CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 1/2022 – Richiesta: A.P.D. Rainbow Catania

Parere n. 1

 

Anno 2022

   

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE CONSULTIVA

  Composta da Virginia Zambrano - Presidente Pierpaolo Bagnasco - Relatore Barbara Agostinis Giuseppe Albenzio Amalia Falcone - Componenti Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 1/2022

Su richiesta di parere presentata, in data 20 gennaio 2022 (prot. n. 0000487/2022), ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del Coni.

La Sezione

  Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/2014 del 17 settembre 2014; vista la richiesta di parere di cui sopra, iscritta al R.G. richieste pareri n. 2/2022 ed alla quale è stata attribuito protocollo n. 0000487 del 20 gennaio 2022;
visto l’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, in forza del quale la Giunta Nazionale “si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportive”; visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo; visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport; visto lo Statuto del CONI; vista la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali; esaminati gli atti e udito il Relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco.  

Premessa in fatto

  Con comunicazione del 20 gennaio 2022, è stata inoltrata richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n, dello Statuto del CONI, relativa al ricorso presentato dinanzi alla Giunta Nazionale del CONI dalla società sportiva A.P.D. Rainbow Catania, nonché dai tesserati Fabio Massimo Ferlito, Maurizio Santoro e Claudia Ferlito. Con tale ricorso, gli istanti intendono ottenere l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, della delibera assunta in data 29 luglio 2021 dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con la quale è stata revocata l’affiliazione della società dalla suddetta Federazione, nonché disposto il divieto di tesseramento nei confronti del presidente, del vicepresidente e del consigliere della Rainbow Catania. Giova ricordare che tale provvedimento di revoca è stato emesso in virtù del mancato adempimento, da parte della società ricorrente, delle obbligazioni discendenti dal lodo arbitrale reso in data 7 maggio 2020, decisione che ne ha sancito la soccombenza nella controversia insorta con un altro tesserato e che è oggetto di una serie di rilievi esposti nel ricorso stesso; rilievi che, fondamentalmente, possono sintetizzarsi, anche tenuto conto delle note integrative fornite a questa Sezione da parte dei ricorrenti, nell’omesso accertamento, in corso di giudizio, di una frode sportiva, peraltro anche denunciata (al momento vanamente) alla Procura Federale, che avrebbe determinato l’esito del giudizio.
 

Diritto

La stringata descrizione delle ragioni che sostengono il ricorso è in ragione della loro irrilevanza, trattandosi di presunti vizi attinenti al procedimento arbitrale, la cui valutazione è sottratta sia, in prima istanza, al Consiglio Federale, sia, in sede di ricorso, alla Giunta Nazionale del CONI. Come è noto, la risoluzione di controversie aventi natura patrimoniale è devoluta ad un Collegio arbitrale le cui decisioni hanno immediata efficacia esecutiva; esecutività che, a riprova della fiducia che l’ordinamento sportivo ripone nei confronti di tale mezzo di risoluzione delle liti, non viene meno anche in caso di eventuale impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria, così come espressamente previsto dall’art. 111 del Regolamento organico della F.I.P. (impugnazione, si noti, il cui incardinamento non risulta riferito dai ricorrenti). La conseguenza è che la parte soccombente è chiamata ad adempiere a quanto previsto nel lodo arbitrale con le tempistiche scandite nel regolamento stesso, così da soggiacere alle sanzioni, anch’esse chiaramente indicate, derivanti da un eventuale suo inadempimento. Sanzioni che, come enunciate nell’art. 174 del Regolamento, si concretizzano, da ultimo, nel provvedimento di revoca dell’affiliazione della società e nel divieto di tesseramento, con diversa durata, a seconda della carica ricoperta, nei confronti del presidente, del vicepresidente e dei componenti del consiglio direttivo del soggetto moroso/inadempiente. Pertanto, da quanto sopra tratteggiato, ne discende che il Consiglio Federale, a cui è rimessa l’assunzione del provvedimento di revoca, non potrà che assumere una tale deliberazione, non ravvedendosi spazi per decisioni di segno contrario; corretto, dunque, a parere di questo Collegio, appare il provvedimento assunto dal Consiglio Federale nei confronti della società, avendo applicato la norma regolamentare. La decisione in ordine alla legittimità del provvedimento preso dal Consiglio Federale nei confronti del presidente, del vicepresidente e del componente del consiglio direttivo è, invece, sottratta allo scrutinio della Giunta Nazionale del CONI.
A mente, infatti, dell’art. 174, n. 5, ultimo cpv., i tesserati hanno facoltà di proporre, avverso la delibera del Consiglio Federale, ricorso dinanzi al Tribunale Federale di I grado, così da escludere la competenza della Giunta adita. Ne consegue che, in relazione alla loro richiesta, si dovrà pronunciare l’incompetenza dell’organo adito.
Da ultimo, una riflessione merita la richiesta di sospensione dell’efficacia e dell’esecutività della delibera del Consiglio Federale del 29 luglio 2021, richiesta che può essere valutata esclusivamente nei confronti della società ricorrente per la già dedotta incompetenza della Giunta in relazione ai tesserati. A sostegno della sospensione, la ricorrente invoca la sussistenza di circostanze di forza maggiore ed eccezionale rilevanza che permetterebbero, come in effetti previsto dalla norma, il mantenimento dell’affiliazione pur in presenza del mancato adempimento che, invece, giustificherebbe la revoca. A fronte di tale argomentazione, si deve obiettare che il Regolamento non attribuisce una tale facoltà in capo alla Giunta Nazionale, prevedendola espressamente esclusivamente per il Consiglio Federale, che decide sentito il Comitato regionale di appartenenza della società inadempiente. Ne discende, pertanto, che anche la richiesta di sospensione della delibera del Consiglio Federale del 29 luglio 2021 non può essere positivamente accolta.

P.Q.M.

Questa Sezione Consultiva ritiene che si debba: rigettare la richiesta di sospensione dell’esecutività della delibera del Consiglio Federale del 29 luglio 2021; confermare  la  revoca dell’affiliazione nei  confronti  della  società  sportiva A.P.D.  Rainbow Catania, in quanto legittimamente assunta; dichiarare l’incompetenza della Giunta Nazionale in relazione al ricorso proposto dai Sigg.ri Fabio Massimo Ferlito, Maurizio Santoro e Claudia Ferlito.   Si rilascia il presente parere ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del Coni. Deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Il Presidente                                                                                       Il Relatore F.to Virginia Zambrano                                                                      F.to Pierpaolo Bagnasco Depositato in Roma, in data 21 luglio 2022. Il Segretario F.to Alvio La Face
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