CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63 del 20/07/2023 – ASSOCIAZIONE CALCIO ROBUR SIENA 1904 S.P.A. / FIGC

Decisione n. 63

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Maiello Tammaro - Presidente e Relatore Guido Cecinelli

Paola Chirulli Monica Delsignore Aurelio Vessichelli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel  giudizio  iscritto  al  R.G.  ricorsi  n.  59/2023,  presentato,  in  data  10  luglio  2023  dalla ASSOCIAZIONE   CALCIO   ROBUR   SIENA   1904   S.P.A.   (C.F.   e   P.IVA   01520250521) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Aureli e Francesco Coronidi,

contro

la  Federazione Italiana  Giuoco Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione;

per l’annullamento e/o la riforma

della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021, per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023, con cui ha respinto il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con cui la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, e nel contempo ha deliberato di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024;

del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;

della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società

A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024;

nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza pubblica del 17 luglio 2023, tenutasi in modalità mista sia a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, con il difensore della parte ricorrente, ASSOCIAZIONE CALCIO ROBUR SIENA 1904 S.P.A., avv. Lorenzo Aureli, collegato da remoto, in cui, al termine dell’udienza, il medesimo, su richiesta del Presidente del Collegio, ha dichiarato e dato della:

a) regolarità del collegamento audio video;

b) capacità di interloquire con la parte resistente ed il Collegio;

c) osservanza del principio del contraddittorio;

che in presenza, presente l’avv. Giancarlo Viglione per la parte resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il Presidente e relatore, dr. Tammaro Maiello.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 10 luglio 2023, la Associazione Calcio Robur Siena 1904 ha adito il Collegio di Garanzia,  Sezione  per  le  controversie  in  tema  di  ammissione/iscrizione  ai  campionati professionistici, al fine di ottenere l’annullamento, con conseguente declaratoria di riconoscimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024:

i) della delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 9/A che - sulla base del parere della CO.VI.SO.C. del 6 luglio 2023 di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023 (anche esso oggetto di impugnazione) - ha respinto il ricorso del Siena e ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2023/2024;

ii) della nota del Segretario Generale FIGC, prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione al Siena del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;

iii) della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1539/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico - finanziari previsti ai fini dell'ammissione al campionato di Serie C 2023-2024.

1.1 Il 20 giugno 2023, il Siena presentava la propria domanda per il conseguimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C per la prossima stagione calcistica, in ossequio alle disposizioni contenute nel relativo Manuale di cui al C.U. n. 67/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023.

La ricorrente eccepisce che (con apposito motivo di ricorso come si vedrà infra), attesa una risposta entro il 30 giugno 2023 sulla completezza della documentazione, tuttavia non pervenuta, con nota 3 luglio 2023 chiedeva chiarimenti.

La CO.VI.SO.C., in pari data (3 luglio 2023), riscontrava la richiesta di chiarimenti rappresentando di aver inviato la prescritta comunicazione all’indirizzo PEC risultante dagli atti ufficiali ed allegando, tra le altre, la nota prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con la quale la stessa si era espressa negativamente in merito al rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024.

1.2 Invero, nella richiamata nota si evidenzia che: “Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta Società non ha assolto i seguenti adempimenti:

deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022;

 versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per la mensilità di ottobre 2021 e per le mensilità del periodo gennaio-aprile 2023;

versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022. Tale mancato adempimento è dovuto al ritardo nel versamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione di cui all’art. 1 comma 160 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, effettuato in data 5 gennaio 2023, quindi oltre il termine decadenziale del 29 dicembre 2022 previsto dalla citata normativa al fine di considerare tempestivi tali adempimenti;

versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023.

La Società, inoltre, non ha fornito completa evidenza documentale circa:

il pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023;

il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità del periodo luglio 2022-maggio 2023, al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell’evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa”.

1.3Di poi il Siena calcio presentava ricorso alla medesima Commissione.

Con la successiva nota del 6 luglio 2023, la CO.VI.SO.C. riteneva non sussistenti gli estremi per una revisione del proprio giudizio negativo, per le seguenti motivazioni.

“In via preliminare la Co.Vi.So.C. evidenzia come le considerazioni critiche della Società circa la presunta irritualità della notifica della decisione del 30 giugno 2023 siano infondate e giuridicamente irrilevanti.

Sono infondate perché il provvedimento in argomento è stato ritualmente notificato ad un indirizzo PEC della Società che risulta agli atti della FIGC nonché senz’altro attivo (tanto da figurare sul sito istituzionale del club nella sezione rubricata Privacy policy) e si ha comunque prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica rispetto allo stesso.

Le specifiche censure risultano altresì irrilevanti nella misura in cui la Società ha comunque presentato tempestivo ricorso sicché non v’è dubbio alcuno che la notificazione abbia conseguito il proprio scopo.

Al netto di ciò la Co.Vi.So.C. osserva che l’omesso deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00 risulta sostanzialmente conclamato di talché il carattere oggettivo ed insanabile di tale inadempimento appare incontrovertibile e le argomentazioni sviluppate dalla Società nella propria impugnazione non appaiono comunque tali da superare l’originaria censura […].

Per quanto riguarda, poi, il pure rilevato omesso deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alta FIGC, ad avviso delta Co.Vi.So.C. non può rilevare l’evocato carattere meramente formale della contestata violazione.

È opinione delta scrivente Commissione, infatti, che l’offensività dello specifico inadempimento debba essere apprezzata anche in relazione al potenziale ostacolo che la condotta determina rispetto all’attività di controllo; una situazione (quella di ostacolo) che è in re ipsa nell’omissione atteso che rende difficile appurare con immediatezza l’esistenza delle specifiche pendenze debitorie in capo alla Società […].

Va poi considerato il contestato omesso versamento dette ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per la mensilità di ottobre 2021 e per le mensilità del periodo gennaio-aprile 2023, nonché il mancato versamento dette ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022 […].

