CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73 del 03/08/2023 – S.P.A.L. s.r.l. / FIGC / AC Perugia Calcio s.r.l

Decisione n. 73

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Vincenzo Nunziata – Presidente

Aurelio Vessichelli – Relatore

Guido Corso Monica Delsignore Giammario Rocchitta – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società S.P.A.L. s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante p.t., Sig. Joseph Tacopina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Cambareri, Alberto Fantini e Luca Spaziani, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Cambareri (Studio Tonucci & Partners) in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 7;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

nonché contro

l’AC Perugia Calcio s.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Massimiliano Santopadre, rappresentata e difesa dalla Prof.ssa Avv. Loredana N.E. Giani ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, Via Roberto Malatesta, n. 124,

per l’annullamento

del provvedimento del Consiglio Federale FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi; nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla

A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per  il Campionato  di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 31 luglio 2023, presso i locali del CONI, i difensori della parte ricorrente - S.P.A.L. s.r.l. - avv.ti Gianluca Cambareri, Alberto Fantini e Luca Spaziani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché l’avv. prof. Loredana Nada Elvira Giani, per la A.C. Perugia Calcio s.r.l.;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Aurelio Vessichelli.

Premesso in fatto

La presente decisione è redata in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023).

1. La SPAL s.r.l. disputava il Campionato di Serie B, stagione 2022-2023, classificandosi al diciannovesimo posto, con un totale di 38 punti. L’AC Perugia Calcio concludeva, invece, la stagione al diciottesimo posto, con un totale di 39 punti. Alla luce del comunicato n. 191/A della FIGC, in caso di riammissione, l’AC Perugia risultava nella terza in posizione utile per la riammissione a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024.

1.1. Il 18 luglio 2023, alla scadenza del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 192/A, la SPAL depositava la propria domanda di riammissione con la relativa documentazione allegata per il rilascio della Licenza per la riammissione al Campionato di Serie B stagione 2023-2024, nell’eventualità che si liberasse una posizione fra le società ammesse al medesimo campionato.

1.2. La ricorrente presentava, peraltro, inter alia, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo la documentazione presentata dal Perugia Calcio anche alla Lega Nazionale Professionisti Serie

B. Accesso che veniva concesso il 25 luglio 2023, dal quale la ricorrente asserisce che l’AC Perugia Calcio non risulterebbe in possesso di un impianto sportivo che rispondesse ai requisiti di cui al Titolo II del Comunicato FIGC n. 66/A.

1.3. In ogni caso, con il Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, il Consiglio Federale FIGC, sulla base dell’istruttoria svolta, deliberava “di approvare la seguente graduatoria da utilizzare ai fini delle eventuali riammissioni per la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024: BRESCIA CALCIO S.P.A., A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., S.P.A.L. S.R.L e BENEVENTO CALCIO S.R.L.”.

2. La SPAL s.r.l. ha, dunque, presentato ricorso dinanzi a questo Collegio, riportando in un unico, articolato motivo l’asserita violazione o falsa applicazione del titolo II del Sistema Licenze Nazionali Professionisti di Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A e del relativo allegato A, del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”), nonché la violazione dei principi della par condicio, della correttezza, buona fede, leale collaborazione, oltre alla denuncia di un eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e di un difetto di motivazione.

2.1. Precisamente, la ricorrente evidenzia: che il Perugia sarebbe carente del requisito infrastrutturale previsto dal criterio A.21 del Manuale delle Licenze Nazionali (per asserita insufficienza di servizi igienici all’interno dello Stadio “Renato Curi”); che il Perugia sarebbe carente del requisito infrastrutturale previsto dal criterio A.18 del Manuale delle Licenze Nazionali (per asserita mancanza di quattro settori indipendenti nelle tribune del “Curi”); che il Perugia avrebbe maturato il requisito di cui al criterio A.8 (luci) in data successiva alla scadenza del termine previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali per la presentazione della ordinaria domanda di partecipazione alla Serie B 2023/2024; che l’impianto del Perugia non sarebbe conforme ai criteri di cui al d.m. 18 marzo 1996, concernente “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

La SPAL, inoltre, rileva che l’ammissione nella graduatoria, ai fini della riammissione nel Campionato cadetto dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l., sia comunque illegittima in quanto adottata a fronte della violazione del termine perentorio del 20 giugno 2023 per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto A.8 del medesimo Allegato A) “Criteri Infrastrutturali” al Sistema Licenze Nazionali Professionisti Serie B 2023/2024, di cui al C.U. FIGC n. 66/A.

