CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 08/06/2023 – Sersale Calcio 1975 / Comitato Regionale Calabria FIGC-LND / Amatori Atletico Sersale
Decisione n. 52
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla società Sersale Calcio 1975, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Torchia,
contro
il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
e
la società Amatori Atletico Sersale, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
per l’annullamento
della Delibera della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 127 del 14 marzo 2023, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Amatori Sersale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 19 del 23 febbraio 2023 "Attività Ricreativa Amatori s.s. 2022/2023", che aveva comminato, nei confronti della società Atletico Amatori Sersale, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di € 10,00 come prima rinuncia, ha annullato la decisione del Giudice di prime cure, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 26 aprile 2023, il difensore della parte ricorrente - Sersale Calcio 1975 - avv. Salvatore Torchia; l’avv. Salvatore Scarfone, per la resistente S.S. Amatori Atletico Sersale, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 29 marzo 2023, la società Sersale Calcio 1975 ha adito il Collegio di Garanzia per ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC-LND presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 124 del 14 marzo 2023.
La vicenda oggetto di scrutinio da parte del Collegio attiene alla mancata presentazione della società Atletico Amatori Sersale alla gara dell’11 febbraio 2023 contro il Sersale Calcio 1975, valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato “Attività Ricreativa Amatori s.s. 2022/2023”, organizzato dalla Delegazione Provinciale Crotone della LND.
Risulta dagli atti che l’odierna ricorrente, squadra ospitante nella partita in parola, aveva chiesto alla competente Delegazione lo spostamento della sede della gara in altro impianto a causa delle condizioni metereologiche avverse. La Delegazione di Crotone del Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, entro il termine di 24 ore dalla disputa dell’incontro, trasmetteva alle due società il provvedimento di spostamento della gara, disponendo, per l’appunto, che la gara Sersale Calcio 1975 - Amatori Atletico Sersale, a causa della momentanea indisponibilità del campo della società ospitante, si sarebbe disputata sul campo comunale “Le Castella” di Isola Capo Rizzuto, s tesso giorno e stesa ora. Nel giorno e nell’ora stabiliti dalla Delegazione, la società Sersale Calcio 1975 si presentava regolarmente al campo sportivo, dove trovava l’arbitro designato a dirigere l’incontro, il quale, dopo avere effettuato il regolare riconoscimento dei calciatori del Sersale Calcio 1975, attesi i tempi di regolamento (45 minuti oltre le ore 14.30), attestava nel proprio referto la mancata presentazione della squadra ospite Amatori Atletico Sersale.
2. L’Amatori Sersale proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, il quale, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 23 febbraio 2023, cosi disponeva: «in via preliminare, delibera di rigettare l’eccezione inammissibilità del ricorso sollevata nelle proprie controdeduzioni dalla società Sersale Calcio 1975 per omessa comunicazione del preannuncio di reclamo da parte della società Amatori Atletico Sersale, in violazione dell’art. 67, commi 1 e 2 del C.G.S. Ed infatti, la mancanza di preannuncio di reclamo - la cui funzione è preordinata, esclusivamente, alla sospensione dell’omologazione del risultato della gara in attesa di consentire al ricorrente di inviare entro i successivi tre giorni feriali le proprie motivazioni a sostegno della pretesa avanzata
- non è sanzionata con la declaratoria di inammissibilità del ricorso prevista, di contro, nel caso in cui lo stesso non sia stato presentato e trasmesso alla controparte entro il termine di cui all’art. 67, comma 2, del C.D.G. Nella fattispecie de qua, il ricorso risulta proposto il primo giorno feriale successivo a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere la gara e trasmesso, in pari data, alla società Sersale Calcio 1975, pertanto, nel rispetto del termine di cui al citato art. 67 del C.D.G. per consentirle di esercitare regolarmente il proprio diritto di difesa con l’invio delle controdeduzioni oggetto di esame […] nel merito, rigetta il ricorso perché infondato. Ed infatti, le addotte cause di forza maggiore che avrebbero impedito alla squadra della ricorrente di raggiungere il campo sportivo di Isola Capo Rizzuto - frazione Le Castella riconducibili alle asserite “gravi e avverse condizioni climatiche” non risultano comprovate da idonea documentazione, tale non potendosi ritenere l’ordinanza di chiusura delle scuole n. 8 del 10 febbraio 2023 emessa dal sindaco di Sersale. Ed infatti, dalla lettura della predetta ordinanza, si evince che la sua adozione è stata
dettata da ragioni di prevenzione e cautela a causa delle avverse condizioni climatiche dei giorni precedenti e dei conseguenti disagi riguardanti il solo abitato del comune di Sersale, il che porta ad escludere, in mancanza di ulteriore e diversa prova, la sussistenza dei paventati pericoli e/o rischi all’incolumità personale nonché di impedimenti oggettivi al raggiungimento del campo sportivo di Le Castella legati a fattori climatici. Vieppiù, se si considera la circostanza, assolutamente dirimente, che il giorno fissato per la disputa della gara le condizioni meteo erano ottimali e la squadra ospitante, proveniente anch’essa da Sersale, si è regolarmente presentata presso il designato campo sportivo di Isola Capo Rizzuto – frazione Le Castella; Per i su esposti motivi delibera 1. Rigettare il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; 2. Infliggere alla società AMATORI ATLETICO SERSALE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 di penalizzare la stessa di 1 punto in classifica; 3. Infliggere alla società AMATORI ATLETICO SERSALE l’ammenda di Euro 10,00 per prima rinuncia».
