CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 del 25/05/2023 – dott. Giuseppe Capozzoli / FIGC / Procura Federale FIGC / Procura Generale dello Sport presso il CONI / Corte Federale di Appello della FIGC / Tribunale Federale Nazionale della FIGC
Decisione n. 44
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente
Vito Branca - Relatore
Dante D’Alessio Silvio Martuccelli Massimo Zaccheo –
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2023, presentato, in data 4 aprile 2023, dott. Giuseppe Capozzoli, quale legale rappresentante p.t. della Società U.S. Viterbese 1908 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
nonché
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
nonché, ove occorra,
la Corte Federale di Appello della FIGC,
e
il Tribunale Federale Nazionale della FIGC,
per l’annullamento
della Decisione n. 0078/CFA-2022-2023 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, Registro Procedimenti n. 0095/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 7 marzo 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dalla U.S. Viterbese 1918 s.r.l. e, per l'effetto, è stata confermata la Decisione n. 0117/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, Registro Procedimenti n. 0102/TFNSD/2022-2023, resa il 27 gennaio 2023, nella parte in cui ha inflitto alla U.S. Viterbese 1908 s.r.l. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva; nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 10 maggio 2023, i difensori della parte ricorrente - dott. Giuseppe Capozzoli, quale legale rappresentante p.t. della Società U.S. Viterbese 1908 s.r.l.- avv.ti Paolo Rodella ed Enrico Lubrano; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. La U.S. Viterbese 1908 s.r.l. (d’ora in poi, anche solo Viterbese) ha proposto, il 4 aprile 2023, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per ottenere l’annullamento della Decisione n. 0078/CFA-2022-2023 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, Registro Procedimenti n. 0095/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 7 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto, tra gli altri, dalla U.S. Viterbese 1918 s.r.l. e, per l’effetto, è stata confermata la Decisione n. 0117/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, Registro Procedimenti n. 0102/TFNSD/2022-2023, resa il 27 gennaio 2023.
Risulta dagli atti che, nel periodo tra l’aprile 2018 e il dicembre 2021, la Viterbese riceveva notifica di 4 cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, aventi ad oggetto il mancato pagamento: di contributi INPS, per un ammontare pari a € 511.840,96; dell’IVA, per un ammontare pari a € 3.451,41; della TARI, per un ammontare pari a € 294,56; e di contravvenzioni stradali, per un ammontare pari a € 900,56.
Il 14 gennaio 2022, la Viterbese presentava ad AE un’istanza di rateizzazione, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973, per la somma complessiva di euro 489.196,60. L’Agenzia, il 7 febbraio 2022, accoglieva la predetta istanza con riferimento a tre delle quattro cartelle per le quali veniva richiesta la rateizzazione ad esclusione di quella relativa alla TARI: «Le comunichiamo di averLe accordato la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili. Il pagamento delle singole rate deve avvenire, a decorrere dal 26/02/2022, alle scadenze indicate nel piano allegato, formulato secondo il criterio "alla francese", che prevede rate di importo costante con quota capitale crescente e quota interessi decrescente».
La Viterbese pagava regolarmente le prime cinque rate del piano di rateizzazione, da febbraio 2022 a giugno 2022, mentre ometteva di pagare le due rate relative in scadenza a luglio ed agosto 2022 (si legge, a tal proposito, nel ricorso, p. 3, che: “Successivamente, nella consapevolezza che lo stesso (piano di ammortamento) sarebbe stato dichiarato decaduto "per inadempienza" solo al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (cfr. Legge 91/2022 - Art.15 bis, comma II, lett. b) e che, quindi, non avrebbe compromesso il beneficio della rateazione ottenuto, l'esponente Società ha provvisoriamente omesso il pagamento di due rate (quelle, per l'appunto, di Luglio e Agosto 2022 oggetto del presente giudizio). Ha quindi ripreso a pagare regolarmente le rate a seguire che tutt'ora sta onorando con puntualità essendo, neanche a dirlo, il piano di rateizzazione di che trattasi ancora assolutamente regolare, vivo e vegeto)”.
