CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva – coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2022 – Richiesta: Federazione Scacchistica Italiana

   

Parere n. 3

 

Anno 2022

   

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE CONSULTIVA

  Composta da Virginia Zambrano - Presidente Barbara Agostinis - Relatore Pierpaolo Bagnasco Amelia Falcone Cesare San Mauro - Componenti Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 3/2022

  Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 5/2022, presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0004091/2022 del 27 maggio 2022.  

LA SEZIONE

  Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00165/2022 del 16 febbraio 2022; vista la richiesta di parere n. 5/2022, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, in data 27 maggio 2022, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto l’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla Sezione di competenza, ovvero alle Sezioni Unite; visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo; esaminati gli atti e udita la relatrice, avv. prof. Barbara Agostinis.  

Premesse

  Alla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport viene richiesto di fornire parere motivato riguardo l’interpretazione delle norme dettate dalla Federazione Scacchistica Italiana (d’ora in poi F.S.I.) - nel proprio statuto e regolamento organico - in materia di tesseramento del Consigliere federale, con specifico riferimento alle conseguenze del mancato rinnovo del medesimo entro il termine ultimo stabilito dalle carte federali, nonché alla possibilità (o meno) per il Consigliere decaduto di continuare ad esercitare le funzioni connesse alla carica. In particolare, la richiesta che viene sollevata al Collegio concerne la “più corretta interpretazione di tali norme [statutarie e regolamentari in materia di tesseramento] che consenta di individuare, con il dovuto rigore e senza possibili interpretazioni soggettive, il termine entro il quale il Consigliere Federale in carica è tenuto a rinnovare il tesseramento <<per l’anno in corso>>, al fine di non decadere dalla carica medesima. Si chiede, inoltre, che il Collegio di Garanzia chiarisca se il Consigliere che non abbia ancora provveduto al rinnovo del tesseramento prima della scadenza del termine ultimo che sarà individuato dal Collegio di Garanzia per il rinnovo del tesseramento da parte dello stesso per non decadere dalla carica, questi possa esercitare o meno le funzioni connesse all’esercizio della sua carica, ivi compresa la partecipazione ai consigli federali”.  