3. L’Amatori Sersale proponeva, dunque, reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la quale, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva: «Con l’odierno reclamo la Società Amatori Atletico Sersale impugna tale decisione ribadendo l’impossibilità di recarsi allo stadio di Isola Capo Rizzuto frazione Le Castella - designato per la disputa della gara - per cause di forza maggiore, introduce un nuovo elemento di lagnanza sostenendo che lo spostamento della gara è stato disposto a meno di cinque giorni dalla disputa della stessa, in spregio all’art 33, 2° comma del regolamento della L.N.D.. In merito a tale ultimo aspetto la Sersale Calcio nelle proprie controdeduzioni e nell’audizione odierna, confuta entrambi i motivi di ricorso, ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 76 n° 4 del C.G.S. In effetti nel reclamo al Giudice Sportivo, La Società Amatori Atletico Sersale non si è lagnata del mancato rispetto dei termini di cui art. 33 comma 2 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando in sede di audizione l’impossibilità di eccepire tale vizio in quanto la comunicazione della Delegazione Provinciale di Crotone, pervenutagli ventiquattrore prima della disputa della gara, non recava alcun elemento utile a comprendere quando la richiesta del Sersale Calcio 1975 fosse stata inoltrata. Ritiene, tuttavia, questa Corte che il Giudice di primo grado, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di norme che imponessero il rispetto di eventuali termini per lo spostamento della gara. Ed in effetti, nel caso di specie, l’articolo 33 comma 2 sopra citato impone che si possa disporre la variazione del campo di gioco qualora le richieste da parte delle Società pervengano almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. Per quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale annulla la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Atletico Sersale nonché le sanzioni accessorie».
4. Ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia il Sersale Calcio 1975, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 76, n. 4”.
A fronte della disposizione citata del CGS FIGC, a mente del quale “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili”, la Corte Sportiva non avrebbe sanzionato la reclamante, non solo per la mancanza di specifiche censure, ma, altresì, per non aver dichiarato inammissibile l’introduzione, in grado di appello, di una nuova domanda (i.e. il rispetto del termine previsto dall’art. 33, c. 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti). Si cita, a tal proposito, la decisione di questo Collegio n. 91/2021.
II. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 77, n. 3”.
L’incedere della CSA violerebbe, in tesi, altresì il citato articolo del CGS FIGC (a mente del quale “La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale ha cognizione limitatamente ai punti della decisione specificatamente impugnati”), decidendo, dunque, in spregio al divieto di ius novorum.
III. ““Violazione ed errata applicazione dell’art. 44, n. 1”.
La circostanza che le parti in causa siano state ascoltate separatamente configurerebbe un mancato rispetto dei diritti di difesa, della parità delle parti e del principio del contraddittorio, laddove non si è consentito al Sersale Calcio 1975 di interloquire, controdedurre e confutare quanto affermato da parte reclamante a proposito della “impossibilità” di eccepire il vizio del presunto mancato rispetto del termine dei cinque giorni di cui all’art. 33, comma 2, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
Invero, qualora ci fosse stata interlocuzione sul punto, la società ricorrente avrebbe potuto dimostrare, non solo che la compagine avversaria era pienamente a conoscenza della delibera della Delegazione Provinciale relativamente al cambiamento del campo di gioco, ma anche che la richiesta di spostamento era stata determinata solo ed esclusivamente dalla indisponibilità, imprevista ed imprevedibile, del campo di calcio di Sersale a causa della impraticabilità dello stesso, “causa neve e ghiaccio” nelle giornate del 9 e 10 di febbraio, imminenti alla gara.