Invero la Co.Vi.So.C. rileva come - in antitesi a quanto prefigurato dalla Società - non solo non vi sia evidenza di documentazione attestante il prescritto adempimento in allegato alla domanda di partecipazione al Campionato di Serie C ma soprattutto nulla sia stato allegato in tal senso anche al ricorso da ultimo presentato avverso la decisione del 30 giugno 2023.

Le medesime considerazioni possono essere replicate anche relativamente al mancato versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023.

Infine, in merito alle contestazioni relative alle carenze documentati riguardanti il pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi e del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti ad alcune delle figure professionali previste dal Manuale delle Licenze Nazionali, la Co.Vi.So.C. rileva che ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, la Società ha depositato documentazione parziale ed incompleta che risulta difficilmente riconducibile ad unità ed insufficiente ad accertare l’effettivo assolvimento dei suddetti pagamenti. Una condotta del tutto analoga è stata adottata dalla Società anche in sede di presentazione di ricorso di talché, allo stato, non è in alcun modo possibile confermare l’avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento suindicati”.

1.4 Pertanto, il Consiglio Federale della FIGC, con delibera del 7 luglio 2023, Comunicato Ufficiale n. 9/A - richiamando il parere negativo della Co.Vi.So.C. assunto nella riunione del 6 luglio 2023 sul ricorso proposto dalla Società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A.- deliberava di respingere il ricorso della Società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. e, per l’effetto, di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della A.C.R. SIENA 1904

S.p.A. al Campionato di Serie C 2023/2024.

2. Avverso tale delibera il Siena calcio ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia, evidenziando l’illegittimità della delibera impugnata per i seguenti motivi di diritto.

i) “Violazione e/o falsa applicazione del Titolo IV del Manuale recante la regolamentazione sulle Licenze Nazionali 2023/2024.

ii) Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e di buon andamento previsti dall’art. 97 Cost. nonché del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

iii) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, lesione del diritto di difesa, omessa e/o insufficiente motivazione nonché difetto di istruttoria”.

Deduce la ricorrente società che, nonostante il Manuale delle Licenze Nazionali imponga alla Commissione di Vigilanza, a seguito della ricezione delle domande di iscrizione, di provvedere entro il termine del 30 giugno (essendo, inoltre, previsto un altro termine perentorio per un eventuale ricorso alla medesima Commissione entro il 5 luglio 2023), nella specie, tali termini non sarebbero stati rispettati.

A nulla varrebbero le spiegazioni fornite dalla CO.VI.SO.C. in ordine all’indirizzo PEC utilizzato per comunicare il suo avviso, atteso che la PEC ufficiale è quella indicata nella visura camerale prodotta in atti (cfr Cass., Sez. VI, Ord. n. 24948/2021 e Sent. 17464/2022), con conseguente nullità della comunicazione fatta ad altro indirizzo PEC.

Tale errata comunicazione avrebbe, non solo compromesso la legittimità del procedimento, ma anche il diritto di difesa della ricorrente; tanto più che la stessa società già in data 14 giugno aveva messo a disposizione della CO.VI.SO.C. la visura camerale aggiornata.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, la mancata risposta alla domanda di ammissione del 20 giugno 2023 configurerebbe, in tesi, un’ipotesi di silenzio-assenso al rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024.

iv) “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, omessa e/o insufficiente motivazione nonché difetto di istruttoria. Violazione del principio di par condicio. Violazione e falsa applicazione del Manuale recante la regolamentazione sulle Licenze Nazionali 2023/2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico. Violazione dei canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione”.

La ricorrente si duole della disparità di trattamento rispetto alla vicenda della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., per la quale sarebbero stati derogati i termini perentori previsti dal citato Manuale delle Licenze Nazionali; il medesimo trattamento non avrebbe potuto che essere riservato anche a tutte le altre società sportive che non erano riuscite a depositare tempestivamente ed integralmente la documentazione richiesta.

v) “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per disparitá di trattamento, travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, omessa e/o insufficiente motivazione nonché difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione del Manuale recante la regolamentazione sulle Licenze Nazionali 2023/2024”.

La ricorrente evidenzia che sarebbe erroneo il rilievo relativo all’omesso deposito della garanzia a prima richiesta in quanto tale inadempimento non è imputabile alla stessa. Invero, a fronte del progressivo aumento dei costi, il Siena aveva richiesto lo svincolo della garanzia già prestata per la stagione precedente 2022/2023.

A fronte del mancato riscontro da parte della CO.VI.SO.C. ed in tal contesto finanziario, la società si è trovata nell’impossibilità di depositare una nuova polizza di garanzia a prima richiesta per la stagione sportiva 2023/2024 nel termine del 20 giugno 2023.

Prive di pregio sarebbero, dunque, le argomentazioni di segno contrario addotte dalla Commissione nel provvedimento impugnato.

La ricorrente contesta, inoltre, i rilievi relativi all’omesso deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC; trattasi, in tesi, di dichiarazione meramente formale e dunque non idonea ex se a comportare il rigetto della domanda di conseguimento della Licenza Nazionale, ciò considerando inoltre che la società, in ogni caso, non ha alcun debito nei confronti della FIGC.

Quanto all’erroneità dei rilievi formulati relativi all’omesso versamento delle ritenute IRPEF, la ricorrente rappresenta che dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione (quietanze di pagamento, depositate in atti) risulterebbe pacifica la propria regolarità sul punto. Inoltre, il Siena evidenzia che, qualora il procedimento si fosse svolto legittimamente (cfr. motivo I), la società avrebbe potuto ragionevolmente provvedere al deposito della documentazione a supporto della propria impugnativa, anche mediante una integrazione postuma.

Medesime considerazioni sono svolte sui rilievi concernenti l’omesso versamento dei contributi INPS, nonché in ordine alle presunte carenze documentali relative ai pagamenti in favore del tesserato Tommaso Bianchi ed ai compensi professionali assoggettati ad IVA.

