CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42 del 10/05/2023 – U.S. Pistoiese 1921 SSDARL / F.C. Forlì S.r.l / FIGC / Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Decisione n. 42
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Marcello de Luca Tamajo Tommaso Edoardo Frosini Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2023, presentato, in data 15 gennaio 2023 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00038 del 16 gennaio 2023), dalla U.S. Pistoiese 1921 SSDARL, in persona del suo Amministratore Unico, e legale rappresentante pro tempore, avv. Alessandro Gammieri, come da procura in calce al ricorso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio,
contro
la F.C. Forlì S.r.l, con sede in Forlì (FC), al Viale Roma, n.128/B (C.F./IVA= 02465370407), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Cornazzani,
e
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri, n. 14 (P.I. = 01357871001), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché nei confronti
del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, al Piazzale Flaminio, n. 9 (C.F./IVA = 08272960587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
con notifica effettuata anche
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, con sede in Roma, al Foro Italico – Palazzo H - Piazza Lauro De Bosis, n. 15, in persona del Procuratore Generalo dello Sport e legale rappresentante pro tempore,
per la riforma e/o annullamento
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. (d’ora in poi il Forlì), è stata annullata l’impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dell'Arbitro, e, per effetto della quale, è stata disposta l'omologazione del risultato ottenuto sul campo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 aprile 2023, i difensori della parte ricorrente - U.S. Pistoiese 1921 SSDARL
- avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone; l’avv. Mattia Cornazzani, per la resistente F.C. Forlì S.r.l.; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 15 gennaio 2023, la U.S. Pistoiese 1921 SSDARL (d’ora innanzi, anche solo “la Pistoiese”) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. (d’ora in poi, “il Forlì”), è stata annullata l’impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara
U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dall'Arbitro, e, per l'effetto, è stata disposta l'omologazione del risultato, ottenuto sul campo, della predetta gara.
2. È stato dedotto che, in data 23 ottobre 2022, si disputava la gara, valevole per il Campionato di Serie D, Girone “D”, Pistoiese - Forlì. Al 42° minuto del primo tempo, il calciatore n. 39 della squadra di casa, Biagioni Alessio, commetteva, nella propria area di rigore, un intervento falloso ai danni di un giocatore avversario, cui faceva seguito l’assegnazione di un calcio di rigore a favore del Forlì da parte dell'Arbitro dell'incontro, sig. Nicolò Rodigari. Contestualmente, il Direttore di Gara, nel comminare la correlata ammonizione, mostrava, tuttavia, il cartellino giallo a persona diversa dall'effettivo autore del fallo, punendo, per errore, il n. 21 della Pistoiese, Arcuri Alberto, in luogo, come detto, del n. 39, Biagioni Alessio.
Risulta, incontestato tra le parti che, a seguito della ulteriore ammonizione, rimediata dal calciatore Arcuri al 28° minuto del secondo tempo, lo stesso veniva espulso, lasciando la Pistoiese in inferiorità numerica per gli ultimi 22 minuti di gioco.
3. In data 24 ottobre 2022, la Pistoiese presentava ricorso innanzi al Giudice Sportivo, al fine di ottenere il “riconoscimento dell’errore tecnico e la ripetizione della gara in oggetto”. Nelle more del giudizio de quo, in data 3 novembre 2022, l'Arbitro della gara presentava al Giudice Sportivo un supplemento di rapporto nel quale si legge: “visionato le immagini dichiaro che al 42’ del primo tempo ho ammonito il giocatore nr° 21 Arcuri Alberto della società Pistoiese in maniera errata in quanto il fallo fischiato viene commesso dal nr° 39 Biagioni Alessio della società Pistoiese”.
4. Il Giudice Sportivo, in data 15 novembre 2022, con provvedimento pubblicato con il C.U. n. 55, accoglieva il ricorso della Pistoiese, disponendo “la ripetizione della gara oggetto, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’Arbitro”.
5. Decidendo sul gravame interposto dal Forlì, la CSA, con la decisione qui impugnata, lo accoglieva: «Può muoversi dall'esame del primo e secondo motivo di gravame, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza. Occorre premettere al riguardo che, ai fini della ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., è necessaria la sussistenza del requisito della "irregolarità" della stessa, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall'arbitro per violazione del Regolamento del giuoco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. CSA, III, 2 dicembre 2022, n. 63; 14 dicembre 2020,
n. 30). Al contempo, va tenuto conto — sul piano istruttorio — che la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall'art. 61, comma 2 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema), "al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati" (art 61, comma 2, C.G.S.; cfr in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; 16 settembre 2021, n. 14; Id. 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l'utilizzabilità della prova televisiva in caso di error in persona a fini diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell'arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient'altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278). Nel caso di specie, l'error in persona commesso dall'arbitro è stato invocato dalla U.S. Pistoiese non già a fini disciplinari, bensì ai fini della ripetizione della gara e, cioè, proprio per rilevare un (presunto) errore tecnico commesso dall'arbitro. Per questo, da un lato, la ripresa televisiva non è utilizzabile in tale prospettiva (CSA, n. 30 del 2020, cit.; Id., III, 17 febbraio 2020, n. 184, in cui si pone chiaramente in risalto che "E' […] inammissibile la prova tv per finalità diverse [da quelle disciplinari], quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro"). Dall'altro, nella specie, non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un'irregolarità di gara idonea a determinarne la ripetizione, atteso che non viene in rilievo un errore nell'applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una mera interpretazione dei fatti di gioco, pur eventualmente erronea a causa di una svista materiale in cui l'arbitro sarebbe incorso. Per le stesse, ragioni, nessuna rilevanza può assumere in questa sede il supplemento di rapporto arbitrale del 3 novembre 2022, che non costituisce autentico chiarimento della condotta tenuta dall'arbitro durante la gara, bensì manifestazione di una diversa valutazione espressa sulla base della visione delle (inammissibili) riprese televisive, sicchè lo stesso non può assumere in sé alcun valore probatorio (cfr., al riguardo, CSA, n. 184 del 2020, cit., che pone in risalto anche l'inammissibilità di una rettifica postuma a distanza di tempo dalla gara e decorrelata da elementi emersi già in gara, bensì fondata esclusivamente su immagini televisive visionate dall'arbitro successivamente). Il che è sufficiente ai fini dell'accoglimento del reclamo, atteso che la decisione del Giudice Sportivo s'è basata su elementi istruttori (i.e., le riprese tv e il supplemento di rapporto) inammissibili, ovvero comunque inidonei a consentire una valutazione difforme da quella espressa dall'arbitro in gara e s'incentra sulla sussistenza di un errore tecnico non qualificabile come tale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, C.G.S. Di qui l'accoglimento del reclamo, prescindendo peraltro dalle considerazioni sul fatto che non è dimostrato in specie lo specifico nesso causale tra l'invocato errore arbitrale e lo svolgimento della gara e relativo esito, considerato che l'espulsione a carico dell'Arcuri maturata a distanza di tempo (ie., al 28' del secondo tempo) e per effetto di una distinta decisione arbitrale, consistente nella seconda ammonizione inflitta al calciatore, espulso appunto per somma di ammonizioni.»