IV. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 33, n. 2”.
La disposizione in parola (che prevede che “I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara”) sarebbe stata erroneamente applicata dalla CSAT, atteso che la stessa riguarda solo ed esclusivamente le ipotesi di richiesta di spostamento per motivazioni preventivabili e prevedibili nei cinque giorni precedenti alla disputa della gara e non certamente eventi imprevisti ed imprevedibili, come possono essere quelli legati ad eventi atmosferici le cui concrete conseguenze (quali la copertura di neve del campo di calcio) non possono essere preventivate nei cinque giorni precedenti all’incontro.
V. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 33, n. 2”.
La CSAT non si sarebbe avveduta della corretta applicazione delle norme che regolano il caso di specie. Infatti, il comma 3 dell’art. 33 del Regolamento LND consente ai Comitati Regionali di disporre “il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse”; nonché, il C.U. n. 68 del 25 novembre 2022 della LND Calabria darebbe la possibilità di derogare al citato termine di cinque giorni: “…si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, devono obbligatoriamente pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. C aso contrario la stessa non verrà accolta, salvo eventuali e/o specifiche richieste validamente motivate e documentate”. Ed è proprio il caso della richiesta di “variazione campo di gioco”, avanzata dalla società sportiva Sersale Calcio 1975, che è stata ritenuta dal Comitato Regionale Calabria FIGC- LND e dalla Delegazione Provinciale di Crotone FIGC-LND rientrante in detta ipotesi, in quanto era imprevedibile l’impraticabilità del campo.
VI. “Violazione ed errata applicazione delle norme che disciplinano i poteri degli organi della giustizia sportiva, in particolare gli art. 65 e 66 del CGS”.
La Corte Sportiva non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la violazione della norma di cui al citato art. 33 del Regolamento LND. Correttamente, infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, il Giudice Sportivo, in considerazione dei predetti articoli, ha svolto il proprio giudizio in base alle risultanze dei documenti ufficiali, disponendo la sconfitta a tavolino, non potendo lo stesso giudicare sulla legittimità del provvedimento di spostamento del campo e non essendo stata portata alla sua cognizione, mediante doglianza del reclamante, la violazione del termine per la richiesta di cui al citato art. 33 del Regolamento. Si cita la decisione n. 24/2017 del Collegio di Garanzia.
VII. “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
La CSAT, al fine di deliberare l’accoglimento del ricorso, non avrebbe fornito una motivazione che integri i requisiti della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza, né ha fornito elementi per comprendere lo svolgimento motivazionale, essendosi limitata solo a rimandare al “potere d’ufficio” del GST senza, come detto, illustrare il proprio convincimento e l’iter del proprio processo motivazionale.
5. Si è costituita in giudizio l’Amatori Atletico Sersale. La resistente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto, in tesi, questione “bagatellare” esclusa dai limiti di cognizione del Collegio di Garanzia. A ciò aggiunge che la giurisprudenza di questo Collegio, che ha ritenuto la competenza in merito alla sanzione della perdita della gara (n. 11/2015; n. 12/2017;
n. 46/2018 e 21/2023), non si attaglierebbe al caso di specie sia perché in tutte le decisioni richiamate era stata la squadra che aveva subito la sanzione della perdita della partita “a tavolino” ad impugnare la decisione sia perché nessuno di essi aveva avuto ad oggetto una controversia in ambito di campionato amatoriale (che è assimilata a quella di carattere ricreativo e propagandistico, e gode di una apposita disciplina - art. 37 Regolamento LND/FIGC - e non rientra nel novero delle attività ufficiali federali).
