CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 22/02/2023 – A.S.D. Pro Massafra 2022 / FIGC / LND Comitato Regionale Puglia FIGC – LND / Delegazione Provinciale di Taranto LND-FIGC, / A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano / la A.S.D. Statte

Decisione n. 21

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2023, presentato, in data 10 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pro Massafra 2022, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Destratis,

contro

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Gentile,

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

il Comitato Regionale Puglia FIGC - LND, non costituitosi in giudizio, il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, non costituitosi in giudizio,

la Delegazione Provinciale di Taranto LND-FIGC, non costituitasi in giudizio, la A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano, non costituitasi in giudizio,

la A.S.D. Statte, non costituitasi in giudizio,

avverso

la delibera pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Puglia FIGC-LND del 4 gennaio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023, introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 6 del 29 luglio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compresa la delibera pubblicata sul C.U. n. 85 C.R. Puglia FIGC-LND del 28 dicembre 2022 ed i predetti comunicati del Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai criteri di esclusione/preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2022/2023.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 1° febbraio 2023, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Pro Massafra 2022 - avv. Giulio De Stratis; l’avv. Giancarlo Gentile, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Fatto

Con ricorso del 10 gennaio 2023, la ASD Pro Massafra 2022 ha adito il Collegio di Garanzia per ottenere l’annullamento della delibera pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Puglia FIGC - LND del 4 gennaio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023, nonché di annullare ogni delibera presupposta e connessa, disponendo la sua ammissione a detti campionati e la esclusione delle società Crispiano e Statte e, in via gradata, di essere ammessa, in sovrannumero ai medesimi campionati.

La ricorrente, premesso di aver acquisito sul campo il diritto alla partecipazione alla fase regionale del Campionato Allievi Under 17, nonché alla partecipazione alle fasi regionali (Puglia) del Campionato Giovanissimi Under 15, contesta in questa sede il predetto comunicato ufficiale di esclusione basato sulla seguente motivazione: “La necessità di partecipazione ad almeno tre (3) delle categorie giovanili previste (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi) dal Comunicato Ufficiale  n. 6  della  FIGC-SGS  del  29  luglio  2021  costituisce  motivo  di preclusione  per  la partecipazione ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 della s.s. 2022/2023”. Con un unico  articolato  motivo  di  ricorso,  la  ricorrente  deduce  la  “Violazione  e/o erronea interpretazione e/o applicazione da parte del C.R. LND Puglia delle disposizioni normative e dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023 emanate dal Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il C.U.

n. 6 del 29 luglio 2021 del SGS FIGC, nonché violazione del principio di irretroattività delle sanzioni/preclusioni, violazione del principio di legalità stante  l’assenza di espressa  norma punitiva per le società affiliate nel 2022/2023 ed eccesso di discrezionalità; contraddittorietà dei provvedimenti enucleati nei C.U. n. 85 e 88 della LND Puglia rispetto a quelli contenuti nei C.U.

n. 36 e 37 della Delegazione Provinciale Figc Taranto; insufficiente motivazione ed irragionevolezza del provvedimento di esclusione contenuto nel C.U. n. 88 della Lnd Puglia”.

Si censura, in sintesi, sia l’illegittimità del provvedimento di non ammissione alla fase Regionale degli stessi campionati, sulla presunta errata applicazione della disposizione contenuta nel C.U.

n. 6 del 29 luglio 2021 che preclude, alle società non partecipanti nella stagione 2021/2022 ai campionati pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi, di accedere ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2022/2023 (detta disposizione, a dire della ricorrente, non dovrebbe riguardare le società neoaffiliate); sia la contraddittorietà del provvedimento impugnato, con i Comunicati della Delegazione Provinciale di Taranto, che davano la società Massafra ammessa ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi.

