CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 13/02/2023/ Paganese-FIGC_e_altri

Decisione n. 16

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio  Manuela Sinigoi - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2022, presentato, in data 26 novembre 2022, dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone,

contro

la  Federazione Italiana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

nonché contro

la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio,

e con notifica effettuata anche

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla suddetta istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 19 gennaio 2023, anche mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Paganese Calcio 1926 s.r.l. - avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Fatto

1.         Con ricorso del 26 novembre 2022, la Paganese Calcio 1926 s.r.l. (d’ora innanzi, anche solo la Paganese), ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022, di rigetto del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 0043/TFN-SD/2022- 2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, a carico, tra gli altri, della Paganese Calcio 1926 s.r.l., dalla Procura Federale della FIGC con atto dell'11 agosto 2022 (Prot. n. 3482/823pf21- 22/GC/CAMS/mg), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS, in ordine alla violazione, ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo Raiola, dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - capo A), n. 1), lettere e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 Maggio 2021.

In ossequio al Manuale delle Licenze Nazionali, la Paganese (come tutte le altre compagini) avrebbe dovuto:

i)         o “tesserare (...) almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni” e “partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile”;

ii)        oppure, “in alternativa”, doveva acquisire “il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C” o concludere “un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C”.

Invero, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, nella riunione del 10 maggio 2022, riscontrava il mancato adempimento, da parte della Paganese, degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021. In particolare, gli impegni assunti e non rispettati dalla Paganese erano quelli: i) di tesserare, entro il termine del 1° febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, ovvero quelli previsti in via alternativa dal suddetto punto 1), lettera e), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali; ii) di partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ovvero quelli previsti in via alternativa dal suddetto punto 1), lettera f), capo A), Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali. Si legge, in particolare, nel deferimento:

«1. Sig. Filippo RAIOLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., per rispondere delle seguenti violazioni:

-          art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III — Criteri Sportivi e Organizzativi — capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con C.U. n. 253/A del 21.05.2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1/02/2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

-          art 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III — Criteri Sportivi e Organizzativi — capo A), n. 1), lett f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con C.U. ii. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

-          2. la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente all'epoca dei fatti, sig. Filippo Raiola, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione».

2.         Il Tribunale Federale, con la menzionata decisione, accoglieva le tesi della Procura Federale ed irrogava all’odierna ricorrente l’ammenda di euro 40.000,00 (oltre all’inibizione per 60 giorni del sig. Raiola).

La Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, rigettava i reclami riuniti e confermava le predette sanzioni.

In particolare, secondo la CFA: «Come chiaramente spiegato dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, con l’impugnata decisione, gli impegni assunti dai deferiti al momento della sottoscrizione da parte del Presidente Raiola, della dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, sono da inquadrare giuridicamente nella categoria delle obbligazioni alternative. Queste ultime, a differenza delle obbligazioni facoltative, prevedono diverse possibilità di adempimento così che, laddove una di queste divenga impossibile prima che il debitore abbia effettuato la sua scelta (1286 c.c.), non ne consegue la liberazione del debitore medesimo che resta pertanto tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.), come chiarito dal noto brocardo “Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione”; diversa è, invece, l’ipotesi di obbligazione facoltativa, per  la quale l'impossibilità dell’unica  prestazione prevista estingue l'obbligazione e libera il debitore che non è tenuto a porre in essere le prestazioni facoltativamente previste.

Dall’esame degli atti si evince che, alla data di scadenza del termine assegnato dalle norme per l’adempimento delle obbligazioni assunte (1° febbraio 2022), la Paganese Calcio 1926 s.r.l., soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta. Pertanto, al di là di qualsiasi valutazione circa la sussistenza o meno delle cause di forza maggiore che, secondo la ricostruzione dei reclamanti, avrebbero impedito loro di assolvere alle prestazioni principali previste dalle due citate disposizioni, i medesimi reclamanti erano onerati – al fine di essere dichiarati sciolti dai propri obblighi – di fornire la prova dell’impossibilità ad adempiere anche alle obbligazioni alternativamente previste nelle citate disposizioni.

Difatti, ai sensi delle medesime disposizioni, l’obbligo si ritiene, in alternativa, rispettato qualora:

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini (lett. e citata);

- la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. (lett. f).

In mancanza assoluta di prova in tal senso, l’obbligazione non può ritenersi estinta per impossibilità dovuta a causa di forza maggiore, sussistendo in ogni caso l’obbligo degli attuali reclamanti ad adempiere le obbligazioni previste in via alternativa.

Peraltro, poiché a tali obblighi si può ottemperare attraverso l’acquisto di quote societarie ovvero la stipula di meri accordi collaborazione, è evidente la difficoltà di fornire la prova della relativa impossibilità assoluta.