6. La Pistoiese, ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia, affidandosi ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. - Illegittima ed erronea configurazione, ad opera della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, della fattispecie normativa di cui alla lettera a) della suindicata disposizione, in luogo di quella contemplata dalla lettera c) della previsione medesima”.
La CSA, secondo la ricorrente, avrebbe illegittimamente applicato l’art. 10, comma 5, CGS FIGC e ciò in quanto i fatti, per come supra rappresentati, hanno inevitabilmente e largamente compromesso la regolarità della gara in oggetto. L'unica scelta corretta ed equilibrata sarebbe stata quella di far governo della fattispecie alla stregua della lettera c) del medesimo articolo ("ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare"), come statuito precedentemente dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale.
II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. - Mancata o, comunque, limitata rilevanza, ai fini dell'attuale contendere della norma predetta”.
Si contesta quanto deciso dalla CSA circa l’inutilizzabilità delle immagini TV nel procedimento de quo (citando precedente di questo Collegio n. 56/2018).
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
A mente del quinto comma dell’art. 10 del CGS FIGC: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”, (come del resto puntualmente trascritto da parte ricorrente).
Ne consegue che, per darsi ingresso alla ripetizione della gara, si richiede che questa venga dichiarata irregolare.
La decisione qui gravata ha ritenuto, però, che la gara del 23 ottobre 2022 si fosse svolta in modo regolare (cfr. quanto evidenziato in grassetto nella premessa “in fatto”) ed ha conseguentemente applicato la lettera “a)" di detta disposizione.
Orbene, come risulta dalla esposizione dei motivi di gravame proposti dalla Pistoiese, la decisione della CSA non risulta impugnata per ciò che attiene alla statuizione circa la regolarità della gara (e alla insussistenza del nesso causale tra l’invocato errore arbitrale e lo svolgimento della gara col relativo esito). Dunque, non si rileva alcuna censura avverso il presupposto fondante l’avvenuta applicazione della lettera “a)” del comma 5 dell’art. 10 del CGS FIGC.
Ne consegue che, quand’anche i motivi di censura sottoposti all’esame di questo Collegio di Garanzia fossero suscettibili di un positivo scrutinio, risulterebbe insuperato quanto costituisce il fulcro della decisione impugnata e, cioè, la ritenuta regolarità della gara disputata.
Una volta, infatti, rimasta indiscussa la regolarità della gara, non può trovare ingresso la tesi (primo motivo) che si basa sulla ritenuta violazione della lettera “c)” dell’art. 10, comma 5, ove si prevede la ripetizione solo quando la gara stessa è stata dichiarata irregolare.
Il primo motivo di gravame risulta così inammissibile, pur consistendo in questione di diritto (non di fatto, come eccepito dalle parti resistenti).
Invero, la mancata impugnazione in punto di ritenuta regolarità fa venir meno l’interesse (cfr., Cass., Sez. Unite, 29 marzo 2013, n. 7931 e, ex multis, Collegio Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n. 39/2022) alla pronuncia sull’esatta applicazione delle disposizioni contenute all’art. 10, comma 5, senza contare l’effetto della avvenuta formazione di giudicato interno sul punto.
Si aggiunga a ciò la considerazione che, quand’anche il proposto ricorso attingesse anche a quanto deciso dalla CSA, ritenendo la regolarità della gara disputata, si tratterebbe di un preteso riesame nel merito, inammissibile innanzi a questo Collegio, a meno che la censura non fosse sorretta da specifica alligazione (e non è questo il caso) di irragionevolezza ovvero mera apparenza della motivazione.
A lume delle superiori considerazioni, è anche assorbita la tesi prospettata con il secondo motivo, circa la pretesa erronea esclusione della utilizzabilità, come fonte di prova, delle riprese televisive. Né può sottacersi che il ricorrente neanche fa cenno alla circostanza di aver sottoposto al giudice di merito le medesime questioni complessivamente oggi proposte a questo Collegio, il che porta ad ulteriore profilo di inammissibilità (ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: Cass., 6 ottobre 2017, n. 23452; Cass., 27 dicembre 2019, n. 34496).
Quanto alla soccombenza nelle spese della controversia, non può prescindersi dal fatto che le parti resistenti hanno sì eccepito l’inammissibilità, ma sotto diverso ed infondato profilo, e, pertanto, si ritengono sussistenti le condizioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma, in data 10 maggio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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