CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32 del 12/04/2023 – U.S.D. Colligiana / FIGC / F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL / Comitato Regionale Toscana FIGC-LND / LND
Decisione n. 32
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli Angelo Maietta –
Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 129/2021, presentato, in data 3 dicembre 2021, dalla U.S.D. Colligiana, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio,
la F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL, non costituita in giudizio,
e nei confronti
del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, non costituito in giudizio,
e
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana presso la FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 36 del 25 novembre 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 32 del 4 novembre 2021, che aveva convalidato il risultato della gara Ponsacco-Colligiana del 3 ottobre 2021, terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospitante.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 18 marzo 2022, il difensore della parte ricorrente - U.S.D. Colligiana - avv. Fabio Giotti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
Il calciatore Lici Alexander, nella stagione sportiva 2020/2021, era tesserato con la F.C. Ponsacco 1920 e con la stessa ha disputato la gara di campionato di eccellenza Ponsacco 1920 - Atletico Piombino del 22 ottobre 2020, in occasione della quale ha riportato una ammonizione.
A causa dell’emergenza COVID-19, con Ordinanza Regionale n. 96 del 24 ottobre 2020 sono state sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale da parte del CONI.
Con successiva comunicazione del 24 febbraio 2021, il CONI ha chiarito che “gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali” possono essere considerati come attività di “preminente interesse nazionale”, con ciò ritenendo di interesse nazionale anche il campionato di Eccellenza.
Sulla base della nuova classificazione, il Comitato Regionale Toscana, previa acquisizione del parere delle società sportive interessate, ha predisposto il nuovo format per lo svolgimento del campionato.
Nella fattispecie, su 36 società aventi diritto hanno aderito soltanto 19 società, mentre le rimanenti 17 si sono limitate a conservare il titolo sportivo e, quanto al nuovo format, è stato adottato un nuovo regolamento, con il quale è stato mutato il criterio di determinazione della classifica con il sistema della classifica avulsa, è stata esclusa qualsiasi retrocessione e sono stati formati due gironi: il girone “A” da dieci squadre, compresa la società Ponsacco 1920, nonché tre squadre che avevano partecipato all’originario girone “B”, ed il girone B, composto di nove squadre tra le quali la ricorrente.
Con la predisposizione del nuovo format non sono stati tenuti in considerazione i risultati sportivi conseguiti dalle società partecipanti al nuovo format nelle due giornate del campionato interrotto a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 96 del 24 ottobre 2020.
Ripreso il campionato con il nuovo format e senza tener conto dei risultati sportivi ante sospensione, il calciatore Lici Alexander riportava quattro ammonizioni, rispettivamente nelle gare Cascina - Ponsacco 1920 del 22 aprile 2021, Ponsacco 1920 - Tau Calcio del 6 maggio 2021, San Marco Avenza - Ponsacco 1920 del 4 giugno 2021 e Ponsacco 1920 - Massese del 10 giugno 2021.
A seguito dell’ammonizione rimediata in occasione della gara del 4 giugno 2021, il Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 72 del 4 giugno 2021, infliggeva al calciatore l’ammonizione con diffida mentre, a seguito dell’ammonizione rimediata nella gara del 10 giugno 2021, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 73 del 10 giugno 2021, infliggeva la sanzione di una giornata di squalifica.
In data 3 ottobre 2021, è stata disputata la prima giornata del nuovo campionato di Eccellenza regionale 2021/2022, nell’ambito della quale la società Ponsacco 1920 è stata contrapposta nuovamente alla U.S.D. Colligiana, prevalendo su quest’ultima con il punteggio di 1-0.
A detta gara ha partecipato, sempre nelle file della Ponsacco 1920, il calciatore Lici Alexander, il quale, in base al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 73 del 10 giugno 2021, si sarebbe dovuto trovare in posizione irregolare, in ragione della sanzione della squalifica per una giornata conseguita in occasione dell’ultima giornata del campionato 2020/2021.
La U.S.D. Colligiana, all’esito della gara, preannunciava ricorso avverso la regolarità della stessa gara e, in data 5 ottobre 2021, depositava il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale.
Nelle more, il Comitato Regionale Toscana, con C.U. n. 25 del 7 ottobre 2021, dopo aver accertato che le sanzioni della squalifica inflitte a quattro calciatori, con provvedimenti pubblicati nel C.U. n. 73 del 10 giugno 2021, erano viziati da un errore del sistema informatico, dichiarava nulli detti provvedimenti con effetto ex tunc e, pertanto, privi di alcun effetto sin dalla data della loro errata pubblicazione.