2.2. In ragione dei suesposti motivi, la società ricorrente chiede a questo Collegio di: «1) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’erroneità della Delibera del Consiglio Federale della

F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, con la quale è stato deliberato di approvare la graduatoria da utilizzare ai fini delle eventuali riammissioni per la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024 e che concerne anche l’A.C. Perugia Calcio S.r.l., atteso il mancato rispetto di quest’ultima a quanto previsto dei Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi e, in particolare, dall’Allegato A), punto A.8, del C.U.F.I.G.C. n. 66/A;

2) per l’effetto, disporre l’avanzamento nella graduatoria pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, della S.P.A.L. S.r.l. al secondo posto ai fini dell’eventuale riammissione in Serie B per la Stagione Calcistica 2023/2024».

3. In data 28 luglio 2023, si è costituita la FIGC, la quale chiede al Collegio di respingere il ricorso.

La Federazione, riservandosi di esporre in prosieguo, rileva che il provvedimento di ammissione del Perugia alla graduatoria “da utilizzare ai fini della eventuale riammissione per reintegrazione dell'organico Campionato di Serie B 2023/2024” è stato adottato sulla base del positivo parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi. Tale parere è stato posto in essere in ragione di quanto asserito dalla LNPB con la nota prot. n. 20 del 21 luglio 2023, nella quale così si legge: “si comunica che gli impianti sotto citati, indicati dalle corrispondenti società, rispettano i requisiti infrastrutturali previsti dal Titolo II) del C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 (Allegato “A”) (...) ▪ A.C. Perugia Calcio, “R. Curi” di Perugia”.

4. Sempre in data 28 luglio 2023, il Perugia ha presentato un controricorso e ricorso incidentale.

La società eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso della SPAL sotto i seguenti profili: l’oggetto dell’impugnazione, ossia l’oggetto del C.U. n. 43/A, ove si dispone l’approvazione della “graduatoria da utilizzare ai fini delle eventuali riammissioni per la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024” e non anche le materiali (e allo stato inesistenti) singole riammissioni, esulerebbe dalla competenza del Collegio di Garanzia; l’impugnazione dei CC.UU. FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023, recanti rispettivamente i criteri e i termini ai fini delle riammissioni alla Serie B 2023/2024, sarebbe tardiva, posto che avrebbero dovuto essere impugnati entro il 1° luglio 2023.

Temeraria – secondo il Perugia – è poi la tesi della SPAL, secondo la quale il Perugia avrebbe dovuto attenersi, per quanto riguarda il possesso dei requisiti infrastrutturali, al termine del 20 giugno 2023, termine previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali con riferimento al procedimento ordinario di iscrizione alla Serie B 2023/2024 ed estraneo, invece, al distinto procedimento straordinario delle riammissioni (appositamente regolato dalla distinta e speciale disciplina recata dai CC.UU. nn.191/A e 192/A, e quindi al caso del Perugia. Invero, alle riammissioni si applicherebbe la disciplina speciale recata dai CC.UU. nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e tale disciplina fissa al 18 luglio 2023 la scadenza per la comprova del possesso dei requisiti infrastrutturali).