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3.La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel costituirsi in giudizio con memoria del 12 luglio 2023, dopo aver premesso la ricostruzione della normativa rilevante – e, per il caso di specie, in particolare, l’analisi degli adempimenti previsti tanto dal punto 2) che dai punti 5), 8), 9), 10) e 12) della lettera D) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali del Campionato di Serie C contenuti nel relativo Manuale di cui al C.U. n. 67/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023 - ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Preliminarmente, la FIGC eccepisce l’inammissibilità del ricorso del Siena, in quanto non sarebbe stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, desunti dal Comunicato Ufficiale n. 204/A del 5 luglio 2023 relativo a procedure per “l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024, e individuabili in coloro che si avvantaggerebbero della mancata ammissione al Campionato di Lega Pro del Siena, stagione calcistica 2023/2024, potendo essere ammessi a tale Campionato in sua sostituzione.

Nel merito, la stessa FIGC rimarca l’infondatezza del ricorso per l’accertata omessa presentazione della prescritta documentazione, già contestata dalla CO.VI.SO.C., che doveva essere presentata entro il termine perentorio del 20 giugno, così come previsto dal citato Manuale delle Licenze (“Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale”) e come da uniforme giurisprudenza (cfr. Collegio di Garanzia, questa Sez., n. 57/2021, Sez. Un., n. 45/2018 e Consiglio di Stato, n. 9876/2022).

In particolare, con specifico riferimento ai vai motivi di ricorso, la Federazione eccepisce quanto segue.

i) Sulla presunta nullità notifica nota Co.Vi.So.C. 30.6.2023 con un diverso indirizzo PEC

Con riferimento alla “evidente nullità della notifica effettuata dalla Co.Vi.So.C." della nota prot. 1539/2023 del 30.06.2023 (pag. 12 del ricorso), la FIGC, a pag. 26 della sua memoria, evidenzia invece la regolarità della notifica come emerge per tabulas dalle ricevute di “accettazione” e di “consegna” della PEC che attestano l’avvenuta ricezione presso l’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it, risultante agli atti della FIGC come attivo e che ha generato delle ricevute.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna comunicazione formale del nuovo indirizzo PEC acrsiena1904@pec.it è stata fatta alla Co.Vi.So.C.

La Commissione ha notificato tutte le comunicazioni a sienanoahssd@legalmail.it., indirizzo PEC che ancora oggi è presente sul sito istituzionale del club (https://www.acrsiena1904.it/) alla sezione “Privacy Policy” tra i “contatti e recapiti”.

In ogni caso, la notifica ha comunque conseguito il proprio scopo, avendo la ricorrente, che ora si duole, comunque presentato tempestivo ricorso alla Co.Vi.So.C. entro il 5 luglio 2023.

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ii) Sulla presunta “ dispar it à di t r at t am ent o” r ispett o  al “ Calcio  Lecco 1912”

Con tale motivo il Siena si duole della disparità di trattamento con il Calcio Lecco 1912 s.r.l. in ordine all’applicazione del termine perentorio del 20 giugno 2023.

Di contro, sul punto la FIGC ribatte che alla ricorrente Siena non è stata concessa la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie C 2023/2024, non per una presunta e non dimostrata disparità di trattamento con Calcio Lecco 1912 s.r.l., ma in ragione del mancato rispetto, da parte del Siena, di alcuni dei “criteri legali ed economico finanziari” previsti dal Manuale delle Licenze e, precisamente, ben sette diverse violazioni., per avere omesso di presentare la prescritta documentazione

Invece, nel caso del Lecco si discuteva del presunto - e poi non confermato - mancato rispetto di “criteri infrastrutturali”.

Pertanto, la FIGC evidenzia che le due fattispecie (Siena e Lecco), erroneamente accomunate, in realtà attengano a profili profondamente diversi:

1) da un lato, l’assenza di requisiti economico - finanziari (Siena);

2) dall’altro, i requisiti infrastrutturali necessari ai fini della partecipazione al Campionato, ma inerenti esclusivamente all’impianto di gioco (Lecco).

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso “Lecco” non vi è stata alcuna “riapertura

- da parte della FIGC - dei termini per il deposito della documentazione necessaria al conseguimento della Licenza Nazionale 2023/2024”.

In sintesi, il Consiglio Federale della FIGC, in data 9 novembre 2023, adottava il “Sistema delle Licenze” per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A, nella consapevolezza che i Play Off del Campionato di Lega Pro, al termine dei quali veniva individuata la quarta società promossa al Campionato di Lega B, si sarebbero conclusi alla data dell’11 giugno 2023.

In ragione di tale certezza fattuale, il Sistema delle Licenze individuava per il possesso del “requisito infrastrutturale” relativo alla disponibilità del campo il meccanismo del doppio termine:

a) un primo termine, fissato alla data del 15 giugno 2023, e dunque a distanza di 4 giorni dalla conclusione dei Play Off, entro il quale dimostrare il possesso del requisito infrastrutturale;

b) un secondo termine, fissato al 20 giugno 2023, entro il quale “sanare” la mancanza del requisito di cui al termine del 15 giugno 2023, fermo restando l’applicazione della sanzione disciplinare dell’ “l’ammenda non inferiore a 20.000 €”.

Orbene, evidenzia la FIGC che la modifica del calendario di Lega Pro, avvenuta ad opera della stessa Lega Pro, con conseguente conclusione dei Play Off non più alla data dell’11 giugno 2023, ma alla data del 18 giugno 2023, ha modificato - esclusivamente per il Lecco che solo in data 18 giugno 2023 vinceva la finale contro il Foggia - il meccanismo del doppio termine (e relative date) individuato dal "Sistema delle Licenze”, con un’evidente violazione del principio di par condicio a scapito del Calcio Lecco 1912 s.r.l.

