CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66 del 20/07/2023 – AC Perugia Calcio S.r.l. / FIGC / LNP Serie B / Calcio Lecco 1912 S.r.l.
Decisione n. 66
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Tammaro Maiello - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Paola Chirulli Monica Delsignore Aurelio Vessichelli – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Loredana Nada Elvira Giani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali,
e nei confronti
della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari,
per l’annullamento
del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 17 luglio 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - AC Perugia Calcio S.r.l. - avv. prof. Loredana Nada Elvira Giani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari, per la resistente Calcio Lecco 1912 S.r.l., nonché l’avv. Andrea Magnanelli, per la resistente LNPB;
udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Premesso in fatto
La presente decisione è redata in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023).
1. All’esito delle finali di play-off di Serie C 2022-2023 (gara di ritorno disputata il 18 giugno 2023), la società Calcio Lecco risultava la quarta compagine promossa per la successiva stagione sportiva del Campionato calcistico di Serie B a seguito della vittoria della doppia gara disputata contro la società Calcio Foggia. Ai fini dell’ammissione alla competizione in questione, la Calcio Lecco presentava, dunque, la domanda volta al rilascio della Licenza Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali
n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023.
1.1. In data 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC pubblicava una nota con la quale giudicava non soddisfatti, sul piano documentale, secondo una procedura rispettosa della normativa di riferimento, tutti i criteri infrastrutturali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022. In particolare, la Commissione rilevava che, dopo l’accertamento della mancata integrazione dei requisiti infrastrutturali in relazione allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco, la presentazione della documentazione afferente allo stadio ‘Euganeo’ di Padova – individuato dalla società richiedente come alternativa alla prima struttura per ospitare le proprie gare casalinghe – era avvenuta dopo la scadenza del termine del 20 giugno 2023, qualificato come ‘perentorio’ dallo stesso comunicato ufficiale n. 66/A.
1.2. Il successivo 5 luglio, la Calcio Lecco 1912 s.r.l. presentava ricorso dinanzi alla stessa Commissione, la quale, accogliendolo con parere favorevole del 6 luglio 2023, affermava che il mancato rispetto del termine perentorio avrebbe configurato una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e tali da rendere il comportamento prescritto inesigibile. L’aver omesso il deposito della documentazione richiesta sarebbe stato “imputabile ad eventi sostanzialmente estranei alla sfera soggettiva del club”, presentando di conseguenza i tratti della giustificabilità.
In particolare, la predetta Commissione esprimeva “parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine … soprattutto (ed è quanto più rileva almeno secondo l'apprezzamento della Commissione) ha avviato con immediatezza la procedura per l’identificazione di un impianto alternativo … (id est 15 luglio 2023) quando la società era ancora impegnata nella fase finale dei Play Off (e quindi non avrebbe ragionevolmente potuto intraprendere l’iter di designazione di un impianto alternativo)”.
1.3 Con delibera del 7 luglio successivo, pubblicata nella stessa data, il Consiglio Federale della FIGC rilasciava, dunque, al Lecco la Licenza Nazionale, ammettendo la compagine a partecipare al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023-2024.
2. Con ricorso del 10 luglio 2023, depositato via PEC nella stessa data, la società AC Perugia Calcio s.r.l. ha presentato ricorso dinanzi a questo Collegio per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: i) Comunicato Ufficiale della FIGC n. 10/A del 7 luglio 2023, con cui è stato deliberato l’accoglimento del ricorso della Calcio Lecco 1912 alla luce del parere favorevole alla concessione della Licenza Nazionale nei confronti di detta società da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC del 6 luglio 2023; ii) detto parere favorevole, alla luce del quale è stata concessa la Licenza Nazionale, requisito necessario all’ammissione della Calcio Lecco 1912 al Campionato di Serie B 2023-2024; iii) verbale del Consiglio Federale FIGC del 7 luglio 2023; iv) verbale e ogni atto istruttorio della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso promosso dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l.; v) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
La ricorrente chiede, inoltre, in ogni caso, l’accertamento della mancanza, in capo alla Calcio Lecco 1912 s.r.l., del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 dicembre 2022 ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023- 2024.
2.1. Il ricorso risulta articolato in tre differenti motivi.
In primo luogo, la ricorrente individua un profilo d’illegittimità negli atti oggetto della controversia nell’asserita violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 per omesso contraddittorio procedimentale.
L’AC Perugia Calcio s.r.l. osserva che, essendo pacifica la rilevanza pubblicistica del procedimento d’ammissione e iscrizione a campionati sportivi professionistici, le garanzie di cui alla legge n. 241 del 1990 sarebbero state violate. La ricorrente argomenta la negazione nei suoi confronti di tali diritti partecipativi – in particolare del contraddittorio, alla luce di tre istanze di partecipazione rimaste inevase – in quanto asseritamente portatrice di un interesse qualificato all’esclusione della Calcio Lecco 1912 dal prossimo Campionato di Serie B cui conseguirebbe la riammissione dello stesso Perugia Calcio.
