CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13 del 02/02/2023 – Orange_1-PF_ACI_Sport_e_altri

Decisione n. 13

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composte da

Franco Frattini - Presidente Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio

Attilio Zimatore

Mario Sanino - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2021, presentato, in data 21 settembre 2021, dalla società

Orange 1 Electric Motors S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Baroncini,

nei confronti

della A.C.I. (Automobile Club d’Italia) - F.N.A. (Federazione Nazionale Automobilistica), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Capo,

nonché nei confronti

della Procura Federale ACI-Sport, non costituita in giudizio,

e

di F.P.F. Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

avverso

la decisione, rubricata al n. CS 3/2021, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 7 maggio 2021 - 30 agosto 2021.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 dicembre 2021, il difensore della parte ricorrente - Orange 1 Electric Motors S.p.A. - prof. avv. Marco Baroncini, assistito dall’avv. Stefano Fusco; l'avv. Vincenzo Capo, per la resistente ACI-Sport, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 21 settembre 2021, la Orange 1 Electric Motors S.p.A. (Orange 1 M-Sport Rally Team, d’ora in poi, anche solo Orange 1) ha adito il Collegio di Garanzia chiedendo l’annullamento della decisione, rubricata al n. CS 3/2021, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 7 maggio 2021 - 30 agosto 2021, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport n. 6/20 del 9 ottobre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 27/2021 del 25 febbraio - 22 marzo 2021), definitivamente pronunciando sull'appello della suddetta ricorrente, lo ha respinto, disponendo l'incameramento della cauzione.

Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, oggi in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, occorre premettere quanto segue.

La vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia trae origine dal reclamo, ex art. 23 R.G.S. dell’ACI, proposto dall’odierna ricorrente e volto all’annullamento della Classifica Ufficiale definitiva del “10°Tuscan Rewind 2019”, come modificata dalla Giunta Sportiva dell’ACI in data 22 gennaio 2020, che ha assegnato ai concorrenti di un’altra compagine, Rossetti e Mori, un tempo imposto forfettario di 17.13.5" sull’ultima prova speciale Torrenieri - Castiglion del Bosco, calcolato quale media di due precedenti passaggi.

Tale determinazione della Giunta Sportiva originava dall’accertamento, “come prospettato dalla

Procura Federale, che ignoti hanno posto in essere … azioni idonee ad alterare il risultato sportivo, ponendo sul percorso di gara, in coincidenza con il passaggio della vettura … corpi estranei che ragionevolmente hanno determinato la foratura dello pneumatico”.

In quell’occasione, l’odierna ricorrente rappresentava come anch’essa, con i suoi piloti Campedelli e Canton, avesse patito due episodi del tutto analoghi, e nello stesso tratto di pista, a quelli descritti dalla Giunta per l’altra vettura, riportando le medesime conseguenze.

La Corte Sportiva di Appello, con decisione rubricata al n. CS 6/20 del 9 ottobre 2020, rigettava l’appello, confermando la Classifica Ufficiale Definitiva della manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 2019”, così come modificata dalla Giunta Sportiva ACI, a seguito della decisione adottata in Roma, in data 22 gennaio 2020, con cui, come detto, era stato attribuito a Luca Rossetti, Citroen C3 R5, un tempo imposto forfettario sull’ultima prova speciale della gara Torrenieri - Castiglion del Bosco.

La CSA respingeva il reclamo, “all’esito di una analitica e puntuale valutazione del filmato di gara ed in particolare del passaggio della vettura del reclamante nella porzione di tracciato nella quale quest’ultimo afferma di esser stato vittima della condotta antisportiva, che avrebbe comportato la foratura dello pneumatico sinistro e la conseguente uscita di strada”.

In particolare, la Corte riteneva non riconducibile né ad una foratura, né all’azione antisportiva di soggetti terzi l’uscita di strada della vettura di Orange 1 e, dunque, l’interruzione della prova speciale. Invero, “dalla visione del filmato a disposizione del Collegio deve escludersi che la vettura del reclamante sia stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il risultato sportivo, a causa non solo della non visibilità sulla sede del tracciato di oggetti anomali o irregolarità idonei a provocare forature, ma ancor più tenuto conto della traiettoria della vettura del reclamante non caratterizzata da cambi di direzione riconducibili a forature dello pneumatico nella porzione di tracciato antecedente al punto in cui la vettura n. 2 è uscita di strada probabilmente a causa di un errore di traiettoria da parte del conduttore”.

