CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41 del 09/05/2023 – S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. / S.S.D. L84 s.r.l. / Lucas Defreitas Siqueira / FIGC / Divisione Calcio a Cinque / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 41

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente e Relatore Giuseppe Andreotta

Marcello de Luca Tamajo Tommaso Edoardo Frosini Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2023, presentato, in data 15 febbraio 2023, dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

contro

la S.S.D. L84 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Jennyfer Bevilacqua,

e contro

il sig. Lucas Defreitas Siqueira, non costituito in giudizio,

nonché contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa  dall’avv. Giancarlo Viglione,

e

la Divisione Calcio a Cinque, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casarola, prof. Enrico Lubrano e prof. Filippo Lubrano,

con notifica effettuata anche

alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,

e

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o la riforma

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 113/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 gennaio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della medesima istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 30 novembre 2022.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 5 aprile 2023, i difensori della parte ricorrente - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. - avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo; l’avv. Filippo Lubrano, per la resistente Divisione Calcio a 5; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Jennyfer Bevilacqua, per la resistente A.S.D. L84 S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e relatore, avv. prof. Vito Branca.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 15 febbraio 2023, la SSD Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. (d’ora in poi, anche solo il Petrarca) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 113/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 gennaio 2023, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla predetta Società avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della odierna istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 30 novembre 2022, valevole per la Coppa della Divisione Nazionale di Calcio a Cinque s.s. 2022/2023, con conseguente applicazione, a carico della compagine ospitante, della punizione della perdita della partita de qua con il punteggio di 0-6.

Detto ricorso si fondava sulla asserita condizione di “non formato in Italia” del calciatore sig. Lucas Defreitas Siqueira e, più in particolare, sull’avere la SSD L84 s.r.l. indebitamente schierato un numero di calciatori “formati in Italia” inferiore di una unità (sei) a quello minimo (sette), stabilito dai Comunicati Ufficiali della Divisione Calcio a 5 n. 1 del 19 luglio 2022 e n. 14 del 12 agosto 2022. Risulta dagli atti, inoltre, che detto calciatore era stato già in precedenza sanzionato dalla Procura Federale, patteggiando una sanzione per la dichiarazione mendace circa il possesso dei requisiti per il riconoscimento della “formazione in Italia”.

1.1 Il Giudice Sportivo adito, con provvedimento assunto nella seduta del 2 dicembre 2022, disponeva il rinvio al TFN FIGC - Sezione Tesseramenti - in ordine alla questione relativa alla regolarità del tesseramento e dello status del predetto calciatore. La Sez. specializzata così si pronunciava: «Questa originaria irregolarità di tesseramento e di status, come già evidenziato risalente al maggio 2017 all’atto del primo tesseramento in Italia del Defreitas per la società Aosta Calcio a 5, non può evidentemente - per quanto sopra analiticamente esposto - non riversare i propri effetti invalidanti, travolgendolo, anche sul successivo tesseramento del calciatore in questione con la società ASD L84, la cui valutazione di regolarità è stata rimessa a questa Sezione Tesseramenti del TFN dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 e in ordine alla quale questo

Giudice non può che sancirne la irregolarità. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84. Manda all'Ufficio Tesseramento per gli adempimenti conseguenti».

2. Riassunto il procedimento dinanzi a sé, il Giudice Sportivo, rilevato che, sulla scorta di tale pronuncia, l’Ufficio Tesseramenti Federale, con comunicazione del 30 dicembre 2022, aveva richiesto alla Divisione Calcio a Cinque di disporre la revoca ex art 42 NOIF del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas e, conseguentemente, nella medesima giornata, la Divisione aveva provveduto in tal senso, ha rilevato quanto segue: «ai sensi dell'art. 42 delle N.O.I.F. la dichiarazione di invalidità del trasferimento del calciatore sig. Defreitas Siqueira Lucas … non ha comportato una nullità con effetti retroattivi del relativo tesseramento, tale da travolgere oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si fosse verificato, bensì con efficacia a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui è pervenuta alla società la comunicazione del provvedimento. Considerato, altresì, che in tema di applicazione della sanzione della perdita della gara disposta dal primo comma dell'art. 10 del C.G.S. la più recente giurisprudenza sportiva ha precisato che la sanzione della perdita della gara è l'effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 C a S.), anche dell'esplicito elemento dell'attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara" (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - Prima Sezione - Decisione n. 37 Anno 2022). Che dagli atti del procedimento è emerso che, antecedentemente alla sopra richiamata pronuncia della Se zione Tesseramenti, la Società L84 non risulta aver commesso alcuna violazione di norme in materia di tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, essendo stata prosciolta dalla Corte Federale d'Appello da qualsiasi imputazione disciplinare, non potendo certo farsi ricadere a carico della medesima Società eventuali irregolarità commesse in precedenza dalla Società Aosta Calcio a 5, e che pertanto nessuna violazione di norme può ad essa essere ascritta a carico della L84 per avere schierato in campo il calciatore sopra nominato; P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. 317 del 02/12/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro L84 - PETRARCA CALCIO A CINQUE 8-3 …».

