CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55 del 23/06/2023 – A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera / FIGH / A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa
Decisione n. 55
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Marcello de Luca Tamajo Tommaso Edoardo Frosini Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2023, presentato, in data 3 aprile 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella e Matteo Annunziata,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana,
e nei confonti
della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa, non costituitasi in giudizio,
per l’ottemperanza
della decisione n. 27/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, del 17 marzo 2023, nonché per l’accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell’inefficacia, ovvero, in subordine, per l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. D), CGS CONI, degli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti (di estremi non conosciuti), con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nuovamente posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 maggio 2023, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera - avv. Matteo Annunziata; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIGH, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2023, la A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera (di seguito “Secchia Rubiera”) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’ottemperanza alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 27, nonché per l’accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell'inefficacia, ovvero, in subordine, per l’annullamento degli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti (di estremi non conosciuti), con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nuovamente posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023, ore 19:00, presso la Palestra Akradina di Siracusa.
È noto che per la gara del 19 novembre 2022 tra Teamnetwork Albatro e Secchia Rubiera, valevole per la 11^ giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023, si sia formato giudicato attraverso la pronuncia di questo Collegio (n. 27/2023); tale decisione, in riforma della decisione della CSA, che aveva confermato la sconfitta della Pallamano Secchia Rubiera a tavolino con il risultato di 5-0 e ridotto ad € 5.000,00 l’ammenda inflitta alla ricorrente, ha accolto in toto il ricorso della Secchia Rubiera.
2. Ebbene, risulta dagli atti che, in data 16 marzo 2023, prima della pubblicazione della decisione del Collegio di Garanzia, e successivamente in data 29 marzo 2023, la FIGH ha ri-calendarizzato la menzionata gara per il giorno 12 aprile 2023.
2.1 La Secchia Rubiera ha, pertanto, proposto un ulteriore ricorso chiedendo: «a) in via cautelare, sospendere il provvedimento con il quale la Federazione ha posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023, ore 19:00 c/o la Palestra Akradina di Siracusa e/o di ogni altra idonea misura cautelare; b) nel merito, ordinare alla Federazione Italiana Giuoco Handball di prendere atto della responsabilità tecnico-sportiva della società Teamnetwork Albatro, provvedendo all’omologazione del risultato della gara Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera, valevole per la 11^ giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023, con la perdita della gara con il punteggio di 0-5 a carico della società Teamnetwork Albatro (e/o assumendo ogni ulteriore opportuno provvedimento di carattere tecnico-sportivo); c) ancora nel merito, accertare la nullità e/o dichiarare l’inefficacia, ovvero annullare gli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e/o ogni ulteriore eventuale provvedimento di estremi non conosciuti, con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball, in violazione e/o elusione di quanto statuito dalla Sezione I del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione 17 marzo 2023, n. 27, ha posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023, ore 19:00 c/o la Palestra Akradina di Siracusa».
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ritiene che la FIGH, a fronte della riportata decisione del Collegio, avrebbe dovuto prendere atto dell’accertata responsabilità della società ospitante in ordine alla regolarità del campo (oggetto di motivo proposto dalla ricorrente già dinanzi alla CSA) e procedere all’omologazione del risultato con la perdita della gara con il punteggio di 0-5 a carico della società Teamnetwork Albatro. La Federazione intimata, invece, in tesi, avrebbe formalmente e sostanzialmente eluso (rectius: violato) quanto statuito dal Collegio di Garanzia, con decisione passata in giudicato, optando per una soluzione che, non solo non è contemplata dalla normativa federale, ma lascerebbe oltretutto impunita sul piano tecnico-sportivo la condotta della società ospitante violativa della normativa di settore.