Tale convincimento trovava, a detta del giudice di merito, conferma anche negli atti depositati in giudizio e, segnatamente, nella relazione redatta dai Commissari tecnici sulle forature della vettura n. 2 del conduttore Campedelli, nonché della vettura n. 4 guidata dal sig. Rossetti. Infatti, sulla vettura dell’odierno ricorrente veniva rilevato “soltanto un tassello del battistrada rotto ma alcun foro evidente”, né all’interno dello pneumatico, nel quale non venivano rinvenuti “eventuali corpi estranei”.

Continuava la Corte Sportiva affermando che: “A differenza della vettura del conduttore Campedelli, i Commissari tecnici all’esito degli accertamenti di rito hanno rinvenuto una foratura dello pneumatico della vettura n. 4 riconducibile ad un chiodo, circostanza quest’ultima comprovata dalla presenza di un foro passante nel battistrada “dal quale  fuoriusciva aria insufflata. Un foro compatibile con l’effetto provocato da un chiodo ma del quale non è stata trovata alcuna traccia”.

Si trattava, dunque, ad avviso della Corte, di situazioni fattuali differenti, non assimilabili tra loro

- l’una, riconducibile alla rottura di un tacchetto del battistrada della vettura n. 2 e nella assenza di forature dovute all’azione di un chiodo, l’altra, nell’accertamento di una foratura dello pneumatico della vettura n. 4 del conduttore Rossetti, riconducibile per forma e dimensioni all’azione di un chiodo - “per le quali non può certamente considerarsi applicabile, anche in via analogica, la medesima disciplina normativa di cui all’art. 21.15 del regolamento rally, ossia il riconoscimento in entrambe le fattispecie del cd. tempo imposto forfettario, come invece prospettato dallo stesso reclamante”. “E ciò in quanto, la situazione - rectius condizione - che ha coinvolto la vettura del conduttore Rossetti, ossia la foratura causata da condotte antisportive e l’interruzione della prova speciale per poter montare un nuovo pneumatico, è senz’altro riconducibile alla fattispecie disciplinata dal succitato art. 21.15  del regolamento rally, che consente ai commissari sportivi di assegnare agli equipaggi coinvolti da interruzioni momentanee o definitive delle prove speciali un tempo ritenuto equo, beneficio quest’ultimo non fruibile nei casi in cui la prova speciale non sia portata a termine per motivi dovuti, probabilmente, ad una erronea traiettoria della vettura da parte del conduttore, come riscontrato per la vettura dell’odierno reclamante”.

2.         La Orange 1 presentava, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (RG ricorsi n. 120/2020 del 23 dicembre 2020), articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) “Inosservanza degli artt. 2, commi I e II, e 6, comma I, de Regolamento della Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma IV, stesso regolamento, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport negato alla ricorrente il diritto ad ottenere copia dei documenti su cui si è fondata la decisione impugnata conosciuti, invece, dalla Procura Federale, nonché il relativo diritto a prova contraria, facoltà di esercizio entrambe richieste con l’originario atto di gravame e così violando i principi del contraddittorio e della parità delle parti nel processo sportivo, oltre a non tutelare gli interessi di una di esse (art. 54, comma I, R.G.S.)”.

II)        “Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport anche in relazione della norma generale rally 2019 …, per non avere la Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport garantito la genuinità del risultato sportivo attribuendo, quantomeno, un tempo equo anche all’equipaggio della ricorrente come operato per altro concorrente e, comunque, illogica e insufficiente motivazione a riguardo, pur essendo di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma I, R.G.S.)”.

Concludeva in quella sede la difesa della ricorrente, chiedendo al Collegio di Garanzia, “previa riforma della sentenza impugnata, di decidere in tutto o in parte la controversia e, per l’effetto, di omologare quale Classifica Ufficiale del “10° Tuscan Rewind 2019” quella delineatasi dopo la Prova Speciale n. 5, non tenendo in alcun conto quanto accaduto successivamente, data la presenza di atti di natura chiaramente antisportiva e criminale, ovvero, in subordine, di assegnare, per le Prove Speciali fraudolentemente alterate nel risultato sportivo e rubricate rispettivamente ai numeri 6 e 8, un tempo equo anche all’equipaggio Campedelli - Canton di 16.48.1”, in ossequio al divieto di alterazione dei risultati sportivi, di cui agli articoli 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI - Sport, conclamandone in ogni caso il primo posto assoluto nella Classifica Conduttori e Costruttori del Campionato Italiano Rally 2019”.

3.         Si costituiva in quel giudizio l’ACI, prendendo posizione sui motivi di ricorso della Orange 1 e concludendo per l’inammissibilità dello stesso, con la specificazione che “pur se il Collegio non fosse di detto avviso dovrà enunciare il mero principio da applicare da parte del giudice di merito del rinvio e giammai potrà accogliere le conclusioni poste dal ricorrente”.