In altri termini, la FIGC rimarca che lo slittamento della conclusione dei Play Off dall’11 giugno al 18 giugno 2023 ha avuto quale conseguenza che il Lecco, società vincitrice di Play Off, non solo non ha potuto usufruire del primo termine, ma che l’arco temporale tra la vittoria dei Play Off e la dimostrazione del possesso del “requisito infrastrutturale” di cui al secondo termine, fissato al 20 giugno 2023, sia passato da 9 giorni a soli 2 giorni!

Il Lecco ha dimostrato il possesso del requisito infrastrutturale alla data del 23 giugno 2023 e, dunque, entro 3 giorni - ancor meno di 9 - dalla conclusione dei Play Off, fissata al 18 giugno 2023.

Ne consegue, ad avviso della FIGC, che:

a) nessuna analogia tra la fattispecie del Siena e quella del Lecco;

b) non c’ è stata una “riapertura dei termini” a favore del Lecco, come eccepito dalla ricorrente;

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iii) Omesso deposito della polizza fideiussoria a prima richiesta del Siena.

È del tutto inconferente (in quanto è inesistente alcun collegamento) lo svincolo di una precedente fideiussione (stagione 2022/2023) con il mancato deposito della garanzia a prima richiesta prescritta dal Manuale delle Licenze (stagione 2023/2024);

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iv) Omesso deposito  dell’autocertificazione  attestante  il  pagamento  dei  debiti  nei  confronti  della  FIGC.

Tale adempimento non è meramente formale, come sostenuto dal Siena, ma sostanziale, essendo espressamente previsto dal Titolo I, punto, I, lettera D, punto 5) del Sistema delle Licenze 2023/2024 proprio per consentire alla Co.Vi.So.C. di effettuare i relativi controlli;

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v) sull’omesso versamento  delle  ritenute I RPEF  e dei  contributi INPS,

Parte resistente eccepisce l’infondatezza delle relative censure della ricorrente, ribadendo la bontà dell’accertamento compiuto dalla CO.VI.SO.C. e sottolineando che la documentazione versata nel presente giudizio sia già stata ritenuta inidonea dalla Commissione stessa, tant’è che la ricorrente in questa sede allude ad una integrazione postuma, peraltro inammissibile, in quanto vietato dalle disposizioni del più volte richiamato Manuale delle Licenze;

vi) carenze documentali in ordine agli emolumenti ed ai compensi professionali assoggettati ad IVA.

Infine, la FIGC conferma le carenze documentali riferite in ordine agli emolumenti ed ai compensi professionali assoggettati ad IVA di alcuni dipendenti del Siena, come già accertato dalla CO.VI.SO.C., in quanto la documentazione presentata non è conforme alle prescrizioni previste del citato Manuale delle Licenze.

4. RICHIESTE DELLE PARTI

La società ricorrente, Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A, chiede, in accoglimento del presente ricorso, di annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati, siccome illegittimi nei termini dedotti.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio chiede dichiararsi il ricorso inammissibile e, comunque, infondato, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio, con vittoria di spese ed onorari.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

5. Preliminarmente, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla FIGC in quanto il gravame in esame non sarebbe stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (ricavabili dal Comunicato Ufficiale n. 204/A del 5 luglio 2023 inerente alle procedure per “l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024”) e individuabili in coloro che si avvantaggerebbero della mancata ammissione al Campionato di Lega Pro del Siena potendo essere ammessi a tale Campionato in sua sostituzione.

Orbene, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC è infondata e va rigettata.

Invero, a differenza del ricorso giurisdizionale al TAR ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui espressamente è previsto l’obbligo di notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, tale obbligo non si rinviene nel procedimento sportivo innanzi a questo Collegio.

Infatti, tale obbligo non risulta espressamente previsto:

né dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport” approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023;

né all’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche,

Infatti, all’art. 3, comma 1, si prevede che:

1.“Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato,  restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove”.

L’assenza di tale obbligo è confermata dai successivi commi 2 e 3, in cui si dispone che:

“Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell’art. 2 e comunque non oltre 24 ore.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo”.

6. Normativa di riferimento e competenza di questo Collegio.

Il complesso regolamentare cui si riferisce il ricorso n esame si rinviene nel Titolo IV) del Sistema delle Licenze Nazionali allegato al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 (non impugnato dalla parte ricorrente) che, al primo paragrafo, dispone:

“La CO.VI.SO.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 30 giugno 2023, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta”.

Invece, in caso di esito negativo dell’istruttoria in parola, si attiva un contraddittorio endoprocedimentale, il cui esito trova compimento nella deliberazione del Consiglio Federale che per l’anno in corso è stata resa nella seduta del 7 luglio 2023.

Invero, come previsto nel richiamato Sistema delle Licenze, “le Commissioni adite esprimono, entro il 6 luglio 2023, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 7 luglio 2023”. In conseguenza di tale deliberazione,  ove la società  interessata  non venga ammessa alla competizione, l’ultimo paragrafo dello stesso Titolo IV) prevede che “Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024, è consentito ricorso” al Collegio di Garanzia dello Sport, in particolare a questa Sezione competente ad esaminare le controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

7. Esito del giudizio

Esaminati i vari motivi di doglianza della ricorrente e le controdeduzioni della FIGC, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto per le seguenti motivazioni.

*******

7.1) Sulla presunta nullità notifica nota CO.VI.SO.C. 30.6.2023 con un diverso indirizzo PEC Il Siena si duole di non aver ricevuto tempestivamente la comunicazione negativa della CO.VI.SO.C., contenuta nella nota prot. 1539/2023 del 30.06.2023, in quanto non inviata al domicilio digitale su posta elettronica certificata acrsiena1904@pec.it, regolarmente in uso e risultante da visura camerale (indicata agli ispettori Co.Vi.So.C. in data 14.06.2023, come da verbale - doc. n. 5 bis).

