CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54 del 12/06/2023 – A.S.D. Academy Plateola 1911 / F.C. Clivense S.M. SSDARL / FIGC / Comitato Regionale Veneto FIGC-LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Decisione n. 54

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo Giuseppe Musacchio – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2023, presentato, in data 30 marzo 2023, dalla A.S.D. Academy Plateola 1911, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Diego Michieli,

contro

la società F.C. Clivense S.M. SSDARL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Fezzi e Michele Spadini,

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e

il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,

e con notifica effettuata anche

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l’annullamento e/o la riforma

della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto della FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 1° marzo 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla predetta società avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 16 febbraio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso di prime cure della F.C. Clivense S.M. SSDARL, sono state disposte la non omologazione e la ripetizione della gara del 29 gennaio 2023 tra A.S.D. Academy Plateola 1911 e F.C. Clivense S.M. SSDARL, valevole per la 23^ Giornata del Campionato di Eccellenza 2022/2023 – Girone A.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 26 aprile 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Academy Plateola 1911 - avv.ti Eduardo Chiacchio e Diego Michieli; gli avv.ti Alberto Fezzi e Michele Spadini, per la resistente F.C. Clivense S.M. SSDARL, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 30 marzo 2023, la A.S.D. Academy Plateola 1911 (d’ora in poi, anche solo “Plateola”) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC- LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 1° marzo 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla predetta Società avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 16 febbraio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso di prime cure della F.C. Clivense S.M., venivano disposte la non omologazione e la ripetizione della gara Plateola - Clivense del 29 gennaio 2023, valevole per la 23ma giornata del Campionato di Eccellenza 2022/2023 - Girone A.

Risulta dagli atti che durante la ora menzionata gara di campionato, al minuto 86, l’arbitro, sul punteggio di 3-0 in favore della squadra di casa, fischiava un fallo di mano commesso nella propria area di rigore da parte di un giocatore della Plateola. Conseguentemente, lo ammoniva e, trattandosi di seconda ammonizione, lo espelleva, esibendogli il cartellino rosso e concedendo il calcio di  rigore in favore della Clivense. Senonché, il giocatore della Plateola, nonostante l’espulsione, restava all’interno del terreno di gioco posizionandosi al di fuori dell’area di rigore che veniva segnato dalla Clivense. A questo punto, dopo l’avvenuta segnatura da parte della Clivense, il medesimo giocatore della Plateola, segnalava all’arbitro di essere rimasto in campo nonostante l’espulsione. L’arbitro gli intimava l’uscita e decideva poi - sulla base della precedente presenza del giocatore espulso sul campo di gioco - di annullare la rete segnata su calcio di rigore e di ordinare, invece, la ripetizione del calcio di rigore medesimo che veniva, tuttavia, fallito. La partita successivamente riprendeva e si concludeva al minuto 94’58’’ con il risultato finale di 3 a 0.

2. La Clivense adiva il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto il quale, con C.U. n. 78 del 16 febbraio 2023, disponeva la ripetizione della gara così motivando: «…Il G.S. alla luce delle diverse ricostruzioni dei fatti operate dalle due società ha convocato l’Arbitro il quale ha precisato che “in occasione dell’espulsione del giocatore n. 3 della società Plateola, lo stesso si accingeva a lasciare il terreno di gioco, facevo riprendere il gioco con l’esecuzione del calcio di rigore, dopodiché mi si avvicinava lo stesso giocatore n. 3, il quale mi faceva notare di non aver ancora lasciato il terreno di gioco. Aspettavo che uscisse dal terreno e, anziché convalidare la rete già segnata, facevo ripetere il calcio di rigore che però non veniva realizzato”. L’Arbitro ha pertanto riconosciuto di fatto il proprio errore tecnico. Non può tuttavia attribuirsi responsabilità alcuna al giocatore n. 3 della soc. Plateola, in quanto spetta unicamente all’Arbitro e ai suoi Assistenti accertarsi che il giocatore espulso abbia effettivamente abbandonato il terreno di gioco prima di far riprendere il gioco, altresì ha riconosciuto il proprio errore nel far ripetere il calcio di rigore anziché omologare la rete già segnata».