4.         All’udienza del 25 febbraio 2021, le parti insistevano nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni e la Procura Generale dello Sport concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia (decisione n. 27/2021 del 25 febbraio - 22 marzo 2021) annullava con rinvio la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 62, c. 2 del Codice della Giustizia Sportiva.

Così, per quanto in questa sede di interesse, il Collegio di Garanzia: «Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione delle disposizioni di cui agli art.li 2, commi I e II, e 6, comma I, del Regolamento della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma IV, stesso Regolamento, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport negato alla ricorrente il diritto ad ottenere copia dei documenti su cui si è fondata la decisione impugnata (conosciuti, invece, dalla Procura Federale), nonché il relativo diritto a prova contraria, facoltà di esercizio entrambe richieste con l’originario atto di gravame e così violando i principi del contraddittorio e della parità delle parti nel procedimento sportivo, oltre a non tutelare gli interessi di una di esse (art. 54, comma I, R.G.S.).

Sostiene, inoltre, la ricorrente che le disposizioni ed i principi sopra richiamati risultano violati da parte della Corte anche in considerazione del fatto che la decisione è stata assunta all’esito dell’esame del “filmato di gara”, sconosciuto alla ricorrente e sul quale quest’ultima non è stata messa in condizione di contraddire.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L’art. 2 del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI, al comma 2, garantisce il principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ed al successivo comma 6 fa espresso rinvio alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Quanto, poi, nello specifico, al procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’art. 23 dello stesso Codice, al comma 4, stabilisce in maniera perentoria che gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia impugnata dinanzi alla Corte stessa.

L’ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, può dirsi pacificamente fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove.

Quanto al principio del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e, per quanto di interesse nel caso che ci occupa, venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa.

E, quindi, “si ha violazione del principio del contraddittorio……quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria…” (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201).

Corollario del contraddittorio è il principio della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice, salvo i limitati casi positivamente disciplinati in cui può disporre l’acquisizione d’ufficio, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

Ma in ogni caso, siano esse disposte dal giudice che proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contradditorio.

Infatti, si ha violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020 n. 24395, Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria.

Nel caso che ci occupa, invece, la decisione impugnata si fonda su un elemento di prova, il filmato della gara “a disposizione del Collegio”, acquisito non si sa bene come e visionato dalla sola Corte, il tutto, quindi, in chiaro dispregio tanto del principio della disponibilità delle prove che del contraddittorio.

Sotto altro profilo la Corte Sportiva d’Appello, con il mancato accoglimento, o meglio con l’omessa pronuncia sulla richiesta di acquisizione di copia della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata dinanzi alla Corte, ha palesemente violato la disposizione processuale di cui al comma 4 dell’art. 23 del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI - la quale non rimette alla valutazione della Corte l’apprezzamento circa la meritevolezza o meno della richiesta di accesso -, compromettendo in maniera evidente il diritto di difesa.

Analogamente, e sempre con riguardo al diritto di difesa, la Suprema Corte, sebbene con riferimento alla violazione, da parte del giudice, dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha puntualizzato che: “E’ nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26883)». Tali considerazioni conducevano all’annullamento con rinvio della menzionata decisione della Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport, «affinché la stessa, in diversa composizione, in ossequio ai principi del contraddittorio, della disponibilità delle  prove e previo esercizio,  da parte della ricorrente del diritto all’accesso, di cui all’art. 23, comma 4, del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI, decida la controversia nel merito sulla base delle prove ritualmente acquisite ai sensi dell’art. 23, comma 7, dello stesso Regolamento e dell’art. 115 c.p.c., garantendo l’effettività del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa della ricorrente».

5.         In data 29 marzo 2021, si apriva, conseguentemente, la fase rescissoria del procedimento de quo, conclusa con la decisione, quivi impugnata, rubricata al n. CS 3/2021 della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport del 7 maggio 2021.

Vale sin da ora evidenziare che il giudice del rinvio, con ordinanza del 23 aprile 2021, così disponeva: «…Ritenuto, pertanto, che è necessario che si costituisca il contraddittorio perfetto, in particolare, con riferimento al filmato dell’”incidente Campedelli”, n. 5 dei documenti indicati nella memoria della Procura depositata in data 20.04.2021, consentendo di visionare detto video ed estrarne copia e di dedurre in merito…».

Trattenuto in decisione il procedimento, il successivo 7 maggio la CSA rigettava il reclamo.

