CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 02/05/2023 – A.S.D. Accademia Trapani / Polisportiva Dilettantistica Iccarense / FIGC / LND/ Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 36

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo

Tommaso Edoardo Frosini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2023, presentato, in data 7 marzo 2023, dalla A.S.D. Accademia Trapani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

contro

la Polisportiva Dilettantistica Iccarense, non costituita in giudizio,

e

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio,

nonché contro

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,

e

il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, non costituito in giudizio,

e con notifica effettuata anche

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o riforma

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta Società istante avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Dilettantistica Iccarense, è stata irrogata, in primo grado, alla odierna istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 5 aprile 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Accademia Trapani - avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo, nonché, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 7 marzo 2023, la A.S.D. Accademia Trapani ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia contro la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, a sua volta di rigetto del reclamo proposto dalla predetta Società avverso la pronuncia del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023.

La vicenda per cui è causa origina dalla gara di campionato Trapani - Iccarense del 29 gennaio 2023, valevole per il Campionato di Promozione 2022/2023 - Girone A.

Vale preliminarmente sottolineare che, per tale competizione, il C.U. n. 1 del 1° luglio 2022 della LND (Par. A/3 - lett. b) prescrive, quale “Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, che: “il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dall'1.1.2003 in poi; - 1 nato dall'1.1.2004 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate […]. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia ha stabilito l’obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell’attività ufficiale 2022/2023 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di due (2) calciatori giovani: 1 (uno) calciatore nato dal 2003; 1 (uno) calciatore nato dal 2004. L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”.

1.1 Ora, risulta dagli atti che, nella predetta gara, il Trapani (odierna ricorrente) scendeva in campo con 3 atleti under; quindi, uno in più rispetto a quanto stabilito da predetto C.U. Senonché, al quinto minuto del secondo tempo, veniva espulso il portiere del Trapani (giocatore under); a tale espulsione seguiva una sostituzione operata dall’allenatore del Trapani stesso: dentro il portiere di  riserva   (giocatore   over)  e   fuori  un   altro  giocatore  under.  Pertanto,  dal  quinto  al

quarantanovesimo minuto (momento in cui il Trapani sostituiva un calciatore over già in campo con un altro under presente in panchina), la ricorrente si schierava in campo con un solo giocatore under.

2. La Iccarense proponeva dunque reclamo al Giudice Sportivo, lamentando tale circostanza.

Il giudice di prime cure accoglieva il gravame e disponeva il 3 a 0 a tavolino, rilevando che: «È di tutta evidenza che la Società Accademia Trapani, nonostante l'espulsione di uno dei tre calciatori "giovani" inizialmente schierati, avrebbe potuto continuare a impiegarne ancora due in campo; infatti lo spirito della prescrizione di cui si discute è chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di due calciatori under. Nel caso di specie è da sottolineare che era stato espulso il terzo calciatore under e che il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta subito dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori under, è stato il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della Società Accademia Trapani, nel senso che quest’ultima, nonostante l’espulsione di un giocatore under, poteva continuare a schierarne regolarmente due in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l’espulsione provoca e, soprattutto, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento minimo degli under in campo, cosa non riscontrabile nel caso in esame visto che la Società Accademia Trapani poteva contare su ben quattro calciatori “giovani” tra le riserve».

2.1 Decidendo sul gravame interposto dal Trapani, la CSA Territoriale, con la decisione qui impugnata, lo rigettava: «Ciò posto, la reclamante ritiene che, una volta che era stato espulso il calciatore nato nel 2003, non avesse più l'obbligo di mantenere in campo due "juniores" per cui, legittimamente, ha sostituito il secondo "juniores" con un "senior" e a riprova di qua nto fin qui sostenuto allega una decisione della CAF resa nel 1996 ed una decisione dello stesso G.S.T. relativa alla stagione sportiva 2021/2022. Nulla è pervenuto, nei termini, dalla consorella. La Corte Sporiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente rileva che la decisione del G.S.T. di questo Comitato, resa nel corso della stagione sportiva 2021/2022, non risulta pertinente al caso in esame perché nella predetta gara la Società aveva schierato fin dall'inizio solo due calciatori "juniores" in ossequio alla norma regolamentare emanata dalla L.N.D., per cui una volta espulsone uno non aveva più l'obbligo di reintegrarlo. Questo oggi sottoposto a questa Corte riguarda, al contrario, il caso in cui la Società, come per l'odierna reclamante, schieri in campo, per sua scelta, un numero maggiore di calciatori "juniores" rispetto a quello minimo previsto dalla richiamata normativa. Orbene a parere di questa Corte il reclamo non può trovare accoglimento sebbene il datato precedente giurisprudenziale della CAF (anno 1996) richiamato dalla reclamante, poiché le motivazioni adottate non solo non appaiono condivisibili, ma sono state superate dalla stessa CAF con la decisione del 14.02.2002 pubblicata sul C.U. n. 22/C in merito alla gara Stella Jonica Taras / Torna …».