3. Proponeva reclamo, pertanto, la Plateola. La Corte Sportiva di Appello, con la decisione oggetto della presente cognizione, rigettava il gravame: «…Il reclamo in appello della società Academy Plateola è motivato sulla piena fidefacenza del rapporto arbitrale, dal quale non emerge alcuna protesta da parte della Clivense, sull’errata interpretazione delle dichiarazioni dell’Arbitro da parte del G.S. (non vi sarebbe stata alcuna ammissione di un proprio errore tecnico) e sulla mancata contestualizzazione da parte del Giudice Sportivo del fatto: l’episodio è avvenuto al minuto 88 e quindi non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla regolarità della gara, dato che il risultato della stessa era già ampiamente conseguito. Conclude chiedendo, in riforma di quanto deliberato dal Giudice Sportivo, il ripristino del risultato della gara così come conseguito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ACADEMY PLATEOLA; esaminata la documentazione agli atti; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale ha espressamente dichiarato: “nella scelta di far ribattere il rigore riconosco di aver sbagliato in quanto avrei dovuto convalidare la segnatura e allontanare il giocatore espulso”, con ciò riconoscendo inconfutabilmente di aver commesso un errore tecnico; considerato che non vi sono in atti evidenze tali da escludere che l’errore non abbia avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara; ritenuto pertanto che la decisione del Giudice Sportivo che non ha omologato il risultato come ottenuto sul campo e ha disposto la ripetizione della gara debba essere confermata…delibera di respingere il reclamo…confermando il provvedimento di ripetizione della gara…».

4. Con il citato ricorso, la Plateola ha adito il Collegio di Garanzia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo e deducendo i seguenti motivi di illegittimità.

I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. - Mancata configurazione, ad opera della Corte sportiva d’appello territoriale e, prima ancora, del giudice sportivo, della fattispecie normativa di cui alla lettera a) della suindicata disposizione – Palese ed indiscutibile irrilevanza dell’asserito errore tecnico dell’arbitro sulla regolarità della gara”.

La ricorrente ritiene che la predetta disposizione del CGS FIGC sia stata violata dalla CSAT nella misura in cui non avrebbe preso in considerazione se l’accaduto avesse effettivamente influito o meno sul regolare svolgimento della gara, atteso, in tesi, il ridottissimo margine temporale residuo (solo due minuti, oltre ad un altrettanto esiguo recupero), in rapporto al larghissimo divario di reti (tre) cristallizzatosi al momento della ripetizione del rigore. Tale circostanza avrebbe dovuto fondare l’applicazione della lettera a) della medesima norma, che dispone di “dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare”.

II. “Il principio di sacralità e di prevalenza dei risultati acquisiti sul terreno di gioco, quale corollario del più ampio criterio di valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento di settore”.

Tali principi, secondo la ricorrente, sarebbero stati disattesi dalla CSAT. Si citano, a tal proposito, le decisioni di questo Collegio nn. 19/2018, 34/2018, 56/2018 e 44/2021.

III. “Omessa e/od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti…”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la decisione sarebbe, altresì, viziata in quanto ha omesso, o comunque è completamente insufficiente, la motivazione sul punto decisivo della controversia, che ha formato oggetto di disputa tra le parti, riguardante l’ininfluenza dell’errore tecnico commesso dall’Arbitro sulla regolarità dello svolgimento della gara, essendo intervenuto solo al minuto 88 e sul risultato di 3 a 0.

5. Si è costituita in giudizio la Clivense, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sia per un vizio nella procura alle liti depositata con il ricorso introduttivo (violazione degli artt. 83

c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, in quanto non munita dell’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale); sia per essere, in tesi, volto ad una rivalutazione fattuale della vicenda, esclusa ai sensi dell’art. 54 CGS CONI.