2.2 La Corte Sportiva di Appello, con la decisione impugnata in questa sede, respingeva il gravame proposto dal Petrarca, ribadendo che «…se è vero che il T.F.N. ha ritenuto viziato ab origine il tesseramento in Italia del Defreitas (cioè sin dal tesseramento in favore dell'Aosta C5 per mancanza del transfert internazionale), «con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di  "formato  in  Italia"»,  tale decisione ha comportato la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società L84: revoca che, in quanto adottata non già "per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3" N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima "ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomanndata con avviso di ricevimento". Né può validamente sostenersi, come sembra addurre la reclamante, un'artificiosa separazione ed indipendenza dello status del calciatore dalla sua posizione di tesseramento. È sin troppo evidente, infatti, che un calciatore può assumere un determinato status (o qualifica che dir si voglia) solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma ovviamente con la medesima decorrenza. Neppure osta, alla decisione correttamente assunta dal Giudice Sportivo, la previsione contenuta nel C.U. n. 1 stagione sportiva 2022/2023 della Divisione Calcio a Cinque, nella parte in cui prevede (pag. 6, lett. "e", punto "a") che, per giocatori "formati", si intendono coloro che "abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017", nella misura in cui gli effetti della revoca comunque si sarebbero verificati successivamente a tale data. Infine, non può sottacersi che, indipendentemente dalla vexata quaestio circa la necessaria sussistenza della responsabilità disciplinare della società, in funzione dell'applicazione della sanzione della perdita della gara, a tutela del generale principio dell'affidamento (espressamente invocato dalla difesa della resistente) e della certezza delle situazioni giuridiche, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare ripetutamente, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni (quali, ad es., lo status di "formato"), nei tabulati calciatori delle società curati dalla

L.N.D. o dalle Divisioni, con la conseguenza che solo da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un'esigenza di funzionalità dell'intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr., per tutte, da ultime, decisioni n. 112/CSA/2022-2023 e n. 259/CSA/2021-2022). Principio che, per vero, sembra ispirare la stessa disposizione di cui all'art. 42 N.O.I.F. laddove prevede appunto, in linea generale, l'efficacia ex nunc della revoca del tesseramento …».

3. Il Petrarca ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia, deducendo i seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di calciatori "formati in italia"… - Totale discrasia ed inaccettabile contrasto delle decisioni, assunte, nell'occasione, dalla Corte  Sportiva d'Appello nazionale e, precedentemente, dal giudice sportivo, rispetto alla pronuncia della sezione specializzata del Tribunale Federale Nazionale”

Partendo dal presupposto per cui il settimo calciatore, Lucas Defreitas Siqueira, indicato nella lista per la gara per cui è causa dalla L84, non poteva (e non può) essere considerato tale, non possedendo i requisiti all'uopo richiesti, la ricorrente lamenta l’antitesi tra l’accertamento del TFN

- Sez. Tesseramenti - e le conclusioni a cui sono giunti i giudici federali con le decisioni impugnate.

II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F. - non applicabilità della prefata disposizione alla condizione (o status) di "formato in Italia" del calciatore sig. Lucas Defreitas Siqueira - Del pari, non invocabilita', nel caso di specie, del principio di affidamento o di buona fede, da parte della A.S.D. L84 s.r.l.”