La  Corte,  preliminarmente  -  dato  atto  della  acquisizione  del  citato  filmato  -  dichiarava inammissibile l’ulteriore istanza istruttoria volta all’acquisizione di ulteriori filmati “camera car” di cui sarebbero stati presenti solamente fotogrammi. Secondo la CSA «era ben noto alla parte ricorrente, perché vi era menzione della Procura federale, che sulle camere car erano poste videocamere, con conseguenti video dei diversi incidenti, sicché sarebbe stato onere della parte interessata (cui compete l’onus probandi), fin dalla precedente fase di giudizio, ormai coperta da preclusione processuale, di chiedere la produzione o acquisizione di quei filmati presenti nel procedimento dinanzi alla Corte di appello solo nella forma più limitata di fotogrammi delle rispettive camera car di cinque piloti (come si evince da punto 2 a pagina 7 della ultima memoria prodotta dalla Procura Federale, datata 20 aprile 2021). Inoltre … i video delle camere car sono stati oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nella fase dinanzi alla Giunta sportiva, nella quale sono stati visionati i video alla presenza delle parti e da quei video evidentemente sono stati quindi estratti i fotogrammi. In una parola, la estrazione dei fotogrammi dai video costituisce operazione di cui la parte ricorrente era ben da prima a conoscenza, sicché non può in questa sede, in modo proficuo, azionare mezzi di prova che avrebbe avuto l’onere di chiedere in precedenza. … Se va consentito il rispetto dei diritti di difesa rispetto al video-filmato, ritenuto decisivo, perché nella stesura della motivazione non era dato comprendere come esso fosse stato acquisito (ma certamente tale video era agli atti perché depositato dalla Procura) e su quel video non sarebbe stato garantito il principio del contraddittorio (audiatur et altera pars), tale rinvio deve però intendersi limitato nella sua portata oggettiva, facendo riprendere il giudizio da quella parte di iter interrotto, applicando il principio di diritto enunciato. Il rinvio, invece, non può costituire, a causa della preclusione processuale nel frattempo determinatasi, un escamotage per introdurre nuovi argomenti di prova che la parte avrebbe avuto l’onere di indicare nella fase iniziale di quel processo (sul principio di preclusione processuale, si veda tra le varie Ad. Plenaria Consiglio Stato, n. 1 pubblicata in data 7 marzo 2011 e n. 6 pubblicata in data 5 maggio 2011). D’altra parte, nella specie, lo stesso Collegio di garanzia ha stigmatizzato la mancata pronuncia sulla  “richiesta  di  acquisizione  di  copia  della  documentazione”,  che  è  pertanto  una  fase processuale già esaurita; il principio di diritto invita a decidere sulla base delle prove “ritualmente acquisite”, su cui garantire il diritto di difesa, ma si tratta evidentemente di prove già acquisite». Nel merito, la CSA riteneva il ricorso infondato: «Come si desume dalla visione del filmato a disposizione, sul quale il ricorrente ha contro dedotto, non è dato ritenere, neanche come principio di prova, che anche in tale situazione ignoti abbiano lasciato chiodi che abbiano danneggiato le gomme delle ruote dell’auto, alla pari invece del concorrente al quale è stato riconosciuto il beneficio. Pertanto, manca ogni prova, anche labile, rispetto alle asserite ipotesi e al nesso di causalità con l’avvenuto incidente, a differenza dei riscontri probatori consistenti che hanno riguardato la vicenda richiamata nell’altro incidente di gara (del Rossetti). Il Collegio, all’esito di un esame dettagliato, analitico e sottoposto ad adeguate controdeduzioni della parte ricorrente, avendo esaminato il video, ritiene che allorquando la vettura passa nella porzione di tracciato nella quale si sostiene che si sarebbe verificato un episodio di scorrettezza ai suoi danni, che avrebbe comportato la foratura dello pneumatico sinistro e la conseguente uscita di strada, tale evento non sia riconducibile alla foratura né alla azione antisportiva di soggetti terzi, ma soltanto alla guida improvvida o imprudente del conducente o al massimo al caso fortuito. Dalla visione del filmato e anche dai fotogrammi delle camere car, deve escludersi che la vettura di Orange sia stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il risultato sportivo, non solo perché sul tracciato non sono visibili anomali oggetti o altre cose idonee a provocare forature, ma anche perché, non si riscontra che la traiettoria della vettura abbia subito improvvisi cambi di direzione dovuti a possibile foratura. Decisivo, sempre nel senso di comprovare il contrario, nel senso di elemento estintivo o impeditivo rispetto alla prova eventuale di parte ricorrente, che pure difetta non essendo essa in grado di addurre prove se non la casualità dello stesso luogo tra i due incidenti, è anche e soprattutto il rilievo del mancato riscontro di fori attribuibili a chiodi o altro negli pneumatici della vettura del ricorrente. Sempre decisivo in senso contrario è il diverso esito della prova empirica consistente nel provare a “insufflare” (cioè immettere aria in un corpo elastico) aria compressa senza esito alcuno, a differenza di quanto avvenuto sullo pneumatico dell’altro concorrente nella vicenda dell’altro incidente. Tali prove e argomenti di prova sono difficilmente superabili e fanno ritenere, sulla base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), che l’incidente in questione non sia stato causato da chiodi lasciati da ignoti che volevano alterare il risultato sportivo, come deduce il ricorso…».