Il ricorso sarebbe, altresì, improcedibile per mancata impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 16 marzo 2023, con cui veniva rifissata la data per la disputa dell’incontro tra le due società in conseguenza della decisione di secondo grado, in data 29 marzo 2023. Così discorrendo, la gara regolarmente disputata il 29 marzo 2023 realizzerebbe una intervenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere. In altri termini, la società odierna ricorrente non solo non ha formalmente ed espressamente impugnato il provvedimento che ha disposto la ripetizione della partita, ma ha anche dato seguito a tale provvedimento disputando la gara che è stata regolarmente omologata, compresi i provvedimenti disciplinari di squalifiche e ammonizioni per i calciatori, con il risultato di 1 a 5 a favore degli Amatori Atletico Sersale, come da C.U. del 6 aprile 2023, n. 26 (depositato in atti).
Con riferimento al merito, l’Amatori Sersale ha ribadito la correttezza della decisione della CSAT rilevando che: i) non si configurerebbe una violazione del divieto di ius novorum, atteso che l’Amatori ha appreso della violazione del termine previsto dal citato Regolamento solo in sede di appello, considerato che fino ad allora non vi erano elementi oggettivi che attestassero il momento in cui era stata presentata la richiesta; ii) non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che la parte resistente ha potuto sviluppare tutte le proprie difese nella maniera più completa e le ha potute ribadire in sede di audizione personale; iii) l’agire della Delegazione Provinciale è stato, in ogni caso, illegittimo, atteso che al caso di specie si applicherebbe il comma 3, non il comma 2, dell’art. 33 del Regolamento citato, che disciplina l’“impraticabilità del campo” - da denunciare entro le ore 12 del giorno antecedente alla gara - e il conseguente “rinvio preventivo” della gara e non già la variazione della sede del campo senza il consenso di entrambe le squadre; iv) non sarebbe predicabile la violazione degli artt. 65 e 66 del CGS FIGC, né tantomeno una omissione di motivazione, ritenendo la motivazione comprensibile, chiara, palese e logica: una volta individuato il “vulnus” rappresentato dalla mancata verifica, da parte della Delegazione Provinciale, della sussistenza di norme che imponessero il rispetto di eventuali termini per lo spostamento della gara, la CSAT ha correttamente ritenuto quel provvedimento illegittimo e, pertanto, assorbente rispetto alla mancata prova circa le cause di forza maggiore.
6. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato con lo scambio delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI.
Il Sersale 1975, oltre che sui diversi profili di inammissibilità del ricorso, si sofferma sulla eccepita improcedibilità; la difesa dei ricorrenti, premesso che la scelta di rigiocare la gara per rispetto dei principi di lealtà sportiva e dei provvedimenti assunti dagli organi giurisdizionali sportivi, si sofferma sulla eccepita improcedibilità, rilevando che il ricorso introduttivo contiene anche l’impugnazione del provvedimento di ripetizione della gara e che quest’ultimo ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto (delibera della CSAT impugnata), in quanto fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente; da ciò deriverebbe che l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determina l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza, ripercuotendosi su quello presupponente, che è travolto e caducato.
Per quanto riguarda il merito delle doglianze, si ribadisce quanto eccepito nel ricorso,
aggiungendo che la Amatori, contrariamente a quanto sostenuto, era pienamente a conoscenza della circostanza che la richiesta era stata presentata il giorno prima dell’incontro (tant’è che il Giudice Sportivo ha rigettato le addotte cause di forza maggiore che le avevano impedito di raggiungere il campo) e che, in ogni caso, la Amatori aveva tutte le possibilità di acquisire informazioni in merito da parte della Delegazione Provinciale di Crotone.
Anche la Amatori ha depositato memoria ex art. 60, c. 4, in cui si eccepisce: i) l’inammissibilità per tardività del deposito della avversaria memoria in vista dell’udienza (sulla perentorietà del termine si cita la decisione di questo Collegio n. 12/2017); ii) l’infondatezza dell’eccezione di intempestività della costituzione in quanto ordinatorio il termine previsto dall’art. 60, c. 1, CGS CONI (si cita Collegio di Garanzia n. 12/2017); l’inammissibilità della domanda volta all’annullamento di ogni “atto consequenziale alla citata Delibera della CSAT, primo fra tutti il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n. n. 22 del 16/03/2023”, contenuta nel ricorso in quanto formulata per la prima volta in questa sede.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura degli atti processuali emerge che l’odierna ricorrente non ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 16 marzo 2023, con cui veniva rifissata la data per la disputa dell’incontro tra le due società in conseguenza della decisione di secondo grado, in data 29 marzo 2023.