La ricorrente sostiene, in sintesi, contestando la decisione della CSA sul punto, che tesseramento e status di "formato" sono due cose distinte: vi è l'irregolarità del tesseramento, per la quale potrebbe anche operare la disposizione di cui all'art. 42 delle NOIF (problematica, a suo dire, non determinante); e vi è, poi, l'irregolarità dello status, sancita dal TFN, mediante decisione ormai definitiva, in quanto non impugnata, con effetti invalidanti anche sulla partecipazione del calciatore de quo a gare nelle fila della A.S.D. L84 s.r.l. Non esisterebbe, dunque, nelle NOIF, la revoca della condizione di "formato”, esistendo uno status regolare ed uno status irregolare. E quello del calciatore che qui ci occupa sarebbe irregolare, come affermato dal TFN.

Né, parimenti, potrebbe escludersi la responsabilità disciplinare della Società avversaria, atteso che la presenza, nel tabulato della A.S.D. L84 s.r.1., della voce di "formato in Italia", accanto al nominativo del giocatore, non garantiva, in senso assoluto, l’effettivo possesso degli occorrenti requisiti, soprattutto allorché la Società di appartenenza, dopo l’antecedente procedimento disciplinare che aveva portato alla concordata sanzione nei confronti dell'indagato giocatore, era perfettamente al corrente della accertata assenza, in capo a quest'ultimo, della condizione di “formato”, al di là ed a prescindere dalla non ancora intervenuta correzione nel sistema telematico.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC. La difesa della Federazione ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che la revoca del tesseramento del Siqueira veniva correttamente disposta dalla Divisione Calcio a Cinque alla luce della decisione del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti del 29 dicembre 2022, con la quale “dichiara(va) la irregolarità del trasferimento del calciatore DEFREITAS SIQUEIRA Lucas”. Ed allora, nel caso di specie troverebbe applicazione il primo capoverso della riportata lett. a), comma 1, dell’art. 42 delle NOIF, secondo il quale “il tesseramento può essere revocato (...) a) per invalidità o per illegittimità”. Emergerebbe, dunque, in modo evidente che - sempre secondo quanto disposto dalla stessa lett. a) - “la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento”. Ed allora, secondo la Federazione, nel caso di specie, poiché perveniva alla società “la comunicazione del provvedimento” in data 30 dicembre 2022, la revoca del provvedimento aveva effetto dal successivo 4 gennaio 2023, ovvero “dal quinto giorno successivo alla data della comunicazione” medesima.

4.1       Si è costituita in giudizio la Divisione Calcio a 5, concludendo per la improcedibilità del ricorso (in quanto l’art. 30 dello Statuto FIGC esclude la competenza del Collegio sulle questioni relative all’omologazione delle gare interne alla FIGC; nonché in quanto l’attività posta in essere dalla CSA e dal Giudice Sportivo costituisce esercizio della c.d. discrezionalità tecnica e, quindi, contestabile solo per manifesta irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto, anche in considerazione del principio di “sacralità del risultato sportivo”) ed in ogni caso per la sua infondatezza. Nel merito, la Divisione ha anch’essa ribadito la assenza di vizi nella decisione impugnata, che ha correttamente applicato l’art. 42, lett. a, delle NOIF.

4.2 Si è costituita in giudizio la L84, contestando anch’essa la ricostruzione in diritto  della ricorrente e concludendo per l’inammissibilità/rigetto del ricorso.

All’udienza del 5 aprile 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni; la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, e come tale deve essere respinto, in quanto le censure che la ricorrente muove alla decisione della CSA gravata sono prive di pregio e la loro disamina nel merito appare maggiormente idonea a fare chiarezza in ordine alla questione controversa, potendo, dunque, prescindersi dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della Divisione Calcio a 5, sulle quali, tuttavia, si tornerà infra al solo fine di soddisfare, al contempo, anche quelle esigenze di nomofilachia che la resistente medesima riconosce a questo Collegio di Garanzia dello Sport.