3. Parimenti non accoglibile appare il reclamo laddove viene richiesta l’applicazione del principio della continuazione ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni applicabili.

Anche su questo punto, pienamente condivisibile appare il percorso logico-giuridico sottostante la motivazione dell’impugnata decisione.

Le due condotte poste in essere dagli attuali reclamanti sono da ritenersi assolutamente autonome e indipendenti: difatti, nel primo caso, l’obbligo inevaso consiste nell’impegno  a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, mentre nel secondo caso, è stata contestata la violazione dell’impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile.

Pur trattandosi di obblighi che possono essere assolti contemporaneamente (attraverso  la partecipazione al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile che abbia tra le sue tesserate 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni), ciò non toglie che le due prestazioni restino distinte l’una dall’altra, differendo tra loro sia sotto l’aspetto oggettivo (in un caso si richiede un tesseramento e nell’altro l’iscrizione ad un campionato) che soggettivo (in un caso parliamo di atlete di età compresa tra i 5 e i 12 anni e nell’altro di atlete che possono avere fino a 15 anni).

Tale assoluta alterità emerge anche dall’’esame delle modalità alternative con le quali tali obbligazioni potevano essere soddisfatte, modalità tra loro non perfettamente sovrapponibili.  Ciò posto, si ricorda che si può configurare la sussistenza del vincolo della continuazione laddove il soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Ovviamente, è onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso.

Nel caso di specie, non solo tale onere non appare assolto ma, come si è detto, la piena alterità delle condotte non consente di ritenerne provata la sussistenza per tabulas».

3. Ne è scaturito, dunque, l’odierno ricorso da parte della Paganese, affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione e falsa applicazione della normativa afferente al sistema delle licenze nazionali per  l'ammissione  al campionato  professionistico  di serie C 2021/2022,

pubblicata sul C.U. F.I.G.C. n. 253/a del 21 maggio 2021, con precipuo riguardo al TITOLO III - CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI - CAPO A) - N. 1) - lettere e) ed f)”.

Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato sia in primo che in secondo grado, la società si sarebbe trovata, nella stagione sportiva 2021/2022, nella materiale impossibilità di tesserare, entro il 1° febbraio 2022, almeno venti giovani calciatrici, di età compresa tra i cinque ed i dodici anni, e di disputare il Campionato Under 15 con una squadra femminile, e ciò per ragioni totalmente indipendenti dal proprio impegno e/o volere.

In tal senso, la ricorrente ribadisce detta impossibilità per causa della pandemia da COVID-19, tant’è che nella zona di Pagani, in quel periodo, proprio in correlazione con la descritta emergenza, si registrava una carenza di impianti sportivi, considerato che l’unico effettivamente disponibile rimaneva lo Stadio "Marcello Torre", riservato esclusivamente allo svolgimento delle gare ufficiali della prima squadra, all’epoca militante in Serie C (si allega una dichiarazione del Sindaco della città del seguente tenore: «Gli altri impianti sportivi, anche a causa del Covid 19, non sono risultati usufruibili e utilizzabili per cui, nonostante le sollecitazioni verbali, non è stato possibile concedere alcun campo da gioco alla Paganese Calcio per l'attività giovanile e per il calcio femminile»).

Al dispendio di risorse per assicurare lo svolgimento delle attività della prima squadra  e, soprattutto, dei settori giovanili (costretti ad utilizzare altri spazi di giuoco fuori città o ad ulteriore pagamento), la ricorrente deduce, inoltre, la circostanza per cui l’inadempimento al tesseramento di almeno venti calciatrici tra i cinque ed i dodici anni di età sarebbe dipeso dalla «ostinata quanto comprensibile ritrosia dei rispettivi genitori, estremamente preoccupati, in un periodo di incredibili ambasce, a livello sia sanitario che logistico, di sottoporre le proprie ragazze (anzi, per molti versi, bambine) a spostamenti lunghi ed estenuanti, per diversi giorni alla settimana» (p. 6 del Ricorso). Così ragionando, la distinzione fatta dai giudici di merito tra obbligazioni alternative e facoltative o con facoltà alternative perderebbe di valenza giuridica, in considerazione delle circostanze straordinarie ed eccezionali rappresentate.

II.“In via subordinata rispetto al precedente motivo, omessa applicazione al caso qui in discussione, ad opera dei giudici endofederali, dell'istituto della continuazione, con tutti i conseguenti benefici sul piano sanzionatorio - Del pari, mancato riconoscimento di svariate e significative circostanze attenuanti, valutabili, invece, in forma particolarmente emblematica ed incisiva, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 16, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., oltre che alla luce del chiaro disposto dell'art. 12, comma 1, stesso codice,  con congrua  e sensibile  riduzione  della  durissima  e severissima punizione pecuniaria comminata alla ricorrente sia in prima che in seconda istanza”.