In secondo luogo, la ricorrente contesta la violazione dei termini perentori stabiliti dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 e dal Sistema delle Licenze Nazionali, e, in particolare, del termine del 20 giugno 2023 relativo alla presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B. A sostegno della natura perentoria dei termini relativi al procedimento di rilascio di Licenze Nazionali, viene richiamata una pronuncia di questo Collegio, in particolare della Sezione sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici (decisione n. 53 del 2022).
Con un terzo, assai articolato e contenutisticamente eterogeneo motivo di ricorso, l’AC Perugia Calcio s.r.l. individua l’illegittimità degli atti in questione nella violazione del divieto di disapplicazione di atti amministrativi a contenuto generale, nel vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione, nell’inesistenza e, comunque, nell’inammissibilità della configurazione di una forma di scusabilità dell’errore.
Fra i vari argomenti addotti, sottolineata la natura pubblicista del procedimento, la ricorrente fa leva sulla non configurabilità di un potere di disapplicazione di atti generali in capo alle amministrazioni pubbliche, sottolineando, inoltre, l’impossibilità di equiparare una domanda di proroga del termine – posta dalla Calcio Lecco 1912 – a una domanda di disapplicazione di un termine scaduto.
La ricorrente argomenta, altresì, circa una presunta fallacia nelle argomentazioni con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC ha espresso parere favorevole al rilascio della Licenza su ricorso della Calcio Lecco 1912, asserendo che le condizioni in cui quest’ultima società versava non erano affatto “anormali ed eccezionali” e, in ultima analisi, passibili di configurare una giustificazione alla violazione del termine del 30 giugno 2023.
I restanti punti a sostegno del motivo di ricorso mirano nel complesso a dimostrare come la condotta della stessa Calcio Lecco 1912 fosse stata tutt’altro che diligente e che, dunque, la violazione del termine perentorio sarebbe senz’altro ingiustificabile.
La ricorrente asserisce, infine, che il parere favorevole dato dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi della FIGC al rilascio della Licenza alla Calcio Lecco 1912 sarebbe stato ingenerato da un ‘travisamento’ della documentazione già analizzata in occasione della prima decisione, quando aveva deciso invece la sua esclusione dal prossimo Campionato di Serie B. Da ciò e dall’erronea valutazione di alcuni documenti prodotti dalla Calcio Lecco 1912
– che secondo la ricorrente evidenzierebbero un comportamento procedurale della stessa Calcio Lecco scevro da buona fede e diligenza – consegue che l’atto della Commissione sarebbe dunque affetto da eccesso di potere, imputato in definitiva a travisamento, difetto di istruttoria, illogicità ed incongruenza nonché contraddittorietà.
3. Si è costituita in giudizio la FIGC.
La Federazione, premessa la normativa regolamentare rilevante per il caso di specie (Titolo II “Criteri infrastrutturali”, lett. A), rileva che, nella fattispecie, il Sistema delle Licenze Nazionali per la Lega Pro prevede un doppio termine: il primo termine, con scadenza al 15 giugno 2023, per comprovare la disponibilità dell’impianto e, fermo restando la comminazione di una sanzione, un secondo termine, con scadenza al 20 giugno 2023, per “sanare” tale inadempimento. Il Lecco, tuttavia, a seguito dello slittamento della gara di ritorno dei play off al 18 giugno (dall’11 giugno), si trovava impossibilitata a rispettare il predetto termine del 15 giugno - non essendoci a quella data ancora una vincitrice - e disponeva di soli due giorni (dal 18 al 20 giugno) per rispettare il secondo termine del 20 giugno 2023.
E così, acquisito solo in data 18 giugno 2023 il diritto a partecipare al Campionato di Lega B, stagione sportiva 2023-2024, il Lecco, nel termine del 20 giugno 2023, inoltrava la domanda per l'ammissione al Campionato di Serie B. Con tale domanda il Lecco dimostrava il possesso, alla data del 20 giugno 2023, di tutti i requisiti richiesti relativamente ai “criteri legali ed economico- finanziari”. Per tali requisiti il Sistema delle Licenze prevedeva un solo termine di adempimento individuato nel 20 giugno 2023.
Al contrario, la domanda non risultava assistita dai requisiti relativi ai “criteri infrastrutturali" di cui alla lett. A) punti 1), 2), 3) e 4). Tuttavia, di tali requisiti il Lecco risultava pienamente in possesso soltanto alla data del 23 giugno 2023.
Correttamente, dunque, la Commissione Criteri Infrastrutturali e il Consiglio Federale hanno preso atto di tale circostanza non imputabile e hanno rilasciato la Licenza Nazionale al Lecco, con la conseguente infondatezza del ricorso.