I. Come cennato, il ricorso è imperniato sia sulla asserita contraddittorietà tra l’accertamento del TFN - Sez. Tesseramenti - e le conclusioni a cui sono giunti i giudici federali con le decisioni impugnate, sia sulla corretta interpretazione dell’art. 42, comma 1, lett. a), NOIF.

Detto articolo delle Norme Organizzative della FIGC contempla la “Revoca del tesseramento”, da parte dello stesso ufficio che lo ha effettuato, in varie ipotesi: “a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”. Il richiamato art. 40, commi 1, 2 e 3, delle NOIF, così, inoltre, dispone: “1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell’albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. […] 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici. 3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice”.

Le disposizioni citate individuano dunque, puntualmente, in quali casi possa essere disposta la summenzionata revoca nei confronti di un tesserato e individuano con chiarezza la decorrenza dell’efficacia della revoca stessa.

In claris non fit interpretatio: la lettera a) del comma 1 dispone che, nei casi di invalidità o illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento; nei casi, invece,  di revoca per violazione delle citate disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 40 NOIF, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento.

L’odierna ricorrente ritiene dubbia (o meglio, contesta) l’ipotesi di revoca con effetti ex nunc, atteso che il TFN - Sez. Tesseramenti - ha dichiarato il tesseramento del Siqueira ab initio irregolare. Tuttavia, è d’uopo osservare come la revoca del tesseramento del calciatore in parola è stata correttamente disposta dalla Divisione Calcio a Cinque alla luce della decisione del Tribunale del 29 dicembre 2022, con la quale si dichiarava la “irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84”. Ed allora, nel caso di specie trova applicazione il primo capoverso della riportata lett. a), comma 1, dell’art. 42 delle NOIF, con ciò escludendosi l’efficacia retroattiva di detta revoca, che ha cominciato a spiegare i suoi effetti solamente il quinto giorno successivo alla comunicazione alla società resistente, da parte della Divisione Calcio a 5. Del resto, la decisione del TFN non lascia spazio ad alcuna differente interpretazione poiché dichiara il tesseramento “irregolare”, non “nullo”, e non prevede alcun effetto retroattivo di tale irregolarità.

Pertanto, nessuna antitesi con l’accertamento della Sezione Tesseramenti può essere affermata, atteso che sia il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che la Corte Sportiva di Appello FIGC hanno correttamente applicato l’art. 42, c. 1, lettera a), NOIF e fatto decorrere la revoca del tesseramento del Calciatore dal quinto giorno successivo al provvedimento del 30 dicembre 2022, dichiarando, conseguentemente, in posizione regolare il Defreitas nella gara del 30 novembre 2022.

II. Sostiene la ricorrente, come cennato, che la accertata irregolarità dello status di  "formato” sancita dal TFN, mediante decisione ormai definitiva, avrebbe effetti invalidanti anche sulla partecipazione del calciatore de quo alle gare nelle fila della L84.

Tale lettura è errata negli effetti a cui vorrebbe giungere il Petrarca per sancire la irregolarità della gara per cui è causa. Invero, lo status di formato costituisce un elemento interno riferito al quomodo del tesseramento in base alla presenza o meno di alcune caratteristiche individuate espressamente dalla Divisione Calcio a 5 (nella specie, dal C.U. n. 14/2022 inerente al Regolamento Coppa Divisione, stagione 2022-2023); tuttavia, se il tesseramento era legittimo al momento della gara, essendo stato revocato successivamente e non retroattivamente, anche il profilo interno allo stesso (status di formato) era legittimo al momento della gara. Correttamente, dunque, la CSA ha rilevato che un calciatore può assumere un determinato status solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma, ovviamente, con la medesima decorrenza.

III. È senza dubbio da rigettare, altresì, la addotta insussistenza di una relazione tra l’assenza di responsabilità disciplinare della L84 e l’impossibilità di comminare alla stessa la sconfitta a tavolino della gara.

Ebbene, prendendo atto che il predetto procedimento disciplinare (n. 724 PF 2020-2021) ai danni del calciatore si è concluso per il calciatore con un patteggiamento senza incolpazione, ai sensi dell’art. 126 CGS FIGC, e che la L84 ed i dirigenti sono stati prosciolti con decisione n. 0036/TFNSD-2021-2022 e con decisione n. CFA/036/2021-2022, ove è stato escluso ogni addebito nei confronti della L84 in ordine al tesseramento del calciatore, deve ribadirsi in questa sede quanto segue.