La ricorrente, in via subordinata, chiede l’annullamento della decisione impugnata ove non è stata riconosciuta la continuazione tra le violazioni contestate, per non essere ravvisabile una univocità nel disegno criminoso. Invero, tenendo conto delle due condotte in analisi (mancato tesseramento delle giovanissime calciatrici ed omessa partecipazione al Campionato di competenza), sarebbe chiaro il diretto ed indissolubile legame che unisce le prefate inottemperanze, delle quali l’una dipende inesorabilmente dall’altra: il che non potrebbe non comportare una congrua e sensibile riduzione della sanzione.

Analogo discorso riguarderebbe l’applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 13, comma 2, e 16, comma 1, del CGS FIGC, secondo i dettami dell’art. 12, comma 1, stesso Codice, in ragione del difficilissimo e disarmante contesto fattuale e giuridico-sostanziale in cui era costretta a muoversi la ricorrente.

3.1. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

Sotto il primo profilo, il ricorso tenderebbe sia ad una nuova rivalutazione dei fatti nonché ad una rivisitazione   delle    istanze istruttorie       del       procedimento. Inoltre,            il         ricorso chiederebbe inammissibilmente un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, precluso al Collegio. Nel merito, la Federazione, ribadita la natura di obbligazioni alternative contenute nel Manuale delle Licenze previsto dalle lettere e) ed f), del capo A), n. 1), conferma la bontà dell’accertamento dell’inadempimento della Paganese, tanto delle obbligazioni principali che di quelle alternative. Tale dato oggettivo non risulterebbe scalfito dalle argomentazioni di parte ricorrente, la quale adduce di non aver potuto adempiere in ragione di una “autentica ipotesi di causa di forza maggiore”. Quanto rappresentato dalla Paganese non potrebbe integrare, in tesi, una situazione di vis maior cui resisti non potest, e, dunque, quella forza esterna che determina il compimento, da parte dell’obbligato, di una azione cui questo non può opporsi.

In sostanza, bene avrebbe statuito la CFA, e prima ancora il TFN, sulla non rilevanza della dichiarazione del Sindaco di Pagani e sulla mancanza di prova della “ritrosia dei … genitori”.

A ciò aggiungasi che, anche a voler ritenere che la Paganese fosse impossibilitata al tesseramento delle calciatrici under 15, la stessa avrebbe dovuto, e potuto, porre in essere le altre prestazioni individuate  in alternativa  (acquisire partecipazioni di una società di calcio femminile o concludere con la stessa accordi di collaborazione).

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, oltre che alla dedotta inammissibilità, la FIGC ribadisce la correttezza delle decisioni impugnate, che hanno ritenuto le condotte omissive della ricorrente autonome e indipendenti e, come tali, impossibili da ricondurre nella fattispecie della continuazione. Neppure sarebbe possibile invocare l’applicabilità delle circostanze attenuanti in quanto, come rilevato dal TFN, «le evidenze processuali hanno dimostrato che i deferiti, a differenza di quanto hanno fatto per i giovani calciatori, non hanno neppure tentato di adempiere quanto loro imposto al fine di incentivare il settore giovanile del calcio femminile, dimostrando, come innanzi detto, un completo disinteresse riguardo a detto settore».

4.         All’udienza del 19 gennaio 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La Procura Generale dello Sport, intervenuta in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è da considerarsi inammissibile.

In particolare, dal primo motivo emerge ictu oculi (vds. p. 6 del Ricorso, ove si afferma che «il fatto che la mentovata ricorrente, a differenza di quanto avvenuto nel settore maschile, non riuscisse a tesserare almeno venti calciatrici tra i cinque ed i dodici anni di età e ad iscrivere una squadra femminile al Campionato Under 15, ciò, ferme restando la lamentate lacune strutturali, dipendeva dalla ostinata quanto comprensibile ritrosia dei rispettivi genitori, estremamente preoccupati, in un periodo di incredibili ambasce, a livello sia sanitario che logistico, di sottoporre le proprie ragazze (anzi, per molti versi, bambine) a spostamenti lunghi ed estenuanti, per diversi giorni alla settimana») una richiesta al Collegio di valutare tali circostanze fattuali al fine di giungere ad una «esclusione, nei confronti della odierna istante, di qualunque addebito disciplinare e con totale ed incondizionata cancellazione della draconiana sanzione pecuniaria comminata alla Società medesima» (p. 7 del Ricorso).

