CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 12/06/2023 – S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. / S.S.D. L84 s.r.l. / Lucas Defreitas Siqueira / FIGC / Divisione Calcio a Cinque / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 53

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente e Relatore

Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2023, presentato, in data 28 marzo 2023, dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

contro

la S.S.D. L84 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Jennyfer Bevilacqua,

e contro

il sig. Lucas Defreitas Siqueira, non costituito in giudizio,

nonché contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv.  Giancarlo Viglione,

e

la Divisione Calcio a Cinque, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casarola, prof. Enrico Lubrano e prof. Filippo Lubrano,

con notifica effettuata anche

alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,

e

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o la riforma

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 173/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 15 marzo 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 667 del 16 febbraio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della medesima istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 26 novembre 2022.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 26 aprile 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque

S.r.l. - avv. Eduardo Chiacchio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Michele Cozzone; l’avv. Maria Burattini, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Enrico Lubrano, per la resistente Divisione Calcio a 5; l’avv. Jennyfer Bevilacqua, per la resistente S.S.D. L84 S.r.l.; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e relatore, avv. prof. Vito Branca.

Considerato in diritto

Il Collegio,

letti gli atti del giudizio, ritenuto:

- che la ricorrente S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l., con atto del 20 aprile 2023, ha rinunziato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;

- che la resistente Divisione Calcio a 5, all’udienza del 26 aprile 2023, ha preso atto di detta rinunzia senza formulare richiesta di condanna alle spese;

- che anche la resistente FIGC ha preso atto della rinunzia alla citata udienza, chiedendo tuttavia la condanna alle spese della ricorrente;

- che la A.S.D. L84 S.r.l., con memoria del 22 aprile 2023, non ha aderito alla rinunzia al ricorso ed alla specifica richiesta formulata dalla ricorrente, chiedendo comunque la condanna alle spese della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l.;

- che la rinunzia al ricorso determina ipso facto la cessazione della materia del contendere, precludendo al Collegio ogni esame di merito della controversia;

- che deve, pertanto, provvedersi esclusivamente in ordine alle spese di lite, compensandole tra S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. e Divisione Calcio a 5 e condannando la stessa S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. alle spese di giudizio in favore della FIGC e di A.S.D. L84 S.r.l., che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte richiedente.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la ricorrente S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti richiedenti, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 aprile 2023.

 Il Presidente e Relatore

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 12 giugno 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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