Orbene, giova sul punto sottolineare che il processo sportivo si articola, quanto ai principi applicabili, su due binari paralleli: il primo, che lo assimila al processo civile, per l’espresso rinvio contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, il secondo, che fa propri i principi di diritto amministrativo, atteso che i provvedimenti emessi in seno agli organi di giustizia sportiva sono da considerarsi provvedimenti amministrativi in virtù della funzione giustiziale e non giurisdizionale dei predetti organi.
Sul punto è utile precisare che la funzione di risoluzione delle controversie, in ordine ai conflitti che insorgono nella vita sociale, viene sovente esercitata, laddove previsto dalla legge e, a volte con competenza generale, da organi della stessa pubblica amministrazione, mediante procedimenti e atti che si ascrivono non alla giurisdizione, ma alla funzione amministrativa e sono perciò soggetti, a loro volta, al “controllo” della giurisdizione.
La c.d. amministrazione contenziosa (o “giustiziale”) trova ad oggi ampi spazi di applicazione, nei settori “governati” da Autorità c.d. indipendenti, nei mercati finanziari, nelle telecomunicazioni, nell’energia e in altri settori della vita sociale, quali la previdenza, la scuola, ecc. Gli esempi della fattispecie in parola, maggiormente presi in considerazione dalla dottrina, sono: quello relativo al D.lgs. n. 97/2016 (che, modificando il d.lgs. n. 33/2013, ha introdotto un nuovo rimedio alternativo a tutela del diritto di accesso civico, prevedendo che, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico, o di silenzio dell’amministrazione adita, il cittadino possa presentare una “richiesta di riesame” al responsabile della trasparenza interno all’amministrazione interessata); quello relativo al parere precontenzioso dell’ANAC in ipotesi di questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara di cui all’art. 211, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016; nonché, al sistema alternativo di risoluzione di controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 1, co. 11, l.n. 249/1997, così come disciplinato dalla Delibera n. 173/07/CONS dell’Agcom (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione.
A ciò vale aggiungere che la Corte Costituzionale, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che «l’intervenuta modificazione della disciplina del ricorso straordinario (in particolare, l’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato che assume così carattere di decisione) ha trasformato l’antico ricorso amministrativo ... in un rimedio giustiziale, sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio» (Corte Cost. n. 73/2014; nello stesso senso, Corte Cost. n. 133/2016). V’è senz’altro da notare che l’amministrazione contenziosa, sul piano funzionale, non si distingue dalla giurisdizione: entrambe hanno lo scopo di risolvere controversie in applicazione della legge da parte di organi in posizione neutrale e spesso si articola in procedimenti che hanno caratteri assimilabili a quelli dei procedimenti giurisdizionali (pubblicità, formalizzazione, contraddittorio, ecc.). Ma la funzione giustiziale è espressione di una funzione propriamente amministrativa, e il regime degli atti nei quali si esprime, attraverso i quali vengono risolte le controversie portate all’esame dei relativi organi, resta quello degli atti amministrativi, perciò, lo si ripete, soggetti al “controllo” postumo della giurisdizione statale. Attenti commentatori hanno difatti sottolineato che, sia sul versante degli organi sia sul versante oggettivo dei procedimenti, l’amministrazione “giustiziale”, pur caratterizzata da strumenti di partecipazione più forti rispetto a quelli previsti nell’ambito del regime generale dei procedimenti amministrativi, non necessita di quei caratteri sopra indicati, che sono richiesti nell’ambito dello statuto costituzionale della giurisdizione; in tal guisa, la similitudine, sotto diversi aspetti, dell’amministraz ione “giustiziale” (o paragiurisdizionale) e della giurisdizione rende in alcuni casi difficile la distinzione, che è viceversa ineliminabile alla stregua dell’ordinamento, data la differenziazione dei rispettivi regimi giuridici. Sul piano costituzionale, la legge attributiva di funzioni “giustiziali” ad un organo della pubblica amministrazione non presenta rilievi di legittimità una volta che gli atti nei quali si esprime siano a loro volta sottoposti al “controllo” della giurisdizione.
Si è, dunque, tentato di fornire una definizione di “funzione giustiziale” dell’amministrazione: quel mezzo con cui si consente all’amministrazione di risolvere nel proprio seno eventuali controversie e al tempo stesso offrire agli amministrati una sede amministrativa per realizzare obiettivi di tutela. Deve dunque riconoscersi, anche alla luce di quanto disposto in termini generali dall'art. 1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280), che gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale.