In data 11 ottobre 2021, la U.S.D. Colligiana depositava dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale memoria ex art. 67, comma 7, del CGS FIGC, con la quale si chiedeva la disapplicazione del provvedimento del Comitato Regionale Toscana di riconoscimento della nullità dei provvedimenti sanzionatori citati.
Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 4 novembre 2021, rigettava il ricorso, confermando il risultato sportivo, evidenziando l’errore di registrazione delle ammonizioni da parte del sistema informativo.
Avverso detta decisione, la ricorrente ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, deducendo l’incompetenza del Comitato Regionale Toscana nel dichiarare la nullità del provvedimento sanzionatorio, la violazione del principio della gerarchia delle fonti, la contraddittorietà del provvedimento quanto alle modalità procedurali di irrogazione delle ammonizioni, l’irrilevanza della giurisprudenza citata dal GST, la validità del provvedimento di squalifica per mancata revoca del precedente provvedimento di irrogazione della sanzione dell’ammonizione con diffida, nonché la violazione della normativa regolante le ammonizioni nella stagione sportiva 2020/2021.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 36 del 25 novembre 2021, rigettava il gravame, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.
Avverso detta decisione, la U.S.D. Colligiana ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia
- chiedendo l’annullamento della decisione impugnata senza rinvio, con applicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lettera a), del CGS, della sanzione della perdita della gara del 3 ottobre 2021, valevole per la prima giornata del campionato di Eccellenza Toscana Girone B per 3-0, a carico della F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL ed, in subordine, l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio degli atti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana – affidandolo a quattro motivi di ricorso.
La Procura Generale dello Sport, intervenuta in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è in parte inammissibile e, comunque, infondato.
1. Preliminarmente, deve esaminarsi il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la “violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione all’art. 2, comma 6, del CGS-CONI ed art. 63 CGS-FIGC”.
La ricorrente, nel censurare quanto argomentato dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale – nella parte in cui ha ritenuto che “correttamente il Giudice Sportivo Territoriale, una volta che ha accertato i fatti ed ha rilevato l’effettiva esistenza dell’errore del sistema, ha revocato di fatto, indipendentemente dall’errata corrige, la propria precedente decisione con la quale aveva disposto la squalifica del calciatore” - ha per la prima volta dedotto la violazione della citata normativa sostenendo, sostanzialmente, che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto revocare la precedente decisione se non nelle forme della correzione dell’errore materiale (se mai ricorrente la fattispecie), disciplinata dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero con i rimedi della revisione e della revocazione, disciplinati dall’art. 63 CGS-FIGC; rimedi non azionati da alcuno e non azionabili d’ufficio.
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura, proposta per la prima volta in questa sede, riguarda la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che, stante le argomentazioni della ricorrente, avrebbe disatteso la sua stessa decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 10 giugno 2021.
Quindi, poiché ad essere viziata sarebbe la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, la ricorrente avrebbe dovuto farlo valere già nel primo grado di giudizio.
2. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 19, comma 9, CGS, in relazione agli artt. 3, 10 e 13 Statuto FIGC, dell’art. 14 Regolamento LND e dei Comunicati Ufficiali n.191/A e n. 192/A del 23 marzo 2021.
Sostiene la ricorrente che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in violazione della citata normativa, ha erroneamente ritenuto che si fosse in presenza di due campionati assolutamente diversi, il primo disputato nelle date del 10 e 18 ottobre 2020 ed il secondo avviato il 18 aprile 2021.
A dire della ricorrente, invece, in nessun provvedimento dell’autorità competente, ovvero la FIGC, sarebbe mai stato disposto l’annullamento del campionato che ha avuto inizio con la prima gara disputata il 10 ottobre 2020, tanto che nelle disposizioni contenute nei provvedimenti federali pubblicati nei CC.UU. n. 191/A e n. 192/A si fa riferimento alla “ripresa” dei campionati, sebbene con format diverso.