Detta nota risulta inviata all’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it “tuttora presente sul sito istituzionale del Club unicamente in ragione di una mera svista, come attestato anche dal fatto che detta PEC è tutt’ora presente unicamente nella sezione “privacy e policy” e non anche nella sezione “contatti” ove, viceversa, sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (info@acrsiena1904.it e ufficiostampa@acrsiena1904.it) utilizzati dalla Società per interfacciarsi con gli addetti ai lavori e con i tifosi”.

Al riguardo, parte ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la notifica effettuata ad indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri, (anche) preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi nulla in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde (cfr. Corte Cass., Sez. VI, Ord. n. 24948/ 2021).

Sul punto, va richiamata l’ordinanza n. 6015/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della notifica, ad opera dell’Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA.

La Suprema Corte, nel richiamare le conclusioni rese dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha statuito che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto”.

La provenienza della e-mail da un indirizzo di posta diverso da quello indicato nei registri pubblici integra al più un profilo di irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214/2021).

Orbene, nel caso in esame, la presunta illegittimità della notifica della comunicazione negativa della CO.VI.SO.C., contenuta nella nota prot. n. 1539/2023 del 30.06.2023, è stata sanata dalla stessa ricorrente, avendo il Siena presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. entro il 5 luglio 2023.

In tal modo, il Siena ha esercitato pienamente il suo diritto di difesa, articolando nel ricorso tutte le eccezioni consentitele.

Ne consegue, quindi, che lo scopo della notifica, ossia di rendere edotto il Siena del parere negativo reso dalla Co.Vi.So.C., è stato raggiunto.

Considerato che non solo nei rapporti sportivi, ma anche in quelli istituzionali e verso terzi le società sportive sono tenute all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, il Collegio osserva che sul sito web della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A non compare il domicilio digitale su posta elettronica certificata acrsiena1904@pec.it, di cui alla visura camerale (doc. n. 5 bis), ma continua ad essere riportato solo l’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it nella sezione “privacy e policy”, mentre, nella sezione “contatti” , sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (info@acrsiena1904.it ufficiostampa@acrsiena1904.it).

Infine, si evidenzia che il sistema delle disposizioni in materia di rilascio delle Licenze non prevede l’istituto del silenzio assenso, atteso che la fase endoprocedimentale della CO.VI.SO.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prevedono l’emanazione di un formale parere positivo o negativo sull’accertamento del possesso dei requisiti economici - finanziari e tecnici, relativi alla disponibilità dello stadio da parte della società sportiva richiedente la Licenza per iscriversi al campionato di calcio della categoria di riferimento.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, non c’è stato alcun silenzio perché è stata emanata la nota prot. 1539/2023 del 30.06.2023 contenente la comunicazione negativa della Co.Vi.So.C. alla richiesta del Siena al rilascio della Licenza per l’iscrizione al campionato di Serie C, stagione 2023/2023, regolarmente notificata ad indirizzo PEC riferito alla società Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A, come emerge per tabulas dalle ricevute di “accettazione” e di “consegna” della PEC che attestano l’avvenuta ricezione presso l’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it risultante agli atti della FIGC e ancora attivo.

Ne consegue che tale motivo è infondato e va respinto.

7.2 Sulla presunta “disparità di trattamento” rispetto al “Calcio Lecco 1912 s.r.l.”

La ricorrente Siena si duole che la mancata concessione della Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie C 2023/2024, sia da imputare alla disparità di trattamento a favore del Calcio Lecco 1912 s.r.l.

Ciò in quanto, a differenza del Siena, è stato consentito al Calcio Lecco 1912 di presentare dopo il 20 giugno 2023 la documentazione integrativa atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024 e, quindi, con una evidente disparità di trattamento ed inosservanza del termine perentorio.

Di contro, la FIGC rimarca che le vicende relative al Siena e al Lecco sono completamente diverse tra loro.

Nel caso del Siena è stato accertato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari” previsti dal Manuale delle Licenze, ben sette diverse violazioni.

Nel caso del Lecco, invece, del presunto - e poi non confermato - mancato rispetto di “criteri infrastrutturali”.

Ne consegue come le fattispecie attengano a profili profondamente diversi:

1) da un lato, i requisiti economico - finanziari (Siena);

2) dall’altro,  i  requisiti  infrastrutturali  necessari  anch’essi  ai  fini  della  partecipazione  al Campionato, ma inerenti esclusivamente all’impianto di gioco (Lecco).

Al riguardo, parte resistente precisa, sia in memoria che in udienza, che nel caso Lecco non vi è stata alcuna “riapertura - da parte della FIGC - dei termini per il deposito della documentazione necessaria al conseguimento della Licenza Nazionale 2023/2024”.

Il Consiglio Federale della FIGC, in data 9 novembre 2023, adottava il “Sistema delle Licenze” per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato Ufficiale

n. 66/A, nella consapevolezza che i Play Off del Campionato di Lega Pro, al termine dei quali veniva individuata la quarta società promossa al Campionato di Lega B, si sarebbero conclusi alla data dell’11 giugno 2023.

Pertanto, ad avviso della FIGC, in ragione di tale certezza fattuale, il Sistema delle Licenze individuava per il possesso del “requisito infrastrutturale” relativo alla disponibilità del campo il meccanismo del doppio termine:

a) un primo termine, fissato alla data del 15 giugno 2023, e dunque a distanza di 4 giorni dalla conclusione dei Play Off, entro il quale dimostrare il possesso del requisito infrastrutturale;

b) un secondo termine, fissato al 20 giugno 2023, entro il quale “sanare” la mancanza del requisito di cui al termine del 15 giugno 2023, fermo restando l’applicazione della sanzione disciplinare dell’ “l’ammenda non inferiore a 20.000 €”.

