CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 08/06/2023 – ACR Siena 1904 S.p.A / GS San Miniato A.S.D. / FIGC
Decisione n. 50
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio – Presidente
Relatore Stefano Bastianon
Carlo Bottari Giovanni Iannini Mario Serio
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla ACR Siena 1904 S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Rodella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 28
contro
la GS San Miniato A.S.D., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Giotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colle Val d’Elsa (SI), Via XXV Aprile, n. 42,
nonché nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0074/CFA-2022-2023, pubblicata e comunicata in data 27 febbraio 2023, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 (anch'essa oggetto della impugnazione), depositata in data 30 gennaio 2023, in virtù della quale, in parziale accoglimento della domanda avversaria, l'ACR Siena 1904 S.p.A. è stata condannata a pagare alla GS San Miniato ASD la somma di € 10.000,00, riferita alle mensilità di novembre e dicembre del 2022, relativamente alla "Convenzione Settore Giovanile Femminile" sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022.
Visti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio dalle parti;
uditi, nell’udienza del 23 maggio 2023, svoltasi anche tramite la piattaforma informatica Microsoft Teams, l’avvocato Paolo Rodella, per la società ACR Siena 1904 S.p.A. e l’avv. Fabio Giotti, per la società GS San Miniato A.S.D.;
udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023, il relatore, presidente Dante D’Alessio.
Fatto e Diritto
1. La società ACR Siena 1904 (di seguito, anche solo Siena), ha impugnato la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezione IV, della F.I.G.C. n. 74 del 2022/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023, che ha respinto il suo reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, n. 25 del 2022/2023, che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dalla società GS San Miniato A.S.D., aveva accertato il diritto della stessa a percepire da Siena la somma di euro 10.000,00 dovuta per le rate di novembre e dicembre 2022, in attuazione della Convenzione Settore Giovanile Femminile, sottoscritta dalle due società il 31 agosto 2022.
La società Siena ha sostenuto l’erroneità della decisione della Corte Federale per diversi profili e ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio e in subordine l’annullamento con rinvio, con vittoria di spese.
Si oppone al ricorso la società GS San Miniato A.S.D., di seguito anche solo San Miniato, che ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
2. Prima di esaminare il merito del ricorso si deve rilevare che, come documentato dalla parte resistente, la Corte Federale d’Appello, Sezione IV, della F.I.G.C., con successiva decisione n. 22 del 2023, ha accertato il diritto della società GS San Miniato a percepire l’ulteriore somma di euro 10.000,00 per le mensilità di gennaio e febbraio 2023 riguardanti la Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta dalle due società.
Tale decisione non è stata impugnata dal Siena ed è quindi definitiva. L’acquiescenza a tale decisione (e alle ragioni che l’hanno determinata) potrebbe rifluire, come sostenuto da San Miniato, anche nel presente ricorso che è peraltro comunque infondato nel merito.
3. La società San Miniato si è rivolta alla giustizia federale sostenendo il mancato versamento, da parte di Siena, del contributo dovuto, in attuazione della Convenzione sottoscritta fra le parti, per gli oneri sostenuti da San Miniato per le attività del Settore Giovanile Femminile.
In tale convenzione era infatti previsto che “gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad € 40.000,00 oltre Iva di legge se dovuta, da versare nella Stagione Sportiva 2022/2023, in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”.
4. Nel giudizio in esame sia il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in primo grado, sia la Corte Federale d’Appello (solo in parte con diversa motivazione) hanno ritenuto che la clausola della convenzione sottoscritta fra le parti, che prevedeva un contributo a carico del Siena nella misura massima non superiore a 40.000,00 euro, da versare in 8 rate di pari importo da novembre 2022, dietro presentazione di fattura, doveva essere interpretata nel senso che il Siena era tenuta a versare, come contributo per l’attività nel settore giovanile femminile svolta dal San Miniato, 8 rate, ciascuna da 5.000 euro, a partire dal mese di novembre del 2022. Gli organi della giustizia federale hanno quindi ritenuto accertato il diritto della società San Miniato per le due rate maturate di novembre e dicembre 2022.