Quindi, sempre a dire della ricorrente, a seguito della errata interpretazione dei provvedimenti federali, il Giudice Sportivo sarebbe giunto a ritenere l’applicazione dell’art. 19, comma 9, del CGS-FIGC con riguardo all’ammonizione inflitta al calciatore Lici Alexander in occasione della gara Pansacco 1920 - Atletico Piombino del 22 ottobre 2020, con conseguente perdita di efficacia della stessa in relazione al nuovo campionato avviato il 18 aprile 2021.
La tesi interpretativa offerta dalla ricorrente non può essere condivisa, in quanto, al netto del sostantivo (“ripresa”) utilizzato nei provvedimenti federali e della mancata formale declaratoria di annullamento del campionato avviato con la prima gara disputata il 10 ottobre 2020, non è in dubbio che il campionato disputato secondo il nuovo format prescinda completamente da quello avviato nelle forme ordinarie nel mese di ottobre 2020 e, tanto, sia in ragione della diversa composizione e sia perché, elemento dirimente, i risultati sportivi conseguiti nelle due giornate disputate nel mese di ottobre 2020 sono stati azzerati.
Infatti, se si fosse trattato di mera ripresa, oltre ai provvedimenti disciplinari si sarebbero dovuti tenere in considerazione anche i risultati sportivi conseguiti nelle due gare disputate nel mese di ottobre 2020.
Ma, evidentemente, così non poteva essere sia in ragione della disposta partecipazione su base volontaria da parte delle società sportive, sia, circostanza altrettanto dirimente, per la diversa e più ridotta composizione del girone.
E nemmeno può essere di ausilio per sostenere l’opzione ermeneutica offerta dalla ricorrente il riferimento alla “stagione sportiva” contenuto nello stesso articolo 19, comma 9, del CGS, in quanto è evidente che, per come formulata la disposizione, la stessa non può che coincidere con la competizione e, quindi, con il campionato.
Ed a supporto di tale interpretazione soccorre proprio la ratio legis; infatti, proprio la previsione dell’azzeramento delle ammonizioni per le fasi dei play-off e play-out e la previsione che le ammonizioni inflitte nelle gare di Coppa Italia esplicano efficacia soltanto nella relativa competizione contribuiscono a ritenere che il riferimento alla stagione sportiva non può che essere afferente alla competizione e non anche ad un indefinito arco temporale.
Quindi, correttamente la Corte Sportiva d’Appello Territoriale e, prima di essa, il Giudice Sportivo hanno considerato inefficace l’ammonizione inflitta al calciatore Lici nella gara del 22 ottobre 2020, in quanto riferita ad una competizione che, per le considerazioni sopra esposte, non ha avuto seguito, poiché sostituita da altra e diversa competizione.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale per “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia inerente alla gestione ed applicazione della piattaforma AS400 da parte della FIGC”. La ricorrente, oltre a non giustificarsi come abbia potuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritenere che la piattaforma potesse accorgersi da sola dell’errore del sistema nel riportare le ammonizioni in assenza di segnalazioni delle società e, tanto, pur non disponendo la stessa piattaforma AS400 (gestita direttamente dalla FIGC) di uno specifico sistema di allert, ritiene che vi sarebbe stata una gravissima invasione di campo (che la Corte tra le righe avrebbe giustificato) da parte del Comitato Regionale Toscana, il quale avrebbe rilevato l’errore ed avrebbe pubblicato l’errata corrige del 7 ottobre 2021.
Ed in considerazione degli accadimenti, la decisione, per come sarebbe stata ricostruita la vicenda da parte della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sarebbe viziata per mancata esposizione del percorso logico e motivazionale convincente per affermare l’esistenza di un errore della piattaforma, l’autonoma rilevazione dello stesso da parte della stessa piattaforma e l’individuazione di tale errore da parte del Comitato Regionale Toscana e non del Giudice Sportivo, che sostanzialmente utilizza la piattaforma inserendo i dati ed attingendo agli stessi. Anche tale censura non coglie nel segno in quanto sul punto la pronuncia impugnata è sufficientemente motivata e riporta in maniera esaustiva sia i presupposti di fatto e di diritto che l’iter logico - argomentativo seguito.