Relativamente al possesso dei requisiti, con particolare riguardo ai servizi igienici, il Perugia rileva che la FIGC ha ritenuto conforme lo stadio “Curi” perché, oltre ai bagni fissi, è lì previsto l’uso anche di bagni mobili a norma. La circostanza (che già risulterebbe dagli atti del procedimento) è stata fatta riverificare dal Perugia ai fini della presente causa con perizia giurata dell’ing. Ferretti. Dalla perizia giurata risulta, in particolare, che l’ing. Ferretti giura di essersi recato presso l’infrastruttura in questione, giura che il materiale era lì al suo posto e dà atto che il contratto di fornitura è anteriore alla scadenza del termine del 18 luglio 2023.

Con riguardo al requisito del numero e dell’indipendenza dei settori, il Perugia eccepisce che la censura è infondata perché muove da un’ordinanza comunale che disciplina uno schema di ripartizione dei posti che da tempo non è più attuale. Infatti, in data successiva all’ordinanza riprodotta nel ricorso SPAL, il Perugia ha presentato al Comune un’istanza di rimodulazione dell’assetto complessivo dei posti a sedere nello stadio “Curi” ed il Comune ne ha preso atto con provvedimento dirigenziale del 7 marzo 2023 (a firma dello stesso Dirigente) che reca il sottoindicato nuovo schema di ripartizione. Tale schema è approvato in dichiarata ed espressa “sostituzione” di quello maliziosamente assunto dalla SPAL a base della sua censura.

Infine, in relazione alla censura della SPAL, secondo la quale l’impianto del Perugia non sarebbe conforme ai criteri previsti dal d.m. 18 marzo 1996, concernente “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, il Perugia eccepisce che il rispetto dei criteri indicati dal d.m. 18 marzo 1996 è a monte sancito dall’originaria autorizzazione comunale per lo svolgimento di partite del Campionato di Serie B presso lo stadio “Renato Curi”, laddove appunto si legge che l’impianto è “idoneo ai sensi delle norme del Decreto Ministeriale 18/03/1996”.

In via incidentale, il Perugia deduce l’illegittimità dei CC.UU. nn. 191/A e 192/A, per aver essi illegittimamente escluso che chi parteciperà al prossimo Campionato di Serie B possa soggiacere alla medesima, identica disciplina per quanto riguarda i requisiti infrastrutturali, in quanto ciò minerebbe alla radice l’autenticità del relativo andamento e dei relativi risultati, chiaro essendo che chi non è tenuto a determinati adempimenti perché può approfittare di deroghe alle regole risulta palesemente avvantaggiato (in termini di risorse disponibili) rispetto a chi (come il Perugia) quelle regole ha rispettato.

4.1. In ragione dei suesposti motivi, il Perugia chiede «che l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I., Sezione per le controversie in tema di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, voglia dichiarare inammissibile il ricorso della S.P.A.L. s.r.l. e, comunque rigettarlo, previo occorrendo accoglimento della impugnazione incidentale proposta».

5. Il contraddittorio si è ulteriormente articolato con il deposito, in data 31 luglio 2023, di memorie ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche da parte delle due società, le quali insistono sostanzialmente per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate, nonché con un deposito di documenti da parte della FIGC.

In particolare, la SPAL evidenzia che neppure entro la scadenza individuata dal Perugia (18 luglio 2023) la società fosse in possesso dei requisiti infrastrutturali, inderogabili, previsti dalla normativa di riferimento. Alcun valore probatorio potrebbe essere attribuito alla relazione (postuma, fatta predisporre dal Perugia unicamente per resistere al gravame della S.P.A.L.) redatta dal tecnico di parte incaricato, ing. Ferretti, in data 28 luglio 2023, appositamente per tentare di resistere alle censure della S.P.A.L. con riferimento alla carenza del requisito relativo ai servizi igienici dello stadio. Dalla “Relazione Stadio R. Curi di Perugia” del 20 luglio 2023, a cura del dott. ing. prof. Carlo Longhi – incaricato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al fine di verificare la rispondenza dell’impianto ai criteri richiesti – estratta a seguito dell’accesso agli atti, risulta che «(…) Rimane insufficiente il numero dei Servizi Igienici a causa di vincoli strutturali».

