ottenimento del transfert internazionale, è stata espletata (ne vi è contestazione sul punto), e la seconda, che il mandato conferito dalla convenuta all’Agente è da ritenersi nullo per la violazione dell’art. 18, comma 3, del Regolamento Agenti, attesa la presenza di un addendum privato non registrato e, quindi, inficiante l’intero rapporto contrattuale.

Queste considerazioni provano, da un lato, una attività della ricorrente e, dall’altro, la validità della eccezione della resistente contro la quale la ricorrente, nel limitarsi ad una mera contestazione del documento prodotto ed opponendosi al giudizio di verificazione, non ha fornito alcuna prova utile a paralizzare l’eccezione medesima.

Va, peraltro, ricordato che la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 2702 del c.c., con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 luglio 2023, n. 19147) e tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa.

Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda della ricorrente va rigettata.

Tuttavia, va comunque rigettata anche la domanda riconvenzionale della convenuta nonostante la nullità del mandato per quanto innanzi, atteso che, comunque, l’attività dell’Agente è stata svolta, documentalmente provata e identificabile nell’ottenimento del transfert internazionale senza il quale il calciatore, ancorché contrattualizzato, non avrebbe potuto essere impiegato. Pertanto, il Collegio ritiene che per l’attività svolta sia da ritenersi equa la remunerazione già corrisposta,  che,  pertanto,  deve  ritenersi  totalmente  satisfattiva  in  relazione  a  quanto effettivamente espletato in termini di attività professionale.

Alla luce della reciproca soccombenza, le spese del Collegio debbono porsi in egual misura a carico delle parti con vincolo di solidarietà, mentre vanno compensate totalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione arbitrale ex art. 22 Regolamento Agenti, così provvede:

(i)        rigetta la domanda della ricorrente;

(ii)       igetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;

(iii)      dichiara dovuto a titolo di equo compenso e totalmente satisfattivo l’importo già corrisposto dalla Delfino Pescara 1936 S.p.A. alla MS Sport Management S.r.l.;

(iv)      compensa integralmente le spese di giudizio alla luce della reciproca soccombenza, come spiegato in parte motiva;

(v)       pone le spese del Collegio Arbitrale a carico di entrambe le Parti, in misura del 50% cadauna, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa e le stesse si liquidano in complessivi € 12.000,00, dei quali € 4.800,00, oltre IVA e CPA, se dovuti, per il Presidente ed € 3.600,00, oltre IVA e CPA, se dovuti, per ciascun Arbitro, dedotti gli acconti eventualmente già ricevuti;

(vi)      dispone, in favore del CONI, il versamento, ai sensi del punto 2.b.2.2., lett. b), della Tabella, dell’importo di € 1.200,00 a carico di entrambe le Parti, in misura del 50% cadauna, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa;

(vii)     dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 26 ottobre 2023.

Il Presidente F.to Vito Branca

Catania, 15 novembre 2023

L’Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 15 novembre 2023

L’Arbitro

F.to Angelo Maietta Roma, 15 novembre 2023

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 16 novembre 2023. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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