Orbene, evidenzia la FIGC che la modifica del calendario di Lega Pro, avvenuta ad opera della stessa Lega Pro con conseguente conclusione dei Play Off non più alla data dell’11 giugno 2023 ma alla data del 18 giugno 2023, ha fatto venir meno esclusivamente per il Lecco, che solo in data 18 giugno 2023 vinceva contro il Foggia così guadagnandosi sul campo il titolo a partecipare alla Serie B - con un’evidente violazione del principio di par condicio - il meccanismo del doppio termine individuato dal "Sistema delle licenze”.

In altri termini lo slittamento della conclusione del Play Off dall’11 giugno al 18 giugno 2023 ha avuto quale conseguenza che il Lecco, società vincitrice di Play Off, non solo non ha potuto usufruire del primo termine, ma che l’arco temporale tra la vittoria dei Play Off e la dimostrazione del possesso del “requisito infrastrutturale” di cui al secondo termine fissato al 20 giugno sia passata da 9 giorni a soli 2 giorni!

Il Lecco ha dimostrato il possesso del requisito infrastrutturale alla data del 23 giugno 2023 e, dunque, entro 3 giorni - ancor meno di 9! - dalla conclusione dei Play Off fissata al 18 giugno 2023. Ne consegue che:

a) nessuna analogia vi è, pertanto, rispetto alla fattispecie di cui oggi è causa.

b) non c’ è stata una “riapertura dei termini”, come eccepito dalla ricorrente.

Orbene, nel caso del Siena non c’è stata la lamentata disparità di trattamento perché la CO.VI.SO.C., con nota prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, si era espressa negativamente in merito alla carenza di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento, da parte del Siena, della Licenza Nazionale 2023/2024, non più sanabile.

Infatti, detto organismo ha accertato che, al 20 giugno 2023, il Siena non ha assolto i seguenti adempimenti non sanabili:

deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022;

 versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per la mensilità di ottobre 2021 e per le mensilità del periodo gennaio-aprile 2023;

versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022. Tale mancato adempimento è dovuto al ritardo nel versamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione di cui all’art. 1 comma 160 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, effettuato in data 5 gennaio 2023, quindi oltre il termine decadenziale del 29 dicembre 2022 previsto dalla citata normativa al fine di considerare tempestivi tali adempimenti;

versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023.

La Società, inoltre, non ha fornito completa evidenza documentale circa:

il pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023;

il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità del periodo luglio 2022-maggio 2023, al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell’evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa”.

Documentazione che non poteva essere integrata nel successivo ricorso del Siena alla CO.VI.SO.C. per i requisiti economici – finanziari, come espressamente previsto dal Manuale delle Licenze, a differenza, invece, del ricorso avverso alla Commissione Impianti per l’idoneità e disponibilità dello stadio dove giocare le partite di campionato.

Pertanto, anche tale motivo è infondato e va rigettato.

7.3) Mancato e tempestivo deposito della polizza fideiussoria a prima richiesta

La società ricorrente evidenzia che, nell’anno 2022, la stessa Società ricorrente- su richiesta della CO.VI.SO.C. - provvedeva a depositare una garanzia a prima richiesta di importo pari ad € 350.000,00, finalizzata a garantire la copertura finanziaria del monte ingaggi della Società per la stagione sportiva 2022/2023, fino ad un valore pari ad € 1.000.000,00.

Sempre nel corso della medesima annualità, la ricorrente provvedeva altresì - anche in questo caso su richiesta della CO.VI.SO.C. - a depositare un’ulteriore garanzia a prima richiesta dell’importo di € 730.000,00, volta a garantire la copertura finanziaria del medesimo monte ingaggi relativo alla stagione sportiva 2022/2023, nella parte eccedente al valore di € 1.000.000,00 oggetto della prima garanzia.

A fronte del progressivo pagamento degli emolumenti afferenti al monte ingaggi - e, segnatamente, in considerazione dell’intervenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati sino al mese di febbraio 2023 compreso - con apposita PEC dell’11 aprile 2023 la Società chiedeva alla Co.Vi.So.C. di poter procedere allo svincolo della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 730.000,00 (cfr. doc. n. 6).

Tale missiva, tuttavia, restava priva di qualsivoglia riscontro.

La Società, dunque, ribadiva la propria richiesta con tre ulteriori note a mezzo PEC (cfr., doc. n. 7), anch’esse rimaste del tutto prive di riscontro.

Di contro, la FIGC evidenzia che non vi è - né vi potrebbe essere - alcun collegamento tra la richiesta di svincolo di fondi impegnati dalla società per altri motivi e il pagamento della fideiussione di 350.000 euro ai fini della partecipazione al Campionato di competenza.

A tal fine, richiama il “parere contrario” adottato dalla CO.VI.SO.C. in data 6 luglio 2023, dove si legge: “tale circostanza, tuttavia, appare sostanzialmente irrilevante ai fini dell’adempimento prescritto e non sembra rendere come tale inesigibile la condotta positiva che avrebbe dovuto essere adottata da parte della Società”.

Orbene, è un dato oggettivo incontestato ed incrostabile che il Siena ha omesso il deposito di tale garanzia, così violando il Manuale delle Licenze.

Il Collegio rammenta che la fideiussione assicurativa a prima richiesta è una tipologia di polizza fideiussoria caratterizzata dalla possibilità, da parte del beneficiario, di ottenere immediatamente il rimborso spettante nel caso in cui il soggetto debitore risulti inadempiente.

Il fideiussore, sia esso agenzia assicurativa oppure ente bancario, con la stipula della fideiussione a prima richiesta si impegna a garantire la copertura della somma predefinita.

La finalità di tale tipologia di fideiussione assicurativa a prima richiesta è garantire un immediato risarcimento al beneficiario della polizza.

Tale tipo di polizza (a prima richiesta) avviene sulla base della comunicazione (richiesta) del creditore a seguito del venir meno degli impegni assunti dal debitore, ovviando ai tempi per la definizione di eventuali contenziosi.