Per l'effetto, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che, come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost. E ciò anche nel caso in cui si verta in materia disciplinare, riservata in linea di principio alla competenza dell'ordinamento sportivo, ex art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 220 del 2003 (cfr., Cons. Stato, sent. n. 5046/2018).
Orbene, se, dunque, la funzione esercitata dagli organi di giustizia è di natura giustiziale e se, per natura giustiziale, si intende quel tipo di amministrazione procedimentalizzata e, quindi, di natura amministrativa, non può non rilevarsi come gli atti emessi dai giudici sportivi siano atti amministrativi e come tali dotati di specifiche caratteristiche di autonomia che, per essere scalfita necessita di precisa e puntuale impugnazione.
Nel caso che ci occupa si assiste ad una mancata impugnazione del provvedimento dispositivo della ripetizione della gara e, circostanza non di poco rilievo, alla esecuzione della gara stessa, con ciò prestando acquiescenza a quel provvedimento. Sul punto, è stato chiarito che l'acquiescenza è ravvisabile solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr., tra le tante, Cons. St., VI sez., n. 5443 del 10 ottobre 2002, e n. 1990 del 16 aprile 2003). Per la giurisprudenza, dunque, non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti:
- conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; - comportamento (consistente in atti, dichiarazioni, ecc.) spontaneo tenuto liberamente dal destinatario dell'atto, che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoli; - sussistenza concreta di un atto amministrativo e attualità della lesione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998).
Le argomentazioni della ricorrente a riguardo, secondo cui la gara è stata disputata perché si è data corretta esecuzione al decisum della Corte d’Appello, non possono essere condivise, atteso che tale evidenza mostra una passiva acquiescenza a quel dictum senza neppure una riserva espressa; apertis verbis era onere della odierna ricorrente impugnare il provvedimento di ripetizione, precisando che la eventuale disputa della gara era sempre effettuata fatto salvo l’esito del ricorso, e ciò al netto della circostanza che si sarebbe anche potuto proporre un provvedimento di urgenza con la richiesta di decreto di sospensione degli effetti della decisione del giudice di seconda istanza fino all’esito del ricorso.
Tanto non è avvenuto. E neppure può considerarsi utile il ragionamento articolato dalla ricorrente laddove dichiara di aver proposto una impugnativa che prevedesse tutti gli atti presupposti e conseguenziali e, quindi, coprendo, a suo avviso, lo scibile della impugnazione.
Quest’ultima circostanza è stata esaminata e decisa dal Collegio di Garanz ia e, in particolare, da Questa Sezione (decisione n. 7/2022 e n. 8/2022), all’uopo affermando che il generico richiamo, nell’epigrafe dell’atto, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure (in argomento, anche Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 3385).
Alla luce delle prefate argomentazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità non preclude a Questo Collegio, nel fare buon governo della propria funzione nomofilattica, di segnalare comunque la violazione di legge in cui è incorsa la Corte di Appello Territoriale in relazione all’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in tema di contraddittorio delle parti.
Sul punto, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. La violazione di tali principi condurrebbe alla nullità della decisione, ancorché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto in forza del quale “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo sotto pena, in difetto, della nullità dell’intero procedimento” e deve, altresì, riaffermarsi il principio di diritto in forza del quale “la richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo di un ricorso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente
collegate le specifiche censure sotto pena, in difetto, della inammissibilità del ricorso e della acquiescenza ai provvedimenti non impugnati”.
Attesa la declaratoria di inammissibilità, che ha assorbito il profilo di fondatezza del ricorso per violazione dell’art. 44 del Codice di Giustizia sportiva FIGC, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla società Sersale Calcio 1975 contro il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND e la società Amatori Atletico Sersale per l'annullamento della Delibera della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 127 del 14 marzo 2023, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Amatori Sersale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata nel
C.U. n. 19 del 23 febbraio 2023 "Attività Ricreativa Amatori S.S. 2022/2023", che aveva comminato, nei confronti della società Atletico Amatori Sersale, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di € 10,00 come prima rinuncia, ha annullato la decisione del Giudice di prime cure, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 aprile 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 8 giugno 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face