Sul piano procedurale, la ricorrente ritiene la ammissibilità del proprio ricorso per ottemperanza in virtù dell’art. 2, c. 1, CGS CONI (“tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”, che rimanda ai principi”), ritenendo applicabili gli artt. 112 e ss. c.p.a. Inoltre, considerato il rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, ritiene la ricorrente che sarebbe ammissibile il ricorso al giudice sportivo (in veste di giudice dell’esecuzione) per la condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, con determinazione delle relative modalità di esecuzione (cfr. art. 612 c.p.c.).
3. Si è costituita in giudizio la FIGH, concludendo per l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso ed in ogni caso per la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
La Federazione resistente ritiene, in via preliminare, che un giudizio di ottemperanza, come quello di esecuzione, non possa essere introdotto in quanto non previsto dalle norme di giustizia sportiva. Nel merito, la Federazione ritiene che la ri-calendarizzazione operata dalla FIGH sia del tutto legittima, non essendo stata oggetto del procedimento la sanzione della c.d. vittoria a tavolino, in quanto non inserita nelle conclusioni del precedente ricorso della Secchia Rubiera; il Collegio, dunque, secondo la prospettazione della FIGH, stabiliva l’accoglimento del ricorso e quindi l’annullamento della decisione impugnata, ma nulla disponeva sul risultato della gara oggetto del giudizio.
All’udienza del 25 maggio u.s., le parti hanno ribadito le proprie conclusioni; la Procura Generale dello Sport, intervenuta, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
I. È d’obbligo preliminarmente ripercorrere l’iter motivazionale della predetta decisione di questa Sezione n. 27/2023: «In via pregiudiziale di merito, va rigettata l’eccezione di giudicato proposta dalla Procura Generale dello Sport. È agevole rilevare come l’impugnazione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello abbia investito non solo la sanzione dell’ammenda - ridotta nel quantum -, ma anche quelle della penalizzazione di nove punti in classifica e della perdita della gara con il punteggio 0-5, stante l’evidente riferimento al difetto di cognizione del Giudice Sportivo, nonché alle condizioni di inefficienza del terreno di gioco e, soprattutto, all’affermazione di responsabilità della squadra avversaria cui irrogare, in particolare, la perdita della gara per 0-5 (a carico della società Teamnetwork Albatro), espressamente richiamata nelle conclusioni di merito del reclamo.
Il primo motivo di ricorso è preordinato all’accertamento di un vizio del provvedimento del Giudice Sportivo per ragioni procedimentali, posto che la società ricorrente lamenta l’incompetenza e/o il difetto di cognizione del Giudice Sportivo non solo sulle sanzioni dell’esclusione dal campionato, della collocazione d’ufficio della squadra all’ultimo posto, dell’annullamento di tutte le gare già disputate, dell’inibizione di ogni altra attività nella corrente stagione, della retrocessione nella serie immediatamente inferiore, ma anche della penalizzazione di punti in classifica, della perdita della gara e dell’ammenda inflitte, deducendo l’annullabilità in parte qua della decisione d’appello impugnata.
Il motivo è fondato.
In relazione alla generale sfera di attribuzioni degli organi di giustizia, sancita dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, l’art. 38 dello stesso Regolamento prevede che il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare […].
Nella fattispecie, la statuizione di irrogazione dell’ammenda ha natura disciplinare.
Una lettura sistematica delle disposizioni in materia di competenza degli organi di giustizia, nonché del Procuratore Federale, induce a ritenere che il giudice sportivo, nel caso in questione, sia esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni. […].
Per quanto riguarda gli altri motivi, rilevanti con riferimento alle residue sanzioni della perdita della gara con il punteggio 0-5 e della penalizzazione di cinque punti in classifica, essi possono essere congiuntamente esaminati, poiché involgono questioni comuni.
Tali motivi sono parimenti fondati.
La sanzione della perdita della gara, di natura strettamente sportiva, è prevista dall’art. 33 del Regolamento per l’attività sportiva federale (RASF) in materia di regolarità del campo di gioco. Il terzo comma, in particolare, stabilisce che la gara non possa avere inizio o non possa proseguire ove gli arbitri accertino irregolarità dell’impianto e se la regolarità non possa essere ripristinata entro un’ora. Di quanto accertato gli arbitri daranno atto nel referto di gara. In tali casi gli organi di giustizia sportiva commineranno all’affiliato ospitante, oltre ad una sanzione pecuniaria, anche la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5. […].