Si è costituita in giudizio la FIGC, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, non essendo impugnabile detto provvedimento direttamente innanzi al Collegio di Garanzia, nonché

per tardività, in quanto la società avrebbe dovuto impugnare il predetto C.U. del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del 29 luglio 2021, che costituisce presupposto della decisione del Comitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Nel merito, la Federazione sottolinea la legittimità del C.U. impugnato e della regolamentazione dei requisiti previsti dal Settore Scolastico, la quale, senza alcuna distinzione tra società affiliate e non affiliate, stabilisce con largo anticipo un requisito indispensabile per l’accesso alla fase regionale dei campionati giovanissimi e allievi 2022/2023, la cui assenza costituisce motivo di esclusione e che, in tesi, garantisce la promozione dell’attività giovanile e di formazione e la crescita dei giovani calciatori. Parimenti infondata sarebbe la presunta violazione del principio di irretroattività, atteso che il criterio preclusivo era stato diramato sin dal luglio 2021 e, quindi, la società Massafra, al momento della iscrizione ai Campionati provinciali avvenuta nel settembre 2022, ne era conoscenza.

All’udienza del 1° febbraio 2022, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

I. Preliminarmente, è d’uopo evidenziare che la censura riguardante l’inammissibilità del ricorso per esser stato il C.U. impugnato direttamente al Collegio di Garanzia non può trovare accoglimento. Invero, il particolare ed eccezionale caso oggetto dell’odierno scrutinio impone di dar seguito a quanto già espresso con le Decisioni n. 34/2018 e 5/2019 di Questa Sezione, ove è stato ritenuto che «il titolo III del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC (decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014), nell’elencare gli organi della Giustizia Sportiva e decretarne le relative competenze nel gruppo di norme dall’art. 28 all’art. 32 novies, non menziona mai la casistica oggetto di odierna delibazione, sebbene le competenze dei vari organi siano dettagliatamente descritte ed è, pertanto, evidente che soccorra il rimedio residuale del ricorso al Collegio di Garanzia, come sancito dall’art. 54 CGS CONI».

Ora, nel caso che ci occupa, il vigente art. 87, c. 4, CGS FIGC stabilisce espressamente che “Le disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”. E tuttavia, non emerge che la Lega Nazionale Dilettanti FIGC abbia previsto nel proprio Statuto o nei propri Regolamenti la competenza del Tribunale Federale Nazionale ovvero, in alternativa, di quello Territoriale a conoscere dell’impugnazione delle delibere dei propri organi sia nazionali che periferici. Invero, L’art. 92, c. 1, CGS FIGC individua in modo evidente le competenze del Tribunale Federale Territoriale, in ordine: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;

b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti”.

Ne consegue che la mancata inclusione nell’analitica elencazione dei provvedimenti impugnabili dinanzi ai predetti organi legittima il ricorso al rimedio residuale di cui all’art. 54 del CGS CONI, a mente del quale sono impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito federale. Va, pertanto, confermato l’orientamento di Questa sezione come già richiamato innanzi senza alcun disallineamento dalle pronunce elencate. In tale quadro di riferimento, quindi, il motivo dedotto non sconta alcuna censura di inammissibilità rendendo il ricorso proponibile e procedibile.

II. Il ricorso è, invece, inammissibile, con specifico riguardo alla tardività delle doglianze ivi rappresentate.

Invero, il C.U. impugnato si pone come provvedimento applicativo, vincolato, del C.U. n. 6 del 29 luglio 2021 e reso noto con Comunicalo ufficiale n. 6/S.G.S. del 29 luglio 2021. Quest’ultimo prevede i “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15” per la stagione sportiva 2022/2023”, disponendo che “A seguito delle problematiche legate all'emergenza sanitaria in atto e alle relative criticità organizzative, anche per la stagione sportiva 2021/2022, la mancata partecipazione all'attività nelle categorie Allievi o Giovanissimi, non sarà ritenuta motivo di preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali 2022/2023 ferma restando la necessità di partecipazione ad almeno tre (3) delle categorie giovanili previste tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi e le diverse specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione o tutte le categorie”; nonché aggiungendo che “le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”.