In ragione di detto inadempimento, il 15 novembre 2022, la Co.Vi.So.C. inoltrava alla Procura Federale la nota prot. n. 6350/2022, avente ad oggetto “Posizione nei confronti dell'Inps - U.S. Viterbese 1908 S.r.l.”, ove si segnalava che la società non aveva: «provveduto, entro il termine del 17 ottobre 2022, al versamento delle rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione dei contributi lnps in essere con Agenzia delle Entrate - Riscossione …, così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF. Si segnala per completezza, che tale tipologia di rateazione risulta esclusa dalle sospensioni dei termini concesse dalle disposizioni legislative in vigore in base alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022». Risulta, altresì, dagli atti che, il 18 novembre 2022, la Società provvedeva al saldo delle predette rate scadute pari a 11.000,00 euro.
1.1 Senonché, la Procura Federale, ricevuta detta segnalazione, deferiva, il successivo 23 dicembre 2022: «- sig. Giuseppe CAPOZZOLI, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società U.S. Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti: a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C) par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.
- la Società U.S. VITERBESE 1908 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giuseppe CAPOZZOLI, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società
U.S. Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S.».
2. Il Tribunale Federale - Sez. disciplinare, con decisione n. 117 del 27 gennaio 2023, condannava la Viterbese con la sanzione di 2 punti di penalizzazione e il sig. Capozzoli con 3 mesi di inibizione. Il TFN invero, ricostruita la fattispecie regolamentare contestata in relazione all’art. 33, c. 4, CGS FIGC, affermava che: «Ai sensi del combinato disposto delle suindicate norme, pertanto, in relazione al periodo 1° luglio – 31 agosto, il pagamento dei contributi INPS e la relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. devono essere compiuti entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno. Nella fattispecie de qua risulta pacifico e non contestato che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di luglio ed agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi INPS non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022. Sul punto appare, allora, irrilevante l’eventuale e, in ogni caso, non documentata, impossibilità di scorporare gli importi relativi al debito INPS dal totale dovuto, avente una natura triplice (INPS, IVA e contravvenzioni stradali). Quanto sopra, unitamente alla circostanza che la rateazione sia stata concessa dall’ente esattore e non dall’ente impositore non può, certamente, incidere in alcun modo circa la natura, ancorché parziale, di debito INPS delle somme dovute. Né, ai fini d’interesse del presente giudizio, assume alcuna rilevanza, tranne che nell’ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione, la circostanza che nei rapporti con l’Ente Esattore Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio sia condizionata al mancato pagamento di cinque rate. Non appare, infine condivisibile la tesi della difesa secondo la quale l’assenza nell’ordinamento sportivo di una specifica norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetto di una rateazione impedirebbe l’applicazione di sanzioni in capo ai deferiti. Il mancato pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ai mesi di luglio ed agosto nonché alla relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate di luglio ed agosto di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Giovanni Capozzoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della società deferita. La società US Viterbese 1908 Srl, risulta sanzionabile con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione. Pur dando atto, infatti, che l’importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell’addebito contestato, ha provveduto al pagamento delle rate stesse, la norma sanzionatoria prevede espressamente che “il mancato pagamento [......] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” …».
2.1 L’odierna ricorrente adiva, dunque, la Corte Federale di Appello, deducendo, in estrema sintesi: i) la mancanza (per varie ragioni), all’interno dell'Ordinamento Federale Sportivo, di una specifica disciplina del caso in esame con la conseguenza, quindi, che nessuna sanzione poteva essere legittimamente irrogata; ii) l’impossibilità concreta/sostanziale di pagare “per scorporazione” la sola quota di INPS contenuta nelle singole rate che contenevano anche altri tributi; iii) l'abnormità e sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla violazione commessa. Le Sezioni Unite della CFA, con la decisione impugnata, rimodulavano la sanzione a carico del Presidente, portandola ad un mese di inibizione, confermando la sanzione a carico della Viterbese, ed evidenziando, tra gli altri, specificatamente i seguenti principi di diritto: «In caso di rateazione con l’ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci. Anche qualora il mancato pagamento di ratei INPS scaduti abbia un ammontare di modesta entità e siano comunque rinvenibili circostanze attenuanti, il Giudice federale non può comunque comminare una penalizzazione per la società sportiva inferiore al minimo stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. g) C.G.S., ma può se del caso tenerne conto con riferimento alla sanzione da infliggere alla persona del rappresentante legale della società».
3. Il ricorso della Viterbese è articolato sui seguenti motivi di diritto.
i. “Violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e proporzionalità”.
