CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 10/04/2024 – A.S.D. Felice Scandone Montella / Polisportiva Torella dei Lombardi A.S.D

Decisione n. 16

Anno 2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Tommaso Edoardo Frosini - Relatore Giuseppe Andreotta

Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2024, presentato, in data 21 febbraio 2024, dalla A.S.D. Felice Scandone Montella, rappresentata e difesa dal prof. Pietro Schiavone e dall’avv. Antonio Visone,

contro

la Polisportiva Torella dei Lombardi A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Bellofatto,

avverso

la delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 21/CSAT del 22 gennaio 2024, con la quale, nel rigettare il

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reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023, che ha accolto il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, ha disposto la prosecuzione della gara Torella dei Lombardi - Felice Scandone.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 5 aprile 2024, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Felice Scandone Montella - prof. Pietro Schiavone; l’avv. Nicola Bellofatto, per la resistente Polisportiva Torella dei Lombardi A.S.D., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 21 febbraio 2024, la A.S.D. Felice Scandone Montella ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale  del Comitato Regionale Campania  FIGC del 22 gennaio  2024, che ha confermato la decisone del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023.

Risulta dagli atti che durante la gara Torella Dei Lombardi - Felice Scandone del 10 dicembre 2023, valevole per il Campionato 1^ Categoria, Girone E, la medesima veniva interrotta dal direttore di gara per ragioni di ordine pubblico (un petardo lanciato dagli spalti raggiungeva un dirigente della squadra nei pressi dell’ingresso del tunnel che dal campo conduce agli spogliatoi). La Torella dei Lombardi ricorreva dunque al Giudice Sportivo per contestare tale interruzione. Il Giudice Sportivo riteneva, in accoglimento del gravame, che «effettuati i necessari approfondimenti istruttori rilevato che da un lato il DDG sostiene che non vi erano le condizioni per la prosecuzione della gara dall'altro, però, non descrive una situazione di tensione o pericolo né in campo né sugli spalti (non si parla di capannelli tra calciatori delle società sul TDG, non vi è una situazione di tensione fra i sostenitori delle società presenti sugli spalti dell'impianto) ne consegue che non vi è la possibilità di attribuire una reale responsabilità, diretta o indiretta, in capo ad alcuna delle società contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 CGS. Tanto rilevato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, questo GST delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della gara in epigrafe, a porte chiuse e con numero due commissari di campo a carico della società Torella dei Lombardi; rimette alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione della prosecuzione della gara che dovrà riprendere al minuto 17 del secondo tempo con il risultato di 1 a 1. La squadra Polisportiva Torella dei Lombardi attaccava da destra verso sinistra, con le spalle rivolte alle panchine. Il gioco era prossimo a riprendere con un calcio di inizio battuto dalla Società A.S.D. Felice Scandone Montella, pertanto, entrambe le squadre erano disposte nelle rispettive metà campo; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva».

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con il C.U. quivi impugnato, rigettava il reclamo proposto dall’odierna ricorrente confermando la decisione del Giudice Sportivo.

2.La medesima Felice Scandone Montella ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia articolando due motivi di diritto così rubricati:

I.“Assenza di motivazione della pronuncia emessa dalla Corte di Appello Sportiva Territoriale, pubblicata in data 22.01.2024, che rigettava il reclamo e per l’effetto confermava il C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023”.

II.“Configurazione di una responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. Torella dei Lombardi”.

3.         Si è costituita in giudizio la A.S.D. Torella dei Lombardi concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

4.Il Collegio, nell’esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente, rileva come questi abbia impugnato il solo dispositivo della decisione della Corte Sportiva di Appello, né lo stesso ha allegato, successivamente, la decisione completa di motivazioni. Ciò determina una pregiudizialità, perché non consente al Collegio di potere esaminare l’atto giudiziario nella sua completezza, e quindi non è messo in condizione di “conoscere per deliberare”.

Si deve, quindi, dedurre una improcedibilità del ricorso, come emerge, chiaramente e nettamente, sia dalla normativa CONI che dalla giurisprudenza di questo Collegio. Infatti, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 59 CGS CONI, deve contenere: "... b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata". Così come la giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia ha più volte affermato che, "Ai sensi dell’art. 59, comma 1, CGS del CONI, il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata,  intendendosi  per  “ decisione”  il  com pendio  della  m ot ivazione  insieme  con  il  dispositivo. Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell’art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione" (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 6 luglio 2016, n. 27. Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 11 aprile 2016, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 marzo 2015, n. 6).

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Società Polisportiva Torella dei Lombardi.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2024.

Il Presidente                                                                                             Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                           F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 10 aprile 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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