Quanto al merito, la resistente insiste per il rigetto del ricorso, confermando la bontà della decisione della Corte Sportiva e sottolineando nuovamente come, nella fattispecie, l’errore tecnico dell’arbitro - originato da un comportamento contrario alle regole di gioco di un tesserato della ricorrente e non contestato in questa sede - ha avuto un’influenza determinante sulla regolarità dello svolgimento della gara, circostanza che ha correttamente convinto i giudici del merito di primo e secondo grado a ordinare e confermare la ripetizione della stessa.

6. All’udienza del 26 aprile 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

È d’uopo ricordare, come da giurisprudenza costante di questo Collegio, che, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che, essendo lo scrutinio limitato ad un giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di (ri)valutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito.

Sul punto, è utile ricordare che il giudizio d’inammissibilità dell’impugnazione cui perviene l’odierno Collegio di Garanzia trova cittadinanza, altresì, nei limiti posti dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che, per l’appunto, circoscrive il sindacato - di esclusiva legittimità - del Collegio medesimo: limiti travalicati dalla ricorrente mediante una abile argomentazione tesa, però, al riesame del merito della vicenda, indubbiamente precluso al Giudice di legittimità.

Ciò appare evidente laddove la difesa del ricorrente - nel primo motivo - fa riferimento alla mancata considerazione del “ridottissimo margine temporale residuo (solo due minuti, oltre ad un altrettanto esiguo recupero), in rapporto al larghissimo divario di reti (tre) cristallizzatosi al momento della ripetizione del rigore”, idoneo, in tesi, a “convincere i deliberanti a reputare il presunto errore dell’Arbitro completamente irrilevante ai fini dell’esito della partita in questione: il tutto emblematicamente corroborato dall’effettivo andamento dello scorcio terminale, nel corso del quale la formazione ospite, pur con un uomo in più, non era in grado di realizzare alcun goal”.

È palese, dunque, che, laddove la ricorrente invoca l’applicazione della lett. a) dell’art. 10 CGS FIGC, in luogo della fattispecie di cui alla lett. c), la doglianza si risolve, non già in una violazione di legge, bensì in una inammissibile contrapposizione tra l'interpretazione propria e quella accolta nella sentenza impugnata; si ricorda invero che «quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319)» (orientamento recepito da Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 28/2022 e 56/2020).

In virtù dei consolidati principi di questo Collegio, appare evidente come le doglianze proposte dalla ricorrente - nella parte in cui, anche con il secondo motivo, censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per non aver tenuto in debito conto, in tema di errore arbitrale, di “situazioni tipizzate o comunque incidenti sul regolare svolgimento della competizione” - richiedano una (ri)valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda.

Tali motivi, fondati su mere argomentazioni di fatto, che esulano, come detto, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, decisione n. 14/2016), risultano incentrati su un sindacato di merito di apprezzamenti già compiuti dalla Corte Sportiva di Appello.

V’è, inoltre, da considerare che, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, ma anche, comunque, dalla lettura degli atti del procedimento di primo e secondo grado depositati dalle parti, si evince come la Corte, muovendo dalla documentazione depositata e dall’interpello del Direttore di Gara, abbia pienamente indagato nel merito tutti i motivi di reclamo dalla Plateola (inclusa la qualificazione, in termini di “errore tecnico”, della decisione del Direttore di Gara di far ribattere il calcio di rigore, qualificazione contestata nei primi due gradi di giudizio, ma non riproposta in questa sede come autonomo motivo di ricorso) e sugli stessi abbia pienamente deciso, seppur in senso difforme dalle argomentazioni esposte dalla controparte.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi né contraddittoria (non sussiste, infatti, nel caso di specie, la necessaria “inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie”, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019), né tantomeno illogica (vizio che rileva solo quando “macroscopico, quindi manifesto”) o carente (ossia mancante del tutto, “nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione”, oppure sorretta da argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio “da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione”, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019).

Restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità le ulteriori eccezioni proposte dalla società resistente che, in ogni caso, non appaiono fondate.

Le spese di lite vengono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, come da dispositivo, essendo i principi richiamati da considerarsi come jus receptum, stante il monolitico orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente A.S.D. Academy Plateola 1911 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente F.C. Clivense S.M. SSDARL.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 aprile 2023.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                   F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 12 giugno 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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