La Corte Federale, come il TFN in precedenza, si sarebbe, a giudizio della ricorrente, arrestata alla previsione normativa (che prevede un minimo edittale di sanzione in due punti di penalizzazione), senza curarsi affatto di approfondire le peculiarità della vicenda "concreta" della Viterbese sottoposta al suo vaglio (si citano i precedenti della Corte Costituzionale sull’“automatismo della sanzione” n. 297 del 1993, n. 220 del 1995 e n. 2 del 1999).
La decisione, inoltre, violerebbe il principio di proporzionalità, considerata l’esiguità dell’importo e considerato che la Viterbese ha comunque, seppur in ritardo, corrisposto quanto dovuto ad AE. Così ragionando, la Viterbese censura le parti della decisione impugnata ove si afferma che detto “ritardo” rileverebbe ai fini del “controllo sull'equilibrio economico finanziario delle società di calcio professionistiche" posto "a garanzia del regolare svolgimento dei campionati”. La decisione impugnata, invero, rappresenterebbe in questo senso “il trionfo e la supremazia del mero dato giuridico positivo strettamente ed astrattamente inteso sulla conoscenza del dato di esperienza reale riferibile al caso concreto” (p. 11 del Ricorso).
Una ulteriore prova della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sarebbe evincibile dal capo della decisione della CFA, ove si afferma che «esiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente … le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interesse tra i vari attori della competizione … Conseguentemente, mentre nel primo caso il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze - tanto aggravanti quanto attenuanti - nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa … La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere - più o meno - avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perchè, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali».
Siffatte argomentazioni si presterebbero ad una duplice censura: i) irragionevolezza, laddove distingue fra condotte, responsabilità, modalità di applicazione delle sanzioni e trattamento sanzionatorio finale da riservare alle società e a chi le rappresenta. Invero, l’art. 6 CGS FIGC, secondo cui “La Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta”, non necessiterebbe di alcuna indagine e/o accertamento per affermare che la responsabilità si trasmette dal rappresentante al rappresentato; pertanto, non si potrebbe ragionevolmente, da un lato, ridurre la sanzione a carico del Capozzoli e, dall’altro, confermare la sanzione a carico della Viterbese, come se rappresentante e rappresentato si muovessero ed agissero autonomamente ed indipendentemente l'uno dall'altro; ii) violazione dell’art. 13 CGS FIGC, in quanto la decisione della CFA non avrebbe tenuto in considerazione, dove afferma “insormontabile” il minimo edittale, i commi 2 e 3 della citata disposizione, che stabiliscono che “Gli Organi di Giustizia Sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” e che “In ogni caso la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art.6”. A ciò la ricorrente aggiunge il caso riguardante il Genoa F.C., la quale ha ricevuto un trattamento sanzionatorio di minore entità mediante patteggiamento anteriore al deferimento: tale precedente dimostrerebbe che il minimo edittale dei due punti di penalizzazione è derogabile.
Continua la ricorrente eccependo, da ultimo, l’irragionevolezza e l’illogicità della decisone, ove afferma «il carattere promiscuo delle rate dovute all'agenzia delle Entrate è frutto di una precisa scelta assunta in autonomia dalla società sportiva reclamante», di talché, ad avviso della CFA, è tale Società (i.e., la U.S. Viterbese) «a doversene assumere le correlate conseguenze» in virtù del principio di «autoresponsabilità». Ma, discorrendo di “autoresponsabilità”, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe irragionevole non avvedersi che l’autore di una condotta non può ritenersi "autoresponsabile" quando non abbia voluto né previsto (ne abbia potuto prevedere) le conseguenze della sua azione; in altri termini, al momento della presentazione della domanda di rateazione, la Viterbese né voleva, né prevedeva e né avrebbe potuto prevedere che, trovandosi nella necessità (per ragioni legate al rispetto delle norme endofederali) di ottemperare all'obbligo di pagamento della "sola" quota di INPS incorporata nelle rate di luglio ed agosto 2022 rimaste inevase, non sarebbe stata nella condizione di poterla pagare (tale quota), stante l’impossibilità materiale di "scorporarla" dalle altre quote di tributi diversi contenute in ciascuna rata.
ii. “Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della questione”.