Diritto

La redazione del presente parere muove necessariamente da una riflessione -  in generale - sulla natura e sugli effetti del tesseramento, presupposto dell’interpretazione delle norme federali redatte dalla F.S.I. in materia, con riferimento alle conseguenze del mancato rinnovo entro il termine ultimo. Il tesseramento è l’atto funzionale all’ingresso delle persone fisiche nell’ordinamento sportivo - equivalente all’affiliazione per i soggetti giuridici -, al perfezionarsi del quale, tutti i soggetti fisici (non solo gli atleti) ottengono lo status di tesserato. La definizione dell’istituto e l’elencazione dei diritti e doveri derivanti dal medesimo sono stati codificati (per la prima volta) dal legislatore statale nell’ambito della riforma dello sport1. L’art. 15 del decreto correttivo2 invero testualmente dispone che: “1. Il tesseramento è latto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione  o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari”. I singoli organismi di riferimento (FSN; DSA; EPS) non offrono invero una descrizione del tesseramento, che può essere diretto3 (qualora il legame avvenga direttamente con l’ente affiliante) o indiretto4 (laddove si consolidi per il tramite del sodalizio di appartenenza), limitandosi a disciplinare - nel regolamento organico - la procedura da seguire per il suo perfezionamento, in linea con le indicazioni dettate dalla Giunta Nazionale del CONI5.  
Con particolare riguardo al parere posto dalla F.S.I., si tratta di verificare – interpretando le norme statutarie in combinato disposto con le disposizioni regolamentari – “il termine entro il quale il Consigliere Federale in carica è tenuto a rinnovare il tesseramento <<per l’anno in corso>>, al fine di non decadere dalla carica medesima”, considerato che l’art. 39, comma 10, dello statuto della F.S.I. – Requisiti di eleggibilità – così dispone: “la mancanza accertata dopo l’elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui  a i co mmi  p re ced en t i, co mpo rt a l’imme d ia t a d e ca de n za  da lla  ca rica ”. Il comma 1, lett. D), del citato articolo, tra i requisiti, menziona espressamente che “i membri del Consiglio Federale risultino tesserati per l’anno in corso”. È oltremodo evidente che la determinazione di un termine specifico per il rinnovo del tesseramento, assente nelle carte federali, non possa essere individuato dal Collegio in questa sede, posto che, come già ampiamente chiarito: “La sezione Consultiva è chiamata solo a rendere pareri. Diversamente dalle sezioni giudicanti non è invero tenuta a fornire una soluzione al caso concreto, né è suo compito sostituirsi al legislatore per colmare eventuali situazioni lacunose6. In definitiva, la Sezione Consultiva è tenuta a dirimere contrasti interpretativi attraverso l’analisi delle disposizioni lacunose o poco chiare. Il parere richiesto dalla F.S.I., in particolare, impone di risolvere due situazioni controverse: l’una, relativa al termine ultimo entro cui è doveroso perfezionare il rinnovo del tesseramento per non incorrere nella decadenza, e l’altra, connessa alla prima, concernente la possibilità per “il Consigliere, che non abbia ancora provveduto al rinnovo del tesseramento prima della scadenza del termine ultimo per il rinnovo dello stesso, di esercitare o meno le funzioni connesse all’esercizio della sua carica, ivi compresa la partecipazione ai Consigli federali”. Con riguardo al primo quesito, è imprescindibile l’esame delle norme federali, le quali chiariscono la natura del tesseramento dei Consiglieri. Si tratta di un tesseramento indiretto che si perfeziona tramite il sodalizio di appartenenza. La previsione per cui “Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. allatto del tesseramento, che sarà valido al momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza”7, chiarisce la natura indiretta dell’istituto, la cui durata annuale si identifica con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) 8, non con la stagione sportiva.
Dalla lettura della disposizione citata si evince, altresì, che l’affiliazione del sodalizio all’organismo di riferimento risulta essere una condizione di efficacia del tesseramento, con effetto retroattivo dalla data di ricezione della richiesta da parte della segreteria9. La previsione per cui le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute ad affiliarsi per l’anno in corso entro il 28 febbraio di ciascun anno senza aggravio di oneri ed entro il 30 aprile con aggravio di oneri, pare doversi ricondurre all’opportunità di garantire agli enti sportivi un periodo - successivo all’inizio dell’anno solare - funzionale al compimento degli adempimenti necessari per perfezionare la procedura di affiliazione. Se la prima richiesta di tesseramento può avvenire in qualunque periodo dell’anno10, non altrettanto può dirsi per il rinnovo, considerata la durata annuale, da un lato, e la validità fino al 31 dicembre, dall’altro. Il rinnovo del tesseramento rappresenta un procedimento complesso, che presuppone la manifestazione di volontà dell’interessato al momento della domanda (o dei genitori per gli atleti minorenni, fattispecie che esula invero dal presente parere, limitato al tesseramento dei Consiglieri) e si conclude al perfezionarsi dell’affiliazione del sodalizio. Precedentemente a quest’ultimo evento, la validità dell’istituto è provvisoriamente sospesa e prorogata fino al verificarsi della condizione di efficacia, consistente nel rinnovo dell’affiliazione (entro il termine stabilito dalle carte federali); momento dal quale il tesseramento si attiva ex novo (con effetto retroattivo). È evidente che se l’affiliazione è una condizione di efficacia per il rinnovo del tesseramento, la mancata richiesta di rinnovo entro il termine ultimo (statuito per l’affiliazione) non può che comportarne la cessazione degli effetti, con conseguente “uscita” del soggetto fisico dall’ordinamento sportivo.  
In tal senso sembra doversi interpretare la previsione regolamentare secondo cui “le persone cessano di fare parte della Federazione, tra l’altro, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal regolamento organico …”. Se, da un lato, il possesso del tesseramento - in corso di validità - rappresenta, per espressa disposizione federale, un requisito per potere accedere alle cariche federali - con l’unica esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia - nonché per il legittimo esercizio delle stesse, dall’altro, la mancata richiesta di rinnovo entro i limiti stabiliti dal Regolamento Organico comporta la perdita dello status di tesserato e la decadenza da tutte le prerogative connesse11. L’essere tesserati alla Federazione per l’anno in corso è, infatti, un requisito di eleggibilità12 anche per i consiglieri federali, laddove, di converso, la mancanza accertata successivamente all’elezione o il venire meno nel corso del mandato di uno dei requisiti di eleggibilità (i.e. anche del tesseramento) comporta l’immediata decadenza dalle cariche13”. L’idea che il tesseramento costituisca un presupposto per accedere alle cariche federali trova, del resto, espressa conferma nelle disposizioni statutarie (art. 9, comma 2, lett. c), secondo cui “I Tesserati hanno diritto di accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche”. Nello stesso senso depone anche la riforma dello sport14, la quale, premessa la definizione di tesseramento, attribuisce espressamente al tesserato, tra l’altro, il diritto di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari”. Con riguardo al secondo quesito posto dalla Federazione, ovvero se “il Consigliere, che non abbia ancora provveduto al rinnovo del tesseramento prima della scadenza del termine ultimo ... per il rinnovo del tesseramento da parte dello stesso per non decadere dalla carica, questi possa esercitare o meno le funzioni connesse all’esercizio della sua carica, ivi compresa la partecipazione ai consigli federali”, è evidente che, poiché il tesseramento in corso di validità rappresenta una condizione per potere ricoprire le cariche federali, il mancato rinnovo dello stesso non può non costituire una causa di decadenza, nonché di “uscita dal mondo sportivo”.
In definitiva, alla luce di simili considerazioni, il Consigliere decaduto dalla carica per non avere provveduto al rinnovo del tesseramento, avendo cessato di appartenere all’ordinamento sportivo, non può ad alcun titolo esercitare le funzioni connesse alla carica (da cui è decaduto per il venire meno dei presupposti).    