Nondimeno, per quanto riguarda la penalizzazione di cinque punti in classifica, quantunque ritenuta dalla società ricorrente sanzione di tipo disciplinare, sanzione rideterminata in tale misura dal giudice d’appello, ne va parimenti esclusa la natura disciplinare. L’art. 15, quarto comma, del Regolamento stabilisce che la penalizzazione di uno o più punti in classifica (eventualmente da scontare nella stagione agonistica successiva) viene prevista per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara.
Dall’art. 13, quinto comma, e 16, sesto comma, del RASF discende tale configurazione, stante l’espressa previsione di salvaguardia di ulteriori provvedimenti disciplinari e l’automaticità degli effetti e della relativa applicazione nei casi di rinuncia o ritiro in gara e di mancata presentazione in campo.
Tanto premesso, va rilevato che l’oggetto del giudizio riguarda la dedotta violazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione con riferimento a punti decisivi della controversia definita dal giudice d’appello. La Corte d’Appello ha affermato, all’esito dell’istruttoria, di dover condividere le valutazioni descritte dagli arbitri ovvero che durante l’incontro oggetto del giudizio si fossero verificati diversi scivolamenti - definiti ‘anomali’ - non giustificati da azioni di gioco, che avrebbero dovuto, per la loro frequenza e potenziale pericolosità per incolumità dei partecipanti, indurre gli arbitri a sospendere l’incontro; nonché di aver completamente sbagliato la gestione degli eventi. Pertanto, visto l’art. 7 R.G.D., considerati gli artt. 11 e 13, nonché l’art. 47, comma 11, R.G.D., la Corte, in ragione del comportamento della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, la quale, tenendo una condotta gravemente antisportiva, ‘decideva unilateralmente di abbandonare il campo’, ha parzialmente accolto il ricorso e irrogato la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato in corso. La Corte ha osservato che sia gli arbitri che il commissario avevano convenuto che, stante la anomalia delle scivolate non provocate dalle azioni di gioco, la partita avrebbe dovuto essere sospesa perché il campo era impraticabile e, per l’effetto, potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei presenti, pur di non essere in possesso, in quel momento, di mezzi o tecniche per valutare le eventuali anomalie che presentava il campo.
La disposizione dell’art. 33 soprariportata, che prevede la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-5, presuppone che la situazione di irregolarità dell’impianto, ovvero di impossibilità di ripristino dell’irregolarità non possa essere ripristinata entro un’ora, sia imputabile alla squadra ospitante, alla stregua di una valutazione obiettiva di riferibilità soggettiva alla squadra in questione.
Nella fattispecie, il presupposto che si considera non è stato in alcun modo collegato all’operato della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, ché, anzi, aveva lamentato, attraverso osservazioni condivise dalla stessa Corte d’Appello, l’impraticabilità del campo di gioco per ragioni sostanzialmente riconducibili a cause non esplicitate, ma che non avrebbero assicurato una condizione di adeguata sicurezza del campo di gioco, ancorché, ha precisato la Corte, non vi fossero elementi, alla stregua di mezzi o tecniche in quel momento, per stabilire con precisione le anomalie che il campo di gioco presentava. Ragione per cui, la decisione impugnata è incorsa in un’insanabile contraddizione nel momento in cui, condividendo gli obiettivi riscontri arbitrali, ha accertato l’impraticabilità del terreno di gioco e la sua pericolosità senza porsi il problema delle cause e della riferibilità alla squadra che aveva abbandonato il terreno di gioco.