La CFA avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla mancanza di una disciplina applicabile al caso concreto riguardante la Viterbese. Invero, in tesi, l'unica norma endofederale volta a disciplinare il caso delle "rateazioni" è l'art. 85 NOIF, lett. C), par. V, n. 3, ma tale disposizione non potrebbe essere applicata al caso di specie per le seguenti ragioni: i) perché le rateazioni a cui si riferisce la norma sarebbero quelle concesse dall'Ente "impositore" (nel caso, l'INPS) e non già dall'Ente "esattore"; ii) perché, anche a voler concedere, il riferimento normativo potrebbe - al più - essere rivolto alle "rateazioni" dei contributi INPS, ma tuttavia le rateazioni in esame (e, quindi, anche le due rate di luglio e agosto 2022 di cui si discute) hanno una "triplice natura", essendo, cioè, il contenuto delle stesse in parte quello di debito INPS, in parte di debito IVA ed in parte di debito derivante da contravvenzioni stradali; iii) perché non sarebbe affatto previsto che entro il termine del 17 ottobre l'esponente dovesse attestare il pagamento delle rate di luglio e agosto 2022 relative al suo piano di rateazione: la norma prevede che, in caso di rateazioni, le società debbano depositare “documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute”, senza fissare alcun termine.
A fronte di tali eccezioni, la CFA, oltre a non motivare sul punto, avrebbe illegittimamente interpretato estensivamente il predetto par. V, affermando che «l'art. 85, lett.c), par. V, comma I, prevede che ad ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l'avvenuto pagamento delle "ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera" relativi al bimestre precedente ma anche "quelle precedenti ove non assolte prima". Sussiste cioè una norma a contenuto generico ed omnicomprensivo in forza della quale a ciascuna scadenza bimestrale la federazione deve essere messa in condizione di accertare l'avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute IRPEF e contributi INPS già liquide ed esigibili e in forza della quale, quindi, tali pagamenti devono necessariamente essere già stati eseguiti, ai fini dell’ordinamento sportivo entro la prima scadenza bimestrale utile».
4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI. All’udienza del 10 maggio 2023, dopo ampia e diffusa discussione, le parti hanno ribadito le proprie conclusioni; la Procura Generale dello Sport, intervenuta, ha argomentato in ordine al rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
È doveroso preliminarmente sottolineare che l’art. 85, lett. C), par. V, NOIF, “Adempimenti delle società di Serie C”, dispone: “V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera.
1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:
- entro il 16 ottobre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 dicembre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 marzo l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l’assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato.
5. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima”.
Ebbene, a fronte di tale normativa, la CFA ha correttamente osservato che, «proprio come ritenuto dal Tribunale federale, l’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 prevede che a ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle «ritenute irpef, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera» relativi al bimestre precedente ma anche «quelle precedenti ove non assolte prima». Sussiste cioè una norma a contenuto generico e omnicomprensivo in forza della quale a ciascuna scadenza bimestrale la federazione deve essere messa in condizione di accertare l’avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute irpef e contributi Inps già liquide e esigibili e in forza della quale, quindi, tali pagamenti devono necessariamente essere già stati eseguiti, ai fini dell’ordinamento sportivo entro la prima scadenza bimestrale utile».
La portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi INPS, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico- finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.
Correttamente la CFA ha, infatti, sottolineato che «Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio». E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V, trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso, dovendo ritenersi irragionevole, ed ingiustificato, ogni diverso avviso.
La norma, pertanto, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. Ed allora, emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione, da parte delle stesse società, l’applicazione della sanzione predeterminata ex lege nel suo ammontare che, nel caso di specie, è pari ad “almeno due punti di penalizzazione”. E tanto a prescindere da eventuali “termini quantitativi e qualitativi" che connotano la "violazione ascritta”, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia.
In tal senso, possono essere ripresi i principi per cui «I “Criteri legali ed economico-finanziari”, che le società devono possedere entro il termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali, assolvono alla più ampia garanzia del «regolare svolgimento dei campionati sportivi» (art. 12, L. 91/1981), sottoponendo le società calcistiche a specifici e rigidi controlli «al fine di verificarne l'equilibrio finanziario», nonché il relativo possesso di requisiti infrastrutturali, organizzativi legali ed economico-finanziari. Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021).