In tal modo, il creditore viene totalmente garantito, atteso che il fideiussore non può opporre alcuna eccezione sulla regolarità o validità del rimborso pattuito, ma deve immediatamente procedere al pagamento.

Orbene, non si comprende il collegamento tra precedenti polizze e quella richiesta per la Licenza ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024.

Per l’assenza di polizze e di ricevute di pagamento, non prodotte dal Siena, non si comprende quale è l’importo del premio pagato o da pagare per attivare tali polizze.

Inoltre, analizzando la documentazione, il Collegio rimarca che:

a) la nota del Siena senza protocollo dell’11.4.2023, avente ad oggetto richiesta restituzione proporzionale fidejussione di € 730.000,00 (doc.6), risulta indirizzata alla PEC della CO.VI.SO.C, e per conoscenza alla PEC della Lega Pro, laddove il beneficiario è la Lega Pro e non certo la CO.VI.SO.C.;

b) la ricorrente Siena non deposita la ricevuta di accettazione e consegna delle due PEC a conferma e prova dell’effettivo inoltro della nota inviata senza protocollo dell’11.4.2023.

Circa i successivi solleciti, il Collegio evidenzia che parte ricorrente ha depositato i seguenti messaggi di posta certificata indirizzati alla CO.VI.SO.C:

c) messaggio PEC del 27.6.2023, avente ad oggetto: indicatore di liquidità al 31.3.2023 (doc.7);

d) messaggio PEC del 26.6.2023, avente ad oggetto: sollecito riscontro nostre missive del 12 giugno prot 1078/2023 e del 21 giugno prot. 1136/2023;

e) messaggio PEC del 21.6.2023. avente ad oggetto: operazione di ricapitalizzazione nel bilancio intermedio al 31 marzo 2023 richiesta informazioni,

senza allegare né il testo di tali note e né le ricevute di accettazione e consegna di tali PEC. L’adempimento in esame non è meramente formale, ma sostanziale, essendo espressamente previsto dal Titolo I, punto, I, lettera D, punto 5) del Sistema delle Licenze 2023/2024 proprio per consentire alla CO.VI.SO.C. di effettuare i relativi controlli.

Né tantomeno il richiamato Manuale prevede espressamente una possibilità di svincolo anche perché ogni polizza ha una sua precisa ed autonoma validità temporale volta a tutelare non il debitore (Siena), ma il creditore (Lega Pro): nel caso in esame, il conseguimento della Licenza per partecipare al campionato di Serie C, stagione 2023/2024.

Ne consegue che anche tale motivo è infondato e va respinto.

7.4) Mancato deposito autocertificazione del Siena sui debiti verso FIGC ed altri

Circa il mancato deposito entro il 20 giugno 2023 dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, il Siena sostiene che tale carenza rivesta  carattere meramente formale e  sia inidonea a porre in dubbio la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento della Licenza Nazionale valida per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2023/2024.

Di contro, la FIGC ribatte che non si tratta di un inadempimento di “carattere meramente formale”,

in quanto, come rilevato dalla CO.VI.SO.C., “l’omesso deposito dell’autocertificazione impedisce

- o, comunque, rende maggiormente gravosa - l’attività di controllo da parte della Commissione circa l’avvenuto “pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC”.

In  altri  termini  l’omesso  adempimento,  che  la  ricorrente  strumentalmente  ritiene  di  poter derubricare a mero formalismo, “rende difficile appurare con immediatezza l'esistenza delle specifiche pendenze debitorie in capo alla Società”.

Invero, osserva il Collegio, quanto sostenuto da parte ricorrente è confutato dal Titolo I, punto, I, lettera D, punto 5) del Sistema delle Licenze 2023/2024, in cui viene stabilito che la società deve “assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC (...) depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento”.

Ne consegue che le società di calcio hanno l’obbligo sia di” assolvere il pagamento” dei richiamati debiti, ma anche di depositare “una autocertificazione (...) attestante detto adempimento”.

In altri termini, tra gli adempimenti che devono essere posti in essere dalle società “entro il termine perentorio del 20 giugno 2023”, è esplicitamente previsto il deposito, “presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (di) una autocertificazione” che attesti il pagamento dei “debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC”.

Poiché il Siena non ha depositato l“Autocertificazione”, ha violato il citato Manuale delle Licenze. Al riguardo, il Collegio fa presente che, In data 15 settembre 2020, è entrato definitivamente in vigore il decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come “Decreto Semplificazioni”).

L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio, Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive, etc.)

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso, in seno allo stesso art. 2, è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Tale autocertificazione è necessaria proprio per consentire alla CO.VI.SO.C. di effettuare con immediatezza i controlli di cui al D.P.R. n. 455/2000 che prevede, in caso di dichiarazioni false e mendaci, non solo la denunzia alla Procura della Repubblica per falso ideologico, ma anche l’immediata perdita del beneficio che il dichiarante intende conseguire  con l’autocertificazione/autodichiarazione.

Poiché il deposito della “autocertificazione” è uno degli adempimenti la cui mancata ottemperanza determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2023/2024, ne consegue che anche tale motivo è infondato e va respinto.

7.5 Sull’omesso versamento delle ritenute IRPEF

Il Siena ritiene che siano infondati i rilievi concernenti il presunto omesso versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di ottobre 2021, al periodo novembre 2021 - agosto 2022 ed al periodo gennaio - aprile 2023.

Contrariamente a quanto evidenziato nei provvedimenti impugnati, infatti, il Siena risulta in regola per quanto attiene al versamento delle predette ritenute Irpef, come attestato dalla documentazione già allegata alla domanda di partecipazione al Campionato di Serie C, costituita dalle quietanze di pagamento relative ai suddetti periodi (cfr. docc. nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13).