Nondimeno, la sanzione in considerazione è prevista soltanto - ed esclusivamente - con riferimento alla situazione di riferibilità della condizione di impraticabilità del terreno di gioco alla società ospitante, laddove, nella specie, la gara si è svolta a Siracusa, presso la sede della società ospitante Teamnetwork Albatro, con la conseguenza che la perdita della gara era in radice esclusa come possibile sanzione a carico della società ospitata, ai sensi dell’art. 33 del RASF (cui adde: art. 31 RASF). La circostanza è stata, infatti, prontamente dedotta dalla ricorrente, la quale si duole che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata alla Teamnetwork Albatro.
Tale incertezza circa la regolarità del campo di gioco non è, pertanto, idonea a sostenere un’ipotesi di riconducibilità alla società ricorrente della condizione di obiettiva inidoneità del terreno, con la conseguenza che la decisione della squadra ospite di abbandonare il campo di gioco, di per sé non coerente con il comportamento sotteso alla previsione sanzionatoria della perdita della gara, secondo la previsione di cui al citato art. 33 del RASF, non avrebbe potuto determinare l’irrogazione della sanzione oggetto di specifica censura dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello e riproposta in questa sede.
Per quanto riguarda la penalizzazione dei punti in classifica, l’accertamento del giudice di merito circa l’impraticabilità del campo di gioco rende evidente la concretizzazione di una situazione di forza maggiore, idonea ad escludere l’applicazione della sanzione alla stregua dell’espressa previsione di cui all’art. 13, terzo comma, del RASF e dei principi generali che, con riguardo alla sua sussistenza, escludono la configurabilità di un fatto illecito.
In definitiva, il comportamento della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, astrattamente idoneo a radicare un diverso procedimento per l’applicazione di sanzioni di tipo disciplinare, non è sussumibile sotto la previsione delle sanzioni sportive in senso tecnico come quelle oggetto della statuizione del Giudice Sportivo di primo grado, poi confermate dalla Corte Sportiva d’Appello. Ragione per cui la decisione impugnata deve essere integralmente annullata».
II. Il ricorso e le istanze della società Secchia Rubiera sono fondate.
In via preliminare è d’uopo ricordare come Questa sezione (decisione n. 21/2023) abbia precisato che: “la mancata inclusione nell’analitica elencazione dei provvedimenti impugnabili dinanzi ai predetti organi legittima il ricorso al rimedio residuale di cui all’art. 54 del CGS CONI, a mente del quale sono impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito federale. Va, pertanto, confermato l’orientamento di Questa sezione come già richiamato innanzi senza alcun disallineamento dalle pronunce elencate. In tale quadro di riferimento, quindi, il motivo dedotto non sconta alcuna censura di inammissibilità rendendo il ricorso proponibile e procedibile”. La richiamata decisione si pone nel solco di specificazione dell’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, il quale stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Orbene, in linea con la predetta norma e in ossequio a quanto già chiarito con il Parere
n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, che aveva stabilito come il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento, non può negarsi che la funzione del Collegio di Garanzia, allorchè viene chiamato a decidere su questioni non altrimenti impugnabili, a mente dell’art. 54 CGS, sia (anche) quella di rendere effettivo ed operativo un dictum giustiziale che, prima facie, sembrerebbe nulla disporre. Nella odierna vicenda, tuttavia, il mero annullamento contenuto nel dispositivo della decisione impugnata ad opera della decisione n. 27/2023 di Questa Sezione non può non essere raccordato con le motivazioni della stessa, all’interno delle quali si chiarisce espressamente in che modo quell’annullamento debba essere interpretato e, consequenzialmente, eseguito. Pertanto, nel caso che ci occupa, la cerniera esegetica cui è chiamato il Collegio consiste nel rendere le proprie decisioni attuabili e vincolanti in corretta applicazione del principio di effettività della tutela giustiziale affermando, altresì, il principio di diritto in forza del quale “laddove il dispositivo di una decisione risulti, per sinteticità, apparentemente non vincolante limitandosi ad un mero accoglimento o rigetto del ricorso, le conseguenze attuative di tale pronuncia vanno ricercate ed individuate all’interno dell’iter motivazionale che spiega le ragioni in forza delle quali si è giunti a quella decisione cui i soggetti interessati debbono attenersi e dare attuazione”. In buona sostanza, il presente giudizio, lungi dal configurarsi come un giudizio di ottemperanza nel senso amministrativistico conosciuto