Infatti, posto che né il Giudice Sportivo, né il Comitato Regionale Toscana, nella nota del 20 ottobre 2021, né la stessa Corte Sportiva d’Appello Territoriale hanno mai fatto riferimento ad un sistema di allert della piattaforma, che potesse rilevare l’errore della sommatoria delle ammonizioni, logicamente la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver considerato che l’ammonizione inflitta al calciatore Lici nella gara del 22 ottobre 2020, poiché riferita ad altra competizione, non poteva essere conteggiata nell’ambito della nuova e diversa competizione avviata con altro format il 18 aprile 2021, accertato l’erroneo conteggio, ha ritenuto corretto che il Giudice Sportivo non ne tenesse conto e, anche conformemente alla declaratoria di nullità del provvedimento di squalifica pronunciata dal Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel C.U. n. 25 del 7 ottobre 2021, ritenesse che il calciatore Lici non doveva considerarsi squalificato a seguito della comminazione in suo danno dell’ammonizione nel corso della gara del 10 giugno 2021, che aveva portato lo stesso Giudice Sportivo a comminare l’automatica sanzione della squalifica per una gara, giusta provvedimento pubblicato sul C.U. Toscana n. 73 del 10 giugno 2021.
Quindi, sotto il profilo del vizio lamentato, il motivo di ricorso è infondato perché la Corte Territoriale ha correttamente ed esaurientemente ricostruito la vicenda, valorizzando, con ragionamento immune da vizi, i pacifici elementi di fatto e le considerazioni di diritto che l’hanno indotta a respingere il reclamo.
Infatti, è pacifico che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora, dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato del primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass. Civ., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148).
4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell’art. 21, comma 6, del CGS-FIGC e dell’art. 10, comma 6, lettera a), CGS-FIGC, in relazione all’art. 62, comma 1, CGS- CONI.
Sostiene la ricorrente che, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del CGS-FIGC, le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva, risulterebbe la posizione irregolare del calciatore Lici schierato dalla F.C. Ponsacco 1920 nella prima giornata di campionato, con conseguente sanzione per quest’ultima della perdita della gara.
Conseguentemente, chiede al Collegio l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, potendo la controversia essere decisa sulla base dei principi normativi che regolano le modalità con le quali si devono scontare le squalifiche e le conseguenze in caso di mancato ottemperamento.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Da quanto è dato evincersi dalla lettura delle considerazioni di diritto esposte nel motivo di ricorso, la ricorrente, per un verso, si duole del difetto di potere del Comitato Regionale Toscana ad emettere l’”errata corrige”, ovvero il provvedimento di annullamento della squalifica inflitta al calciatore in questione e di cui al C.U. n. 73 del 10 giugno 2021 e, per altro verso, ne chiede la disapplicazione.
Orbene, delle due l’una: se il provvedimento di ”errata corrige”, sebbene viziato, lo si ritiene condizionante, tanto da chiederne la disapplicazione, non trattandosi di provvedimento amministrativo, ma di atto esplicante efficacia con riguardo ad un atto di natura giurisdizionale, andava autonomamente impugnato nei termini di cui al CGS-FIGC e, non essendo stato impugnato, ogni censura riguardo allo stesso risulta inammissibile; di converso, ove lo si voglia ritenere soltanto come atto presupposto rispetto alla decisione del Giudice Sportivo, come già ampiamente rappresentato ai superiori punti, il Giudice Sportivo ha ritenuto autonomamente di superare il suo precedente provvedimento di squalifica pubblicato sul C.U. n. 73 del 10 agosto 2021 dopo aver, dapprima, ritenuto che il campionato che ha avuto inizio il 18 aprile 2021 con un nuovo format fosse un nuovo e distinto campionato rispetto a quello iniziato nel mese di ottobre 2020 ed interrotto dopo sole due giornate, e, conseguentemente, rilevato l’erroneo cumulo delle ammonizioni riportato sulla piattaforma AS400 che aveva comportato l’illegittima comminazione della squalifica.
E, tanto la decisione del Giudice Sportivo che la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, come già argomentato ai superiori punti, sono immuni da vizi ed anche chiaramente ispirate al principio del “merito sportivo”, che ha ispirato il Movimento Olimpico e che trova cittadinanza nella Carta Olimpica, fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’Ordinamento sportivo.
Non v’è dubbio, infatti, che “uno dei principi generali dell’ordinamento sportivo attiene alla salvaguardia del merito sportivo e alla tutela del medesimo ove questo sia messo in pericolo da situazioni ambigue o da regole lacunose o poco chiare” (Collegio di Garanzia, decisioni nn. 19/2018 e 34/2018).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 marzo 2022.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 12 aprile 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face