PQM

  Si rilascia il presente parere. Deciso nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022. Il Presidente                                                                                         La Relatrice F.to Virginia Zambrano                                                                        F.to Barbara Agostinis   Depositato in Roma, in data 22 novembre 2022. Il Segretario F.to Alvio La Face 1 In particolare, il riferimento è al c.d. Decreto correttivo, decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” (in G.U. n. 256 del 2-11-2022). 2 Cit. nota 1. 3 Art. 31 dello statuto CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022, con deliberazione n. 1707, e approvato con DPCM del 19 luglio 2022. 4 Art. 32 statuto CONI, cit. 5 I Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018), all’art. 17 (“Procedura di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione”)  stabiliscono: “1. Le Federazioni disciplinano negli Statuti i requisiti per il tesseramento, l’affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l’effettività dell’attività sportiva. Con lo scopo di favorire l’uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un’apposita circolare. 2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l’affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell’ultimo anno del quadriennio olimpico”.
  1. V., tra gli altri, il Parere n. 5 del 26.6.2018, su istanza della F.I.J.LK.A.M., avente ad oggetto la richiesta di chiarimento definitivo in merito alla natura giuridica delle sentenze di patteggiamento.
  2. Art. 8, comma 2, dello statuto F.S.I.
  3. L’art. 8, comma 6, dello statuto F.S.I. dispone che: “Il tesseramento è valido per un anno solare”.
  4. Così, l’art. 19 del regolamento organico F.S.I., secondo cui “il tesseramento ha validità dalla data di ricezione della richiesta da parte della segreteria fino al successivo 31 dicembre”.
  5. Al riguardo, l’art. 19 del regolamento organico F.S.I. precisa che: “la richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell’anno”.
  6. In tal senso, l’art. 8, comma 7, dello statuto F.S.I., ai sensi del quale: “le persone cessano di fare parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal regolamento organico ..”.
  7. Così, l’art. 39 statuto F.S.I. (Requisiti di eleggibilità), ove si legge che: “1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: lett. d. “Con esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia,  ri su lti n o essere  t essera t i  a lla F.S.I . p er  l’a n n o in  corso ”.
  8. Ai sensi dell’art. 39, comma 10, dello statuto F.S.I., per cui: “la mancanza accertata dopo l’elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l’immediata decadenza delle cariche”.
  9. Il riferimento è all’art. 15 del c.d. decreto correttivo, citato per esteso a p.3
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