Di contro, la FIGC eccepisce l’infondatezza delle relative censure della ricorrente, ribadendo la bontà dell’accertamento compiuto dalla CO.VI.SO.C. e sottolineando come la documentazione versata nel presente giudizio sia già stata ritenuta inidonea dalla Commissione stessa, tant’è che la ricorrente, in questa sede, allude ad una integrazione postuma, peraltro inammissibile, in quanto vietata dalle disposizioni del più volte richiamato Manuale delle Licenze.

Al riguardo, il Collegio osserva che parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione (cfr., docc. nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13):

a) determinazione dei versamenti rateali riferiti all’IRPEF anno 2021;

b) quietanze rate IRPEF n. 7, n. 6, n. 5, n. 4, n. 3, n. 2 e n. 1;

quali versamenti delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

La CO.VI.SO:C. ha evidenziato che tale mancato adempimento è dovuto al ritardo nel versamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione, di cui all’art. 1, comma 160, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, effettuato in data 5 gennaio 2023, quindi oltre il termine decadenziale del 29 dicembre 2022 previsto dalla citata normativa al fine di considerare tempestivi tali adempimenti. Ora, per dirimere ogni e qualsiasi dubbio, il Siena avrebbe dovuto produrre l’attestazione sui carichi pendenti a fini fiscali rilasciati dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siena da cui poter evincere che non sussistono debiti fiscali a carico del Siena.

Pertanto, stante tale carenza documentale in atti, anche tale motivo è infondato e va respinto.

7.6 Sull’omesso versamento contributi INPS

Per quanto attiene al presunto omesso versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti per le mensilità gennaio 2022 - maggio 2023, la società ricorrente evidenzia la regolarità del versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti corrisposti ai tesserati, ai dipendenti, ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali nelle predette mensilità (cfr., doc n. 14).

Di contro, la FIGC eccepisce che il modello di pagamento F24 si riferisca solo al 2023.

Al riguardo, il Collegio osserva che la ricorrente Siena non ha fornito la documentazione relativa al versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022 - aprile 2023.

Ora, per dirimere ogni e qualsiasi dubbio, il Siena avrebbe dovuto produrre la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS di Siena.

Pertanto, stante tale carenza documentale in atti, anche tale motivo è infondato e va respinto.

7.7. Sui pagamenti in favore del tesserato Tommaso Bianchi ed i compensi professionali assoggettati ad IVA

Sul punto in esame parte ricorrente eccepisce che non sussiste alcun inadempimento di carattere sostanziale addebitabile alla Società.

A tal fine, deposita di nuovo la documentazione già depositata entro il 20.06 u.s., e precisando che:

a) il pagamento in favore del tesserato Bianchi dovrà essere effettuato entro la data del 2.08.2023, in ragione della postergazione della busta paga d’interesse;

b) i pagamenti in favore del Medico Responsabile Sanitario e del Responsabile Ufficio Stampa sono stati regolarmente effettuati (cfr., doc nn. 15 e 16);

c) quanto agli ulteriori professionisti che svolgono la propria attività in favore della Società, Robur Siena è pervenuta ad un accordo bonario con questi ultimi, dal quale emerge che la medesima Società ha regolato ogni sua posizione debitoria nei confronti dei predetti soggetti (cfr., doc. n. 17).

Di contro, la FIGC si riporta al contenuto della nota n. 1593/2023 del 6 luglio 2023 con cui la CO.VI.SO.C., nell’esprimere parere negativo sul ricorso del Siena, ha evidenziato che:

Infine, in merito alle contestazioni relative alle carenze documentali riguardanti il pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi e del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti ad alcune delle figure professionali previste dal Manuale delle Licenze Nazionali, la CO.VI.SO.C. rileva che ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, la Società ha depositato documentazione parziale ed incompleta che risulta difficilmente riconducibile ad unità ed insufficiente ad accertare l’effettivo assolvimento dei suddetti pagamenti. Una condotta del tutto analoga è stata adottata dalla Società anche in sede di presentazione di ricorso di talché, allo stato, non è in alcun modo possibile confermare l’avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento suindicati.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che i docc. nn.15 e 16 sono semplici distinte di bonifici del responsabile sanitario Andrea Causarano (doc. n. 15) e Bianchi Sugarelli Andrea (doc. n.16), che fanno riferimento a generiche fatture senza permettere di verificare quali pagamenti siano stati posti in essere né a quali periodi siano eventualmente riferiti.

Per cui, in assenza di altri riscontri oggettivi, tale documentazione appare inidonea a dimostrare l’avvenuto pagamento a favore di tesserati del Siena. Inoltre, non appare giustificabile l’asserita, ma non provata “postergazione della busta paga d’interesse” del Bianchi.

Invero, anche nel caso di un eventuale accordo per tale postergazione, detto accordo sarebbe violativo del Sistema delle Licenze Nazionali in quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel più volte richiamato Sistema delle Licenze.

Da ultimo, parte ricorrente allega una scrittura privata con contestuale dichiarazione liberatoria a firma di Fabio Casasoli, datata 13 giugno 2023.

A parte la genericità del testo e l’assenza di riscontri oggettivi, accedendo al sito del Siena calcio (https://www.acrsiena1904.it/societa) risulta che il sig. Fabio Casasoli è nell’organigramma del Siena con la funzione di responsabile amministrazione finanza e controllo.

Anche tale accordo, laddove realmente esistente e sottoscritto da tutti i soggetti interessati, non sarebbe comunque sufficiente a superare la contestata violazione del Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto non previsto dallo stesso Sistema.

Ne consegue che tale documentazione è incompleta e carente al fine di dimostrare gli avvenuti pagamenti.

Pertanto, anche questo motivo è infondato e va respinto.

Rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

La particolarità e la complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso in data 17 luglio 2023.

Il Presidente e Relatore

F.to Tammaro Maiello

Depositato in Roma, in data 20 luglio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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