4. Si sono costituite in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la società Lecco concludendo, con argomentazioni pressoché analoghe, per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. All’udienza del 17 luglio 2023, le parti, dopo ampia discussione orale, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di cui in motivazione.
5. il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di cui infra, in ordine al secondo dei quattro motivi. La priorità logica di questo motivo rispetto agli altri impone che esso sia preso in considerazione per primo.
6. Nel contesto dell’ordinamento sportivo nazionale, le Federazioni godono di un “potere ampiamente discrezionale” nello stabilire i requisiti per l’ammissione alle competizioni e ai campionati; un potere “connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport” (si vedano, in tal senso, fra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato n. 1257 del 1998, n. 6083 del 2006 e, più di recente, la n. 4001 del 2021, nonché Cass. civ., Sez. un., n. 46 del 2000). Le discipline previste dalle singole Federazioni hanno la funzione di garantire con assoluta certezza le tempistiche relative all’inizio dei campionati, ed evidentemente riflettono una ratio volta a garantire le situazioni giuridiche soggettive degli interessati e dei terzi controinteressati. In ragione del loro profilo funzionale, le discipline in questione non possono che assumere il carattere di norme speciali, soggette a canoni interpretativi il più possibile tassativi, anche alla luce dell’evidente esigenza di assicurare ai soggetti interessati un eguale trattamento. Si tratta di un inquadramento ritenuto valido tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella di questo stesso Collegio anche nell’ambito delle vicende afferenti ai campionati di calcio professionistici, nell’ambito dei quali le relative procedure concorsuali di ammissione sono dominate dalla già richiamata esigenza di assicurare la parità di trattamento, la quale implica, a sua volta, la necessità di un’interpretazione tassativa, “atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società” (in questi termini le decisioni del Consiglio di Stato n. 2546 del 2001, n. 5025 del 2004, n. 6083 del 2006 e n. 4031 del 2014, nonché dell’Alta Corte di giustizia sportiva presso il Coni n. 34 del 2014 e del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sez. un., n. 60 del 2015).
7. Le rationes di questa specifica area dell’ordinamento sportivo, assieme ai principi ora richiamati che ne rappresentano necessari corollari, trovano nella previsione di termini perentori per gli adempimenti richiesti ai fini degli atti da compiere nelle procedure di ammissione il loro inevitabile punto di caduta: come questo Collegio ha già avuto modo di precisare, in questa parte del tessuto normativo “la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. un., n. 45 del 2018).
Conclusioni che valgono a maggior ragione in materia di rilascio di Licenze Nazionali funzionali all’ammissione ai campionati, le cui norme sono caratterizzate da un’elevata rigidità volta al conseguimento della prova del possesso dei requisiti in capo alle società entro una data prestabilita, “costituente un vero e proprio limite invalicabile”, cui si legano evidenti esigenze organizzative relative all’organizzazione delle competizioni (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 57 del 2021). Del resto, se così non fosse, la Licenza Nazionale potrebbe essere concessa a società dalla situazione infrastrutturale ed amministrativo-gestionale indeterminata, “con conseguente violazione del principio della par condicio ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55 del 2021).
8. Nel caso di specie, il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione volta a dimostrare la rispondenza ai criteri infrastrutturali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 è qualificato esplicitamente da quest’ultimo come ‘perentorio’. Alla luce delle già esposte rationes di quest’area dell’ordinamento sportivo e della qualificazione formale del termine, non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza. E, del resto, non è un caso che manchi, nella normativa federale relativa al gioco del calcio, una disposizione da cui sia plausibile trarre una norma-principio volta a consentire una regolarizzazione della documentazione presentata dopo la scadenza di un termine di questo tipo.
Va, dunque, condivisa l’argomentazione della ricorrente circa la violazione, da parte della Calcio Lecco 1912 s.r.l., dei termini perentori stabiliti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9
novembre 2022 e dal sistema delle Licenze Nazionali. Come detto, il termine del 20 giugno 2023 per la presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B risulta senz’altro identificabile come ‘perentorio’ e, in assenza di una disposizione da cui possa trarsi la configurabilità di un onere di regolarizzazione della documentazione presentata dopo lo spirare del termine, si deve ritenere che la società Calcio Lecco sia sprovvista dei requisiti richiesti e vada, per l’effetto, esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024. L’accoglimento del ricorso alla luce della perentorietà del termine violato e la priorità logica di questa doglianza fanno sì che i restanti motivi rimangano assorbiti.
9. Fermo quanto precede, questo Collegio non può, ad ogni modo, non evidenziare come spetti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’esercizio dei suoi ampi poteri discrezionali in materia, assumere le determinazioni consequenziali.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.
Così deciso in data 17 luglio 2023.
Il Relatore Il Presidente
F.to Guido Cecinelli F.to Tammaro Maiello
Depositato in Roma, in data 20 luglio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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