e, cioè, quello di permettere alla parte risultata vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza nel processo amministrativo, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente, va inteso come un giudizio nel quale viene chiesto al massimo organo di giustizia sportiva di fissare le modalità di esecuzione delle proprie decisioni. E tanto è ammissibile in forza del richiamo che l’art. 2, comma 6, del CGS del CONI fa al processo civile; le norme che governano il processo civile sono contenute nel Codice di procedura civile, ove si rinviene l’art. 612 (c.p.c.), che impone il ricorso al giudice (dell’esecuzione) per chiedere le modalità di esecuzione della sentenza laddove essa non sia ben chiara. Analoga disposizione si rinviene nell’art. 112, comma 5, del codice sul processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ove si legge che “il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”. Ciò posto, e fatta la premessa di cui innanzi, non v’è chi non veda come il Collegio può e deve dare risposte alla domanda presentata, in ragione sia della sua competenza residuale ex art. 54 CGS sia mutuando, anche analogicamente, i principi contenuti nel codice di procedura civile e nel processo amministrativo, attesa la propria funzione nomofilattica e giustiziale (sul punto, si rinvia alla recente decisione di Questa Sezione, n. 52/2023, ove si afferma che “il processo sportivo si articola, quanto ai principi applicabili, su due binari paralleli: il primo, che lo assimila al processo civile, per l’espresso rinvio contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, il secondo, che fa propri i principi di diritto amministrativo, atteso che i provvedimenti emessi in seno agli organi di giustizia sportiva sono da considerarsi provvedimenti amministrativi in virtù della funzione giustiziale e non giurisdizionale dei predetti organi”).
Non è, infatti, consentito al giudice limitarsi ad un non liquet (cfr., Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2002, n. 13469, secondo cui: è contraria a diritto un’eventuale decisione di non liquet, fondata sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno) giacché “l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una lacuna, tanto che al giudice sia impossibile decidere. L'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un "non liquet", a causa la mancanza di norme che disciplinino la fattispecie. La regola, secondo cui l'applicazione analogica presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso, discende dal rilievo per cui, altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato. Onde non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi.” (Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 1203).
III. Ebbene, fermo restando che il riportato iter argomentativo della decisione n. 27/2023 non lascia spazio alcuno rispetto alla portata totalmente annullatoria della decisione della CSA FIGH n. 06/2022, ad ulteriore precisazione e conferma va affermata la funzione di Questo Collegio tesa a colmare le lacune normative o procedurali esistenti applicando i principi sopra riportati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, atteso che il comportamento della Federazione resistente non si è mostrato in linea coi principi di cooperazione e corretta applicazione delle norme di diritto sportivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2023, presentato, in data 3 aprile 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'ottemperanza della decisione n. 27/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, del 17 marzo 2023, nonché per l’accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell’inefficacia, ovvero, in subordine, per l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia e/o adozione di ogni più idonea misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. D), CGS CONI, degli atti in data 16 e 29 marzo 2023 e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti (di estremi non conosciuti), con i quali la Federazione Italiana Giuoco Handball ha nuovamente posto in calendario la gara Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera per il giorno 12 aprile 2023.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, nel confermare le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 27/2023, dispone che la FIGH omologhi il risultato della gara Teamnetwork Albatro – Secchia Rubiera, valevole per la 11^ giornata del Campionato di Serie A Gold s.s. 2022/2023, con la perdita della gara con il punteggio di 0-5 a carico della società Teamnetwork Albatro, e conseguentemente aggiorni la classifica del menzionato campionato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGH.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 maggio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 23 giugno 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face