6.         Con ricorso del 21 settembre 2021, la Orange 1 ha adito nuovamente il Collegio di Garanzia dello Sport affinché provveda alla riforma e/o all’annullamento della menzionata decisione della CSA.

In particolare, la società ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto.

I)         “Inosservanza e violazione dell’art. 62, comma 2 … per non essersi uniformata la Corte Sportiva … al principio generale enunciato specificatamente dal codesto on.mo Collegio di Garanzia ... non garantendo l’effettività del contraddittorio e violando, in aggiunta, il principio della disponibilità delle prove in spregio all’art. 23, comma 7 … e all’art. 115 del codice di procedura civile”.

La ricorrente si duole, in estrema sintesi della circostanza per cui, a fronte del citato principio espresso dal Collegio di Garanzia - Sez. I, è stata disattesa l’istanza volta all’acquisizione dei filmati c.d. “camera car”, quest’ultimi indicati nella memoria di costituzione della Procura del 4 febbraio 2020, resi disponibili alla ricorrente solamente per fotogrammi. Tale istanza istruttoria sarebbe tutt’altro che intempestiva in quanto formulata già con il primo atto di gravame.

Neppure risponderebbe al vero l’affermazione per cui «i video delle camera car sono stati oggetto

di ampio contraddittorio tra le parti nella fase dinanzi alla Giunta Sportiva, nella quale sono stati visionati alla presenza delle parti e da quei video … sono stati … estratti i fotogrammi…», in quanto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI, è preclusa la partecipazione delle parti private.

II)        “Inosservanza e violazione degli artt. 23, comma 7 e 2 comma 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva, quest’ultima norma in relazione all’art. 115 del codice di procedura civile, per avere la Corte … disatteso i criteri di ammissibilità delle prove nel giudizio e, comunque, mancanza e insufficienza della motivazione con riguardo all’esame dei video camera car degli altri concorrenti, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia”.

Secondo la ricorrente, i video della camera car delle altre vetture ben avrebbero potuto far ingresso nel giudizio in questione in quanto, in tesi, decisivi ai fini della decisione della controversia (si cita Collegio di Garanzia, Sez. IV, ord. n. 33 del 3 maggio 2017).

Nel rispetto del menzionato art. 23, comma 7, la Corte, dunque, avrebbe dovuto intimare alla Procura Federale di rendere accessibili tali documenti, invece che decidere sulla base: «a) innanzitutto il video in questione (menzionato come video incidente PS 8 Campedelli al numero 5 degli allegati indicati come prodotti a pagina 7 della memoria della Procura Federale del 20 aprile 2021), esaminato dal Collegio e da tutte le parti; b) il sopralluogo sul posto che l’incaricato della Federazione ha effettuato recandosi sul percorso in data 16 dicembre 2019; c) la relazione dei Commissari tecnici che hanno visionato gli pneumatici concludendo che solo quelli di Rossetti presentavano nel centro sul battistrada un foro passante (allegato 2f menzionato nella memoria della Procura federale a pagina 7)».

III)       “Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale … anche in relazione all’art. 21.15 della norma generale Rally 2019 (all. 11) per non avere la Corte … garantito la genuinità del risultato sportivo attribuendo, quantomeno, un tempo equo anche per l’equipaggio della ricorrente come operato per altro concorrente e comunque, illogica e insufficiente motivazione a riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia”.

La ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime censure già avanzate con il ricorso dinanzi alla Prima Sezione riguardanti il non aver sussunto la fattispecie riguardante la Orange 1 nel disposto di cui all’art. 21.15 del Regolamento Rally, e dunque il riconoscimento del c.d. tempo imposto forfettario, come avvenuto per la avversaria colpita dai medesimi eventi.

Ha concluso, pertanto, la ricorrente domandando al Collegio, previa riforma della sentenza impugnata, di decidere la controversia e, per l'effetto, di omologare, quale Classifica Ufficiale Definitiva del "10° Tuscan Rewind 2019", quella delineatasi dopo la Prova Speciale n. 5, non tenendo in alcun conto quanto accaduto successivamente, data la presenza di atti di natura chiaramente antisportiva e criminale ovvero, in subordine, di assegnare, per le Prove Speciali fraudolentemente alterate nel risultato sportivo e rubricate rispettivamente ai numeri 6 e 8, un tempo equo anche all'equipaggio Campedelli - Canton di 16.48.1'', in ossequio al divieto di alterazione dei risultati sportivi, di cui agli artt. 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport, conclamandone, in ogni caso, il primo posto assoluto nella Classifica Conduttori e Costruttori del Campionato Italiano Rally 2019.