Sull’importanza di un controllo rigoroso e attento, la CFA richiama correttamente la propria decisione a Sezioni Unite, n. 46/CFA/2020-2021 (confermata dal Collegio di Garanzia, Sez. I, con decisione n. 46/2021), secondo la quale «il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con
l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo».
Non è condivisibile, dunque, l’insistita eccezione di irragionevolezza/sproporzionalità della sanzione (né tanto meno l’omissione di motivazione paventata dalla ricorrente), giacché il Tribunale Federale prima e la Corte Federale d'Appello poi, valutando il comportamento riparatorio posto in essere dalla Viterbese, hanno coerentemente applicato la norma sanzionatoria specifica prevista dall’art. 33, comma 4, lett. a), CGS FIGC, vale a dire, per “il mancato pagamento l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma l lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
Ed infatti, la CFA, “rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte federale pur dando atto che l'importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell'addebito contestato ha provveduto al pagamento delle rate stesse, ha ritenuto di non poter derogare alla norma sanzionatoria che prevede espressamente che «il mancato pagamento [......] comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma l lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica»”.
Tale iter argomentativo risulta, peraltro, in linea con la giurisprudenza dell’odierno Collegio, che ha ritenuto che «la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020). Come rilevato anche dal Tribunale in primo grado, infatti, diversamente opinando, la società trarrebbe un doppio giovamento dal vedersi rateizzare le somme dovute e dall’asserito diritto di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti (anche) per i competitori, violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e della par condicio di tutti i partecipanti alla competizione, ed impedendo agli organi preposti ad effettuare monitoraggi e verifiche.
Al riguardo, non può che ribadirsi, nell’ottica della asserita irragionevolezza della sanzione (primo motivo di ricorso), l’impossibilità per queste Sezioni Unite, e per il Collegio in generale, di pronunciarsi in ordine alla misura della sanzione.
Il motivo, invero (ove, tra l’altro, si legge, a p. 10 del Ricorso, che “Del resto, con la decisione impugnata, la CFA: - (i) non ha dato prova di avere un'adeguata conoscenza del dato di esperienza reale e nè, tanto meno, di averne in quantità e qualità superiore al mero dato giuridico positivo strettamente ed astrattamente inteso; - (ii) non pare proprio che abbia messo a confronto, nè soppesato, nè bilanciato i vari diritti ed interessi in gioco. - (iii) non ha palesato "esperienza" reale rispetto alla vicenda in esame quanto, semmai, inesperienza; - (iiii) più che "bilanciare" ha "sbilanciato" i diritti e gli interessi in gioco, pervenendo all'applicazione di una sanzione abnorme, irragionevole, sproporzionata che ha, evidentemente, avvantaggiato del tutto ingiustificatamente le concorrenti della US Viterbese nella corsa alla salvezza”), anche ove ricondotto – a tutto voler concedere – nell’ambito della violazione dei principi di ragionevolezza, si traduce nella richiesta di un sindacato sulla valutazione della sanzione non per violazione di presupposti di fatto o di diritto, ma per circostanze, altre, che sfuggono alla cognizione del Collegio. Sovviene, sul punto, quanto di recente affermato da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 102/2021, secondo cui la richiesta di ridurre la sanzione irrogata è inammissibile in quanto «il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima» (conforme a Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017; Sez. I, decisione n. 31/2018; Sez. II, decisione 14/2015; Sez. II, decisione n. 13/2017; Sez. Un., decisione n. 68/2021); e, secondo cui, «L’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore».
Medesima valutazione deve essere resa con riferimento alla asserita violazione dell’art. 13 CGS FIGC sulle circostanze attenuanti: «Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021. Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019 (ove si è affermato che «al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»); ed in termini, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021: «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito»). E, del tutto inconducente, infine, si appalesa il richiamo alle decisioni del Collegio (nn. 19/2022 e 34/2022) contenuto nella memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, della ricorrente, con le quali sono state risolte ben diverse questioni, come la penalità “in tempo” irrogata dalla CSA dell’ACI pur non irrogabile siccome non prevista nella fattispecie (19/2022) e l’applicazione del principio del favor rei in assenza di una precisa prescrizione di natura strettamente documentale (34/2022). Il ricorso deve conclusivamente essere dichiarato infondato e, come tale, rigettato; la particolarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 maggio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 25 maggio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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