L’art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia FIGC prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio di 0- 3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe.

La disposizione prevede espressamente  che la  sanzione  consegua ad uno  specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, circostanza che impedisce alla decisione del Tribunale Federale Nazionale/Sezione Tesseramenti, dichiarativa dell’invalidità del trasferimento del calciatore per cui è causa, di costituire causa pregiudiziale ai fini dell’accertamento dell’illecito e della sanzione di cui si fa questione.

Da un punto di vista generale, «la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 c.g.s.), anche dell’esplicito elemento dell’attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara. La controversia in ordine alla validità del trasferimento può, dunque, acquistare diretta rilevanza quale causa pregiudiziale rispetto al diverso giudizio in cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall’invalidità del trasferimento» (così, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2022).

Nel caso di specie, come risulta incontestato dagli atti, l’unica società responsabile dell’irregolarità del tesseramento del Defreitas è la società Aosta C5, soggetto terzo rispetto alle due società oggi in giudizio, essendo stato accertato in altro precedente procedimento disciplinare che la L84 è estranea al procedimento di tesseramento del calciatore, avendolo tesserato ben due stagioni dopo il primo tesseramento in Italia attraverso il c.d. “aggiornamento di posizione” con il sistema AS 400 della FIGC.

Da quanto sopra argomentato ne deriva il rigetto del ricorso.

IV. Il Collegio ritiene di doversi, comunque, soffermare sulle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dalla difesa della Divisione Calcio a 5, in un’ottica puramente descrittiva della loro infondatezza ed al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo (invero, inesistente) sulle questioni che a tal proposito vengono in rilievo.

Un primo ordine di censure attiene alla eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto l’art. 30, c. 3, dello Statuto FIGC esclude la competenza del Collegio di Garanzia sulle questioni relative all’omologazione delle gare interne alla FIGC.

La questione è già stata recentemente affrontata ex professo da questa Sezione (decisione n. 11/2023) ed è fondamentale anche in questa sede ribadire che la disposizione endofederale della FIGC non può superare la disciplina dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, attesa la prevalenza della stessa sui diversi Statuti e Regolamenti di Giustizia adottati dalle Federazioni, non essedo possibile dubitare, infatti, come l’ambito della giurisdizione, desumibile dalla lettura della norma appena           citata,            preveda che tutte le    decisioni non  altrimenti impugnabili          nell’ambito dell’ordinamento federale, emesse dai relativi Organi di giustizia, sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport (in argomento Collegio di Garanzia, decisioni n. 20/2020 e n. 35/2017). Nell’occasione il Collegio, su fattispecie analoga alla presente, ha osservato che «Diversamente opinando, si verrebbe a creare un inammissibile vuoto di tutela avverso delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela su tre gradi di giudizio, il terzo dei quali rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato, in questo caso, a valutare la corretta applicazione dei principi di diritto in materia di esecuzione delle sanzioni avverso la regolarità della gara (per posizione irregolare di un calciatore che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte); nella specie, dunque, l’eventuale  sanzione  della  perdita  della  gara  e  la  conseguente  omologazione  è  un  effetto normativamente previsto conseguente alla violazione delle norme, su cui il Collegio è certamente competente, poste a presidio del principio della regolarità delle competizioni sportive. […] la omologazione della gara diventa una contestazione c.d. a cascata o ad effetto domino perché derivante dalla violazione di un principio diverso (che costituisce il petitum processuale nel caso di scrutinio), che concerne la inesatta esecuzione di una sanzione già irrogata, la quale si pone come antecedente logico al risultato sportivo di poi omologato. […] La questione interpretativa deve, pertanto, essere risolta nel senso della piena giustiziabilità dinanzi al Collegio di Garanzia delle controversie relative ad omologazioni di risultati sportivi (nella specie viziate da inesatte esecuzioni di sanzioni sportive) le quali, a mente della giurisprudenza di questo Collegio, sono state già in passato ritenute pienamente conoscibili dallo stesso: «non costituiscono questioni di carattere bagatellare – escluse, a mente della prima parte del comma 1, dell’art. 54 CGS del CONI, dall’ambito cognitivo del Collegio di Garanzia – l’attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente decurtazione, allorquando si discuta di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. Si tratta, infatti, di controversie rilevanti poiché incidono su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nelle categorie, se non, addirittura, la vittoria del torneo» (Sezione I, decisione 22 maggio 2019, n. 38)».