3.         Il Trapani ha dunque proposto ricorso al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto:

I. “Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di limiti di partecipazione dei calciatori al campionato di promozione 2022/2023 in relazione all’età … - Palese illegittimità e/od erroneità della lettura data dai giudici endofederali alla eccezione della espulsione dal campo di uno dei giocatori giovani …”.

Secondo la ricorrente, in sintesi, la predetta eccezione, prevista dal citato C.U. (“…debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo…”), prevedrebbe pacificamente che la squadra di appartenenza del giocatore sanzionato con il cartellino rosso possa proseguire e concludere la contesa con un solo “under”, senza dover ripristinare il limite minimo (due) di norma richiesto. Così ragionando, dunque, avrebbe errato la CSA, ed il Giudice Sportivo, a non aver ravvisato la presenza dell’eccezione.

II. “Gravissima ed intollerabile disparità di trattamento tra sodalizi disputanti il medesimo campionato di promozione … - Macroscopico ed inaudito sconvolgimento della intrinseca finalità del dettato in questione, mirante ad incentivare la formazione e l'utilizzo di atleti in giovane età”.

Il Trapani sostiene che le decisioni dei giudici endofederali penalizzerebbero società, come la ricorrente, che fanno un largo utilizzo dei giovani, impedendo di avvalersi della citata eccezione. Si riporta nuovamente il caso deciso dalla CAF FIGC del dicembre 1996 (C.U. n. 13/C).

4. Per resistere al ricorso nessuno si è costituito. La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Come cennato, per il Campionato di Promozione 2022/2023 (come del resto usualmente disposto dalla LND) sono stati imposti dei limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, prevedendo che le Società partecipanti abbiano l’obbligo di impiegare - sin dall’inizio e per l’intera durata delle partite e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti

- almeno due calciatori individuati, secondo una prestabilita data di nascita, quali under. A detta regola corrisponde una precisa eccezione relativa ai casi di “espulsione dal campo”.

Ritiene questo Collegio che la norma sia chiara nel prescrivere il mantenimento in campo di almeno due calciatori c.d. under per la durata della gara e nel concedere una deroga, ergo avere in campo un solo under, nelle ipotesi, tra l’altro, di espulsione di uno di questi.

Ora, la Corte Sportiva ed il Giudice Sportivo in precedenza, hanno ritenuto che la Società Accademia Trapani, nonostante l’espulsione di uno dei tre calciatori under inizialmente schierati, avrebbe potuto (rectius, dovuto) continuare a impiegarne due in campo.

L’interpretazione fornita dai giudici di merito è errata. Infatti, lo spirito della prescrizione di cui si discute è sì chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di due calciatori under; ma la circostanza, come accaduto nel caso di specie, di averne schierati tre sul campo di giuoco, in luogo della prescrizione minima di due, fa sì che, al momento della espulsione del portiere della ricorrente, si rientrasse, comunque, nell’ipotesi di eccezione prevista dalla norma. Apertis veribis, considerato il tenore della predetta eccezione alla soglia minima, aver schierato in campo un numero superiore a due (tre nella specie) non può condurre ad eccettuare l’ipotesi eccezionale di mantenimento di un solo under in campo, obbligando le squadre a mantenere, invece, due giocatori under sul terreno di gioco.

Una simile lettura è invero priva di ogni fondamento normativo, atteso che la regola non prescrive differenze relative al numero di under schierati inizialmente e/o il ripristino del numero minimo di giovani in caso di espulsione e, pertanto, considerato che l’esimente dell’espulsione vale sempre ed in ogni caso in assenza di una previsione di segno contrario per la quale tale eccezione possa essere applicabile solamente (come sostenuto dai giudici di merito) quando l’espulsione provoca, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento minimo degli under in campo, è da ritenersi legittimo l’operato della ricorrente.

Conseguentemente, la condotta tenuta, in concreto, dalla odierna ricorrente (una volta subita l’espulsione del portiere under), consistita nell’ingresso di un estremo difensore over in sostituzione di uno degli altri due under rimasti sul terreno di gioco, si poneva e si pone in linea con la suddetta normativa regolamentare: l’Accademia Trapani poteva continuare la partita con un solo under e questo è ciò che è effettivamente accaduto dal 5° al 49° minuto del secondo tempo.

Va, pertanto, affermato il principio di diritto secondo il quale la soglia minima di presenza in campo di almeno due under, con la previsione della tipizzazione della eccezione relativa al caso della espulsione di uno dei due, con la conseguente possibilità di rimanere con un solo under in campo, prescinde dalla circostanza che una compagine abbia inizialmente deciso di schierare più di due under in campo.

Tale incedere conduce all’accoglimento del ricorso con annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

La  contumacia  delle  parti  resistenti  conduce  a  ritenere  sussistenti  giusti  motivi  per  la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Nulla per le spese

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                       F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 2 maggio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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