Si chiede, a tal fine, di decidere la controversia senza rinvio.

7.         Si è costituita in giudizio l’ACI, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso, con la specificazione che «pur se il Collegio non fosse di detto avviso dovrà enunciare il mero principio da applicare da parte del giudice di merito del rinvio e giammai potrà accogliere le conclusioni poste dal ricorrente».

La difesa dell’Ente, con riferimento al primo motivo, ritiene che il non aver messo a disposizione i citati video “camera car” sia affermazione erronea, oltre che posta oltre i limiti di competenza del Collegio di Garanzia. Ed infatti, i video non sarebbero mai stati parte del fascicolo, ove, invece, vi erano esclusivamente proprio i singoli frammenti estrapolati dagli stessi. Dai frammenti, visionati dalla Giunta Sportiva e dalla Procura Federale, emergeva che per il solo Rossetti vi fosse la presenza di un corpo estraneo sulla sede di gara. I video integrali, a detta dell’ACI, sono stati esclusivamente visionati nella fase di indagine dal sostituto Procuratore Federale assegnatario del caso il giorno 9 dicembre 2019, in contraddittorio con i piloti, e da tali video sono stati estratti i fotogrammi ritenuti probanti per il caso.

Di tale circostanza sarebbe perfettamente a conoscenza Orange 1, che ha partecipato a tutto l’iter perché aveva presentato relativo esposto producendo, dopo che il suo pilota è stato ascoltato in data 9 dicembre 2019, l’unico video (in data 12 dicembre 2019) che è agli atti del fascicolo Federale relativo alla sua PS 6 e PS 8.

Priva di vizi sarebbe, pertanto, la decisione impugnata, che ha ritenuto di non acquisire i video “d’ufficio” in quanto gli stessi avrebbero dovuto essere «ricercati da chi intendeva avvalersene evidentemente, aggiungo, presso i concorrenti interessati proprietari delle camera car e delle relative SIM memoria poste all’interno delle singole telecamere» anche, al limite, mediante una richiesta di ordine di esibizione.

L’ACI, con specifico riferimento alla parte della decisione censurata, secondo cui «i video delle camere car sono stati oggetto di ampio contraddittorio tra le parti nella fase dinanzi alla Giunta Sportiva», ammette l’errore in cui è incorsa la CSA, atteso che la Giunta Sportiva aveva in realtà statuito all’esito della relazione della Procura Federale. Trattasi, tuttavia, di un mero errore materiale perché, in luogo di “Giunta Sportiva”, doveva essere scritto “Procura Federale”, visto che, come detto, i video non sono mai entrati nel fascicolo della Procura Federale ACI, e sono stati solamente visionati in contraddittorio con i piloti, compreso Campedelli, perché messi a disposizione dai proprietari delle camere car tramite il promotor del campionato, e dagli stessi sono stati estratti solamente i fotogrammi d’interesse per l’indagine, poi inseriti nell’istruttoria per conto della Giunta Sportiva.

Da tali argomentazioni si trarrebbe, altresì, la infondatezza del secondo motivo di ricorso. Quanto al terzo motivo, secondo la Federazione, lo stesso è inammissibile in quanto teso a riesaminare e valutare le prove poste a fondamento della decisione. In ogni caso, la decisione impugnata sarebbe immune da vizi, considerando che «solo per Rossetti c’è prova della foratura e si vede sul percorso di gara un oggetto estraneo e come sopradetto il processo logico motivazionale è corretto perché non è affatto vero che le situazioni occorse – e le prove raccolte- sono identiche per Rossetti e Campedelli».

8.         All’udienza del 15 dicembre 2021, le parti hanno ribadito le proprie conclusioni; la Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto I.

Vale ribadire preliminarmente i principi che governano il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia adito in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, nonché ribadire il crisma di vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente.

Per costante giurisprudenza del Collegio (cfr., Sezioni Unite, decisioni nn. 95/2019, 83/2019 e 17/2019), il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però , andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di

Garanzia. In particolare, “il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio

convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità , a

seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).

Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di puntualizzare che “il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2018). Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: “Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”. In pratica, pertanto, si tratta di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019, nonché, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021: “L’art. 62, c.2 del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall’art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, da una parte, tali “principi di diritto” possono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dall’intero corpo della decisione; dall’altra, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza  di  cassazione,  che disponga  appunto  il  rinvio,  anche  nell’ipotesi  in  cui  sia  stato riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato  riscontrato un  vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il ‘principio’ ovvero i ‘principi’ in forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione”).

In ogni caso, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione. In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con la particolarità di comprendere, tra i parametri di commisurazione, i principi di diritto somministrati in caso di rinvio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 69/2019).

II. Su tali basi deve scrutinarsi il ricorso proposto da Orange 1, verificando se effettivamente la CSA abbia rinnovato la sua valutazione, tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando i principi ivi espressi, nonché verificando se effettivamente il ricorso proposto sia nel segno testé tracciato, vale a dire se nello stesso si censuri effettivamente la violazione del principio di diritto espresso dal Collegio secondo i canoni di cui all’art. 54 CGS CONI ed all’art. 12 bis dello Statuto del CONI.

Ebbene, le “linee guida” tracciate dalla decisione della Prima Sezione possono essere riassunte come segue.

L’art. 2 del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI, al comma 2, garantisce il principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ed al successivo comma 6 fa espresso rinvio alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva. Lo stesso Regolamento, all’art. 23, dispone chiaramente che gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia impugnata. In tal guisa, pertanto, la Prima Sezione ha correttamente rilevato la necessità che la parte fosse messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa.

Ed il vulnus rilevato in quella sede era chiaro: «la decisione impugnata si fonda su un elemento di prova, il filmato della gara “a disposizione del Collegio”, acquisito non si sa bene come e visionato dalla sola Corte, il tutto, quindi, in chiaro dispregio tanto del principio della disponibilità delle prove che del contraddittorio».

Ebbene, considerata la disposizione processuale di cui al comma 4 dell’art. 23 del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI, che non rimette alla valutazione della Corte l’apprezzamento circa la meritevolezza o meno della richiesta di accesso, logico precipitato di tale considerazione è:

III.

i)         la rilevata compromissione del diritto di difesa;

ii)        la necessità di garantire tale diritto di accesso e la rinnovazione del giudizio di merito in base alle prove ritualmente acquisite ai sensi dell’art. 23, comma 7, dello stesso Regolamento e dell’art. 115 c.p.c., «garantendo l’effettività del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa della ricorrente».

 Così doverosamente premesso, il ricorso non può che giudicarsi inammissibile oltre che, in ogni caso infondato.

Ed infatti, a fronte del principio somministrato dal Collegio di Garanzia, la Corte Sportiva ha esattamente adempiuto al dictat ivi contenuto, rinnovando il giudizio di merito stimolando il contraddittorio proprio sull’elemento di prova principe su cui si era fondata la decisione annullata. Ne è evidenza il Verbale dell’udienza tenutasi il 23 aprile 2021, in cui l’odierna ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha istato per l’acquisizione dei «documenti su cui si basa la decisone della Giunta». Nella successiva ordinanza la CSA ha, pertanto, ritenuto «necessario che si costituisca il contraddittorio perfetto, in particolare, con riferimento al filmato dell’”incidente Campedelli”, n. 5 dei documenti indicati nella memoria della Procura depositata in data 20.04.2021, consentendo di visionare detto video ed estrarne copia e di dedurre in merito». Tale incombente è stato assolto dalla CSA: «L’avv. Baroncini dà atto di aver ricevuto gli atti depositati dalla Procura e il video allegato n. 5 relativo all’incidente Campedelli PS 8» (p. 2 del Verbale dell’Udienza del 7 maggio 2021).

Tuttavia, dall’odierno ricorso emerge in maniera chiara la volontà di spostare l’attenzione dal video su cui si è fondata la decisione annullata (unico elemento di prova su cui il Collegio di Garanzia aveva rilevato l’assenza di contraddittorio), alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver ammesso i citati video camera car.

In altri termini, il ricorso, come anche il citato verbale del 7 maggio 2021, disvela un repentino cambio di strategia della ricorrente che, resasi evidentemente conto dell’esito avverso derivante dalla visione del summenzionato video, cerca nuovi appigli ed evidenze probatorie che, oltre ad

essere non dovute in quanto non richieste dal Collegio in fase rescindente (da qui l’inammissibilità del ricorso), risultavano in ogni caso inammissibili.

A ciò aggiungasi che la CSA ha esattamente deciso sulla base dei «documenti su cui si basa(va) la decisone della Giunta». Quest’ultima, infatti, aveva a disposizione gli stessi documenti depositati nel presente processo e quindi non ha giudicato in base agli ulteriori video di camera car.