Inoltre, sempre nell’ottica di tale eccezione, la resistente Divisione sostiene che la descritta decisione, nella quale, come detto, si conferisce prevalenza alla normativa CONI in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, si porrebbe in contrasto con altra giurisprudenza di questo Collegio, che avrebbe applicato invece la normativa federale, con ciò riferendosi ai precedenti della Sez. Quarta, nn. 42/2022 e 64/2022, chiedendo, pertanto, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Al fine di escludere l’asserito contrasto, deve rilevarsi quanto segue.

Costituisce parametro condiviso quello per cui «Il generale principio di gerarchia delle fonti normative … non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle» (cfr. Collegio di Garanzia, decisioni nn. 76/2019 e 30/2022); così ragionando, è stato ritenuto congruo disapplicare incidenter tantum la norma sportiva in contrasto con una di rango inferiore o comunque di disporre un adeguamento alla fonte primaria, ad esempio, con la decisione Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 51/2018: «Come nel processo amministrativo, anche in quello sportivo il giudice può disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, una norma secondaria di regolamento in contrasto con il disposto legislativo primario» (che richiama Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2017, n. 367).

Nella decisione n. 11/2023 si dà nondimeno atto di tale principio e si afferma che «le norme delle federazioni sportive, sia sostanziali che giustiziali, che si pongono in contrasto con i principi stabiliti dal CONI, vanno disapplicate in favore delle previsioni del Codice di Giustizia del CONI, che, come ricordato innanzi, costituisce invero un atto fonte, gerarchicamente sovraordinato e vincolante nei confronti delle norme federali»; e diversamente non potrebbe essere laddove l’ermeneutica complessiva sull’art. 30, c. 3, dello Statuto FIGC non può che derivare dal raffronto con le previsioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale, secondo quanto previsto dall’art. 64, commi 2 e 4, pone un obbligo di adeguamento allo stesso da parte degli

Statuti e dei Regolamenti Federali di Giustizia, presidiato dalla sanzione, in caso di mancato adeguamento, della revocabilità delle pronunce endofederali rese in violazione dei principi inderogabili sull’ordinamento o sullo svolgimento del giudizio contenuti nelle fonti CONI: « Tale principio si traduce, dunque, in fase di impugnativa innanzi al Collegio di Garanzia, nell’obbligo di uno scrutinio anticipato di conformità al CGS CONI delle singole previsioni dei Regolamenti di Giustizia endofederali di volta in volta in rilievo, dovendo in ultima analisi spiegarsi l’effetto conformativo del Codice nei termini di una precisa rima interpretativa, idonea a garantire a monte l’unità dell’intero sistema di Giustizia Sportiva» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Quarta, decisione 24 giugno 2019, n. 48).

In via generale, dunque, ove si rinvengano disposizioni federali dissonanti con quelle di rango superiore è compito dell’interprete rilevarne la recessività all’esito dell’operazione ermeneutica destinata ad individuare la regola di giudizio applicabile.

Diverso è, invece, il caso delibato dalla Sez. Quarta con le decisioni citate, in cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non si è affatto data applicazione alla normativa federale “in caso di difformità tra la normativa federale e quella del C.O.N.I.” (così a p. 5 della memoria di costituzione). Invero, in quella circostanza, a fronte del silenzio del legislatore CONI in ordine alla perentorietà/ordinatorietà del termine per disporre il deferimento da parte del Procuratore Federale (nel CGS CONI, infatti, non vi è una disposizione in ordine alla natura dei termini), si è fatta applicazione del Regolamento Federale che, al contrario, si pronunciava sulla qualificazione di detti termini (nella specie, art. 33 RG FISE).