5. La società Siena, che nei giudizi davanti agli organi della giustizia federale aveva sostenuto che non era maturato alcun diritto della ricorrente a percepire il contributo, insiste anche davanti al Collegio di Garanzia nel sostenere che le decisioni degli organi della Giustizia Federale siano erronee per l’erronea interpretazione della citata clausola convenzionale.
In particolare, Siena lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1367, 1362, 1363 e 1366 del c.c., sostenendo che diversa è l’interpretazione che gli organi della giustizia federale avrebbero dovuto dare a quella clausola convenzionale, essendosi Siena solo impegnata a partecipare alle spese necessarie per l’attività oggetto della convenzione con un contributo che non era stato peraltro definito, se non nella misura massima, che avrebbe dovuto essere definito in successivi accordi fra le parti in relazione alle spese effettivamente sostenute.
6. Il Collegio di Garanzia ritiene che l’interpretazione della clausola convenzionale fatta dagli organi di giustizia federale sia esente dalle censure sollevate e che tale interpretazione sia del tutto coerente con la volontà espressa dalle parti con la sottoscrizione della Convenzione in oggetto.
7. La statuizione convenzionale prevede infatti chiaramente la partecipazione della società Siena agli oneri sostenuti da San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di euro 40.000,00 oltre Iva, da versarsi in 8 rate di pari importo, a decorrere dalla mensilità di novembre 2022.
Considerato che San Miniato ha provato di aver sostenuto gli oneri previsti dalla Convenzione (in misura superiore al contributo previsto) e che ha presentato regolari fatture per il pagamento del contributo, non poteva Siena non procedere al pagamento di quanto dovuto.
Né poteva esimersi dal pagamento per una asserita ed evocata indeterminatezza della clausola contrattuale.
Come hanno ritenuto i giudici federali, il contributo del Siena era dovuto, secondo una ragionevole interpretazione della suddetta clausola convenzionale, nella misura massima di € 40.000,00, all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dal San Miniato e, nel rispetto di tale tetto massimo di € 40.000,00, ciascuna rata (che doveva essere di pari importo) ammonta ad € 5.000,00, con inizio dalla mensilità di novembre 2022, come espressamente pattuito.
Correttamente i giudici federali di primo grado hanno quindi interpretato la clausola convenzionale in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c., secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. La Corte Federale d’Appello ha aggiunto, in particolare, che “quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado”. Con l’ulteriore condivisibile corollario che “un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso ‘pari importo’ e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna”.
8. Con il secondo motivo di ricorso il Siena sostiene che la decisione impugnata sia comunque affetta dal vizio di insufficiente o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui afferma che “non è dato comprendere la posizione del reclamante”, per non aver indicato “con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento”.
Sostiene in proposito il Siena di aver invece chiaramente espresso la sua posizione sul rispetto della Convenzione e di aver solo sostenuto che l’importo inferiore al massimo non è stato determinato dalle parti e non è determinabile sulla scorta della situazione contrattuale oggetto del giudizio.
La censura, anche a volerne ammettere la rilevanza nel giudizio, è comunque infondata.
La Corte Federale d’Appello ha infatti chiaramente indicato le ragioni della sua decisione e quindi i motivi per i quali ha ritenuto che Siena fosse tenuta a versare al San Miniato un contributo di euro 5.000 mensili, per 8 mesi, dietro presentazione di fattura, per le spese effettivamente sostenute dal San Miniato per le attività del settore giovanile femminile.
L’inciso del quale si duole la ricorrente è marginale in tale contesto e riguarda una ulteriore osservazione della Corte sulle modalità, che non risultavano chiaramente espresse, con le quali il Siena avrebbe ritenuto di dover contribuire alle spese per le quali si era contrattualmente vincolata, essendo il suo ricorso volto in sostanza a contestare, per l’asserita indeterminatezza della clausola contrattuale, la stessa debenza del contributo che, invece, come si è detto, risultava pacificamente dovuto per una somma massima di 40.000 euro e quindi per una somma non superiore a tale importo. Ma in tale limite il contributo era comunque dovuto per le attività e le spese sostenute da San Miniato e Siena non aveva invece indicato come avrebbe voluto provvedere all’erogazione del contributo (anche eventualmente minore). Ciò rende anche tale censura evidentemente infondata.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi in modalità anche telematica, in data 23 maggio 2023.
Il Presidente Estensore
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 8 giugno 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face