I video integrali delle camera car, sono stati, infatti, visionati dal Sostituto Procuratore Federale assegnatario del caso il giorno 9 dicembre 2019, in contraddittorio con i piloti, compreso Campedelli, nell’ambito del procedimento disciplinare derivante dagli atti vandalici, poi archiviato (si veda all. B alla Costituzione dell’ACI, recante verbale della riunione della Procura federale: «il Sostituto Procuratore dà atto che ha visionato … alla presenza di Campedelli, Rossetti e Basso i seguenti filmati: camera car di Campedelli … di Rossetti, Crugnola e Basso …»); e da siffatti video sono stati estratti i soli fotogrammi ritenuti probanti per il caso, successivamente inseriti nell’istruttoria per conto della Giunta Sportiva (ancora verbale del 9 dicembre 2019, all. B, alla Costituzione dell’ACI: «Di detti filmati sono stati estratti dei fermo immagine che il Sostituto Procuratore acquisisce agli atti»).

I video integrali di cui lamenta la mancata acquisizione il ricorrente, dunque, non hanno mai fatto parte del fascicolo del procedimento per cui è causa.

Bene, dunque, ha statuito la CSA, affermando che «la estrazione dei fotogrammi dai video costituisce operazione di cui la parte ricorrente era ben da prima a conoscenza, sicché non può in questa sede, in modo proficuo, azionare mezzi di prova che avrebbe avuto l’onere di chiedere in precedenza. Rimettere in termini la parte ricorrente rispetto all’onere di indicare tempestivamente i mezzi di prova e la richiesta di acquisizione di documenti, significherebbe concedere diritti maggiori rispetto alla portata ed ai limiti del rinvio, rispetto al vizio che il Collegio di garanzia ha riscontrato e al principio di diritto enunciato…».

Il rinvio, infatti, non può costituire, a causa della preclusione processuale nel frattempo determinatasi, un escamotage per introdurre nuovi argomenti di prova che la parte avrebbe avuto l’onere di indicare nella fase iniziale di quel processo.

IV Stante l’inammissibilità del ricorso, lo stesso non può che dichiararsi - con riferimento al terzo motivo - altresì infondato.

Ed infatti, risulta immune dai vizi lamentati la ricostruzione operata dal giudice di merito che ha fondato il proprio convincimento su plurimi elementi di prova. Segnatamente, i)  il video  in questione (menzionato come video incidente PS 8 Campedelli al numero 5 degli allegati indicati come prodotti a pagina 7 della memoria della Procura Federale del 20 aprile 2021), esaminato dalla CSA e da tutte le parti in contraddittorio; ii) il sopralluogo sul posto che l’incaricato della Federazione ha effettuato, recandosi sul percorso in data 16 dicembre 2019; iii) la relazione dei Commissari tecnici che hanno visionato gli pneumatici, concludendo che solo quelli di Rossetti presentavano nel centro, sul battistrada, un foro passante; iv) l’“esperimento giudiziale” consistente nell’“insufflare” aria compressa nello pneumatico della ricorrente, senza esito alcuno, a differenza di quanto avvenuto sullo pneumatico dell’altro concorrente nella vicenda dell’altro incidente.

La Corte di merito, all’esito di un esame dettagliato, analitico e sottoposto ad adeguate controdeduzioni della parte ricorrente, avendo esaminato il video, ha ritenuto correttamente che l’uscita di strada da parte dell’equipaggio della ricorrente non fosse riconducibile alla foratura né alla azione antisportiva di soggetti terzi, ma soltanto alla guida improvvida o imprudente del conducente o al massimo al caso fortuito: «Dalla visione del filmato e anche dai fotogrammi delle camere car, deve escludersi che la vettura di Orange sia stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il risultato sportivo, non solo perché sul tracciato non sono visibili anomali oggetti o altre cose idonee a provocare forature, ma anche perché, non si riscontra che la traiettoria della vettura abbia subito improvvisi cambi di direzione dovuti a possibile foratura. Decisivo, sempre nel senso di comprovare il contrario,  nel senso  di elemento estintivo  o  impeditivo  rispetto  alla prova eventuale di parte ricorrente, che pure difetta non essendo essa in grado di addurre prove se non la casualità dello stesso luogo tra i due incidenti, è anche e soprattutto il rilievo del mancato riscontro di fori attribuibili a chiodi o altro negli pneumatici della vettura del ricorrente».

La presente decisione è sottoscritta, in luogo del Presidente Franco Frattini, dal prof. avv. Mario Sanino, in qualità di componente più anziano del Collegio, ai sensi dell’articolo 132 del Codice di procedura civile.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 dicembre 2021.

Per il Presidente Frattini                                                      Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                 F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 2 febbraio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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