È, pertanto, palese l’assenza di qualsivoglia contrasto interpretativo tra le citate decisioni, giacché diverse sono le questioni interpretative affrontate: nella decisione n. 11/2023 si è rilevato il contrasto tra la normativa federale e quella dettata dal CONI, sancendo la recessività della prima rispetto alla seconda; nelle decisioni nn. 42/2022 e 64/2022 si è fatta applicazione, rilevata la mancanza di una specifica disciplina sovraordinata, della normativa federale (giudicata, nella specie, non in contrasto con la normativa superiore), nell’ambito dell’autonomia regolamentare concessa alle Federazioni, la quale, «nei limiti dei principi fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive che la esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni n. 17/2020 e n. 32/2018).

IV.I La resistente Divisione Calcio a 5 solleva, inoltre, un ulteriore profilo di improcedibilità del ricorso: le censure sollevate nel ricorso non dimostrerebbero la manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o il travisamento dei presupposti di fatto della decisione impugnata, considerato che “l’attività posta in essere dalla Giustizia Federale e della Divisione di Calcio a 5, nel caso in questione, costituisce indiscutibilmente esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, nella quale rientra quella tipologia di valutazioni che attengono ad una specifica branca della scienza o della tecnica, che non rientrano in operazioni oggettive o misurabili, a differenza invece dei c.d. accertamenti tecnici (ad es. misurazioni)” (p. 8 della memoria di costituzione).

Tale ragionamento, che vorrebbe i giudici sportivi esercitanti atti di discrezionalità tecnica al pari delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, offre una lettura atipica della giustizia sportiva nel suo complesso, risolvendosi in una eccezione che non pare aderente alla realtà.

La Legge n. 280 del 2003, proprio per le sue innegabili peculiarità, ha evidenziato la “specificità” del sistema sportivo e, di conseguenza, la propria “autonomia” dall’ordinamento giuridico statale, anche al fine di garantire, nel proprio ambito, la soluzione di tutte le controversie derivanti dall’attività sportiva, mediante il ricorso a regolamenti e sistemi di giustizia idonei a fornire una soluzione adeguata per tutte le questioni sorte e insorgende. L’autonomia del sistema sportivo consiste, pertanto, non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento della competizione, ma anche nella potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti al rispetto della disciplina interna e dei principi generali dell’ordinamento. L’accettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva in forza della clausola compromissoria, per mezzo della quale i soggetti del sistema sportivo “vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva” (cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). Ed è proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endoassociativo, che viene a crearsi la dicotomia tra funzione giurisdizionale e funzione giustiziale, e la riconduzione dell’agire degli organi di giustizia federali e del Collegio di Garanzia dello Sport nell’ambito di quest’ultima (sul punto, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione

n. 31/2020, nonché, ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 9853/202) svuota di significato la predetta eccezione. Gli organi della Giustizia Sportiva - che partecipano della medesima natura pubblicistica delle Federazioni sportive e del CONI ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale, emettendo in tal caso provvedimenti amministrativi (in tal senso, Cons. Stato, sent. n. 5046/2018, TAR Lazio, sent. n. 11146/2016) - al pari della c.d. amministrazione contenziosa (o “giustiziale”), hanno lo scopo di risolvere controversie in applicazione della vigente normativa da parte di organi in posizione neutrale, nell’ambito di un sistema che si articola in procedimenti che hanno caratteri assimilabili a quelli dei procedimenti giurisdizionali. Sia sul versante degli organi sia sul versante dei procedimenti, l’amministrazione “giustiziale” dell’organizzazione sportiva è, pertanto, ontologicamente differente e caratterizzata da strumenti di partecipazione più forti rispetto a quelli previsti nell’ambito del regime generale dei procedimenti amministrativi, quali la neutralità e l’intrinseca autorevolezza del soggetto decidente, il tecnicismo, il contraddittorio rafforzato, l’economicità, l’informalità e la vincolatività della decisione.

V. Il ricorso presentato dalla SSD Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. deve essere dichiarato, dunque, ammissibile, in quanto le censure ivi contenute rientrano nel perimetro dei vizi di legittimità di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 CGS CONI, ma comunque infondato per le ragioni sopra esposte, con conseguente rigetto dello stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.

Il Presidente e Relatore

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 9 maggio 2023.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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