È evidente che un incedere di tal fatta si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, inibita a questo Collegio in ossequio al consolidato orientamento secondo il quale è precluso, in sede di legittimità, al Collegio di Garanzia, che agisce quale giudice di ultima istanza, l’esame nel merito della vicenda processuale, sulla quale si sono espressi gli organi della giustizia federale (tra le tante, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71). Secondo tale indirizzo, cui questo Collegio non intende discostarsi, la rivalutazione delle risultanze istruttorie rientra esclusivamente nelle prerogative del giudice di merito; così come esula dall’ambito operativo del Collegio di Garanzia l’esame di censure tendenti «a sollecitare una interpretazione alternativa dei fatti accertati», ovvero a mettere in rilievo «la debolezza di alcune prove rilevanti nella impugnata decisione», ovvero, ancora, miranti a una diversa «ricostruzione dei fatti che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi e dei fatti salienti» (Sez. I, 3 maggio 2019, n. 31), in aderenza alla regula iuris contenuta nell’art. 54 del CGS CONI. V’è da considerare, oltre alla inesistenza di alcuna violazione del citato Sistema delle Licenze Nazionali di Serie C, che neppure potrebbe essere invocata una ipotesi di forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità della ricorrente. Come di recente ricordato da questa Sezione, infatti, «le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono state descritte dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente» (Sezione I, decisione n. 40/2022; in argomento, altresì, decisioni n. 42/2020 e n. 58/2020). Ora, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici di merito, che  a ragione sottolineano  le c.d. obbligazioni alternative e facoltative, le circostanze addotte non possono aver rilievo alcuno laddove si voglia ritenere, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una obbligazione alternativa o, come nel caso di specie, di una obbligazione alternativa multipla. Dall'esame degli atti si evince che, allorquando era scaduto il termine assegnato dalle norme per l'adempimento delle obbligazioni assunte (1° febbraio 2022), la Paganese, soggetto debitore al quale spettava la scelta della prestazione da eseguire tra quelle poste in alternativa, non aveva ancora eseguito detta scelta. Di conseguenza, l'impossibilita dedotta (a prescindere dalla sua rilevanza), sia essa per colpa o meno del debitore, di eseguire le prestazioni di cui alle lett. e) ed f), capo A), n. I), Titolo III, del Sistema delle Licenze, aveva determinato il sorgere dell'obbligo di eseguire una delle prestazioni alternative rimasta possibile. Obbligo, anch'esso, rimasto inadempiuto. In altri termini, ove anche si volesse dare rilievo alla circostanza che, per ragioni non imputabili, le prestazioni di cui alle lett.

e) ed f), capo A), n. 1), Titolo III, del Sistema delle Licenze siano divenute impossibili, la Paganese avrebbe ben potuto, per liberarsi dall'obbligazione, eseguire le altre prestazioni previste da tali norme, tenendo anche conto del fatto che le prestazioni poste come alternative non necessitavano di ulteriori impianti sportivi o di trasferte per gli allenamenti.

Al medesimo risultato si perviene anche laddove le obbligazioni in questione si vogliano considerare come facoltative.

Parimenti, anche il secondo motivo (volto al riconoscimento «della continuazione tra le violazioni contestate, con tangibili e consistenti benefici sul piano sanzionatorio» [p. 7 del ricorso] ed alla rilevabilità delle «diminuenti di cui all'art. 13, comma 2, ed all'art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio all'illuminante ed imprescindibile precetto di cui all'art. 12, comma 1, del C.G.S.») non può che essere dichiarato inammissibile, atteso che è precluso al Collegio di Garanzia di procedere ad una riduzione della sanzione, essendo stato più volte ribadito il principio per cui lo stesso può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo quando la stessa sia stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, precisandosi poi che non è consentito al Collegio di valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, laddove adottata in aderenza ai suddetti presupposti, con conseguente inammissibilità di una richiesta di graduazione della sanzione modulata sulla gravità della infrazione e della condotta dell’incolpato (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 74/2022, nonché, Sez. I, decisione  n. 102/2021, che ha  anche evidenziato  come  «l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore»).

Se, da un lato, dunque, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che, trattandosi due condotte autonome e indipendenti (la prima consistente nella violazione dell'impegno a tesserare almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, la seconda nella violazione dell'impegno a partecipare al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile), si versa in ipotesi di concorso materiale, e che, pertanto, il criterio per la determinazione della sanzione è quello del cumulo materiale («sanzione non potrà che essere quella corrispondente alla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni, come, del resto, previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali» cfr., decisione TFN, p. 4); dall’altro, vale l’insegnamento delle Sezioni Unite di questo Collegio, secondo cui «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 gennaio 2023.

Il Presidente                                                                                     Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                     F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 13 febbraio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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