Ora, la circostanza che la ricorrente, in ragione della sua recente costituzione, abbia partecipato per la prima volta ai campionati provinciali non può essere ritenuto motivo di esonero dalle prescrizioni relative ai predetti criteri di ammissione.

È financo superfluo ricordare che il presupposto, per entrare a far parte del sistema sportivo e, quindi, per  essere  assoggettato  alle  regole  di questo  ordinamento, è  l’adesione  a  modelli organizzativi di tipo associativo (le Federazioni sportive nazionali). Più specificamente, l’adesione dei soggetti dell’attività sportiva alle Federazioni Sportive Nazionali avviene attraverso il meccanismo del tesseramento e dell’affiliazione. I tesserati e gli affiliati, quindi, acquisiscono, all’atto dell’adesione, un particolare status, consistente nella titolarità di una fascia di diritti e doveri all’interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del CONI. Il tesseramento e l’affiliazione si atteggiano come adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Il tesserato (o l’affiliato), aderendo allo statuto della Federazione, si impegna a rispettare le regole statutarie e si sottopone consapevolmente all’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, accettando anche che tutti gli atti e i fatti relativi all’esercizio dell’attività sportiva vengano accertati e giudicati dagli organi federali (in argomento, Cass. Civ., n.11751/2003, nonché Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 3/2015 e Sez. I, decisione n. 40/2020).

Questo Collegio, dunque, non  può che rilevare come, all’atto dell’affiliazione, la ASD Pro Massafra 2022 ha accettato le regole esistenti e derivanti dall’adesione alla FIGC e, più specificatamente, quelle che governano l’assetto  dei criteri di partecipazione ai campionati regionali e provinciali e con esso la disposizione resa nota sin dal 29 luglio 2021, con la pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Qualora non condivisa, la società Massafra avrebbe dovuto impugnare, entro 30 giorni dalla sua affiliazione, ai sensi dell’art. 59 CGS CONI, la suddetta disposizione, che costituisce presupposto della decisione del Comitato, dopo l’iscrizione alla fase provinciale dei campionati giovanissimi ed allievi.

In altri termini, la contestazione della ricorrente avrebbe dovuto avere innanzitutto ed in primis ad oggetto proprio il detto C.U., in quanto esprimente un assetto regolatorio direttamente lesivo della sfera giuridica dell’istante. Contestazione, questa, non posta in essere dalla ricorrente nei termini assegnati dal Codice della Giustizia Sportiva, provocando in tal modo la decadenza dal potere, rectius dal diritto di impugnazione.

Come ribadito anche di recente da questa Sezione (Decisione n. 15/2020 del 4 marzo 2020 e Decisione n. 59/2022 del 16 settembre 2022), infatti, “quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso  l’atto consequenziale, laddove non vengano dedotti vizi propri di quest’ultimo che possano connotare un’autonoma illegittimità della fase procedimentale di attuazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. I, n. 90 del 17 giugno 2019; si veda, altresì, T.A.R. Perugia, Sez. I, n. 145 del 13 marzo 2019; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 9033 del 23 agosto 2018)”. Pertanto, è evidente che qualora – come nella fattispecie in esame – sussista un rapporto di presupposizione tra atti, la tardiva impugnazione dell’atto

presupposto rende inammissibile il ricorso proposto anche contro l’atto applicativo consequenziale (il provvedimento di cancellazione) (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6245/2020).

Un tale ricorso non è stato proposto e, quindi, perviene tardiva oggi una istanza volta all’annullamento di un provvedimento, che trova legittimazione in un atto regolamentare non impugnato nei termini previsti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, attesa la cristallizzazione dei principi enunciati, che non hanno alcuna caratteristica né di particolare complessità né di novità.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° febbraio 2023.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                       F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 22 febbraio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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