La SPAL contesta, inoltre, l’assunto del Perugia, che asserisce l’equivalenza, ai fini del possesso del requisito “A 21 – Servizi igienici”, tra bagni fissi e bagni mobili o chimici. Non sarebbe, quindi, consentito regolarizzare la posizione in via postuma  mediante la predisposizione di una perizia ad hoc, che attesta la sussistenza del requisito attraverso la presenza di bagni mobili alla data del 28 luglio 2023.

6. In apertura dell’udienza del 31 luglio 2023, la SPAL ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sul “controricorso e ricorso incidentale”, depositato, a mezzo PEC, in data 31 luglio 2023, alle ore 11.53, dalla A.C. Perugia Calcio s.r.l., poiché tardivo e, come tale, inammissibile; ciò premesso, ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. Nel corso dell’udienza di discussione, il Perugia, che ha dichiarato di non avere ricevuto la memoria di costituzione della FIGC, ha chiesto al Collegio di poter depositare, a sostegno della propria tesi difensiva, alcuni documenti ottenuti a seguito della positiva evasione della richiesta di accesso agli atti dalla stessa effettuata, riportandosi, per il resto, a quanto dedotto nei propri scritti. Considerata, sul punto, l’opposizione della difesa della SPAL rispetto a tale produzione documentale, il Collegio non ha acconsentito al relativo deposito.

La FIGC, nel corso del proprio intervento difensivo, preso atto della documentazione versata in atti dal Perugia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale della SPAL, nonché per il rigetto del ricorso incidentale del Perugia.

Considerato in diritto Il ricorso principale è inammissibile.

1. La SPAL ha impugnato il Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale FIGC n. 43/A del 24 luglio 2023, chiedendo sostanzialmente che il Perugia venga dichiarato non in possesso dei requisiti ai fini della graduatoria ivi prevista, stilata dal Consiglio Federale ed alla quale attingere nell’ipotesi, solo eventuale e non concreta né attuale, in cui si verifichino le condizioni previste per la riammissione (di società e squadre evidentemente finora escluse) al Campionato di Serie B, s.s. 2023/2024. Detta graduatoria, nella quale la FIGC tiene conto, per quanto possibile, anche del merito sportivo conseguito sul campo, segna al primo posto il BRESCIA, al secondo il PERUGIA, al terzo l’odierna ricorrente SPAL, al quarto il BENEVENTO. Con il ricorso in esame, la SPAL mira ad ottenere l’esclusione del Perugia dalla graduatoria, lamentando la non osservanza, da parte dello stesso Perugia, dei criteri infrastrutturali come previsti e prescritti dalle carte federali, requisiti, peraltro, evidentemente già valutati dalla Federazione prima della stesura della graduatoria contenuta nel Comunicato Ufficiale impugnato. Per effetto di quanto richiesto, la SPAL spera di collocarsi in posizione utile per l’eventuale riammissione al Campionato di Serie B, s.s. 223/2024.

Occorre, pertanto, muovere dalla considerazione che nell’atto impugnato si dispone l’approvazione della “graduatoria da utilizzare ai fini delle eventuali riammissioni per  la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024”; si tratta, dunque, di un elenco formulato dal Consiglio Federale all’interno del quale, laddove si verifichino le condizioni, si dovranno eventualmente individuare le squadre che possono essere riammesse.

È evidente, dunque, che oggetto di impugnazione non è un provvedimento definitivo in materia di riammissioni, bensì un atto prodromico a decisioni allo stato meramente “eventuali”.

Giova rammentare che «nel processo sportivo, al pari di quello amministrativo, l’interesse a ricorrere è qualificato dagli stessi requisiti sostanziali dell’interesse ad agire di cui all’art. 100

c.p.c. Tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell’effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La società che impugna un atto non lesivo è altresì carente di legittimazione al ricorso in quanto priva della titolarità della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta la lesione» (così, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 settembre 2018, n. 50).

Con particolare riguardo al requisito dell’attualità, esso implica «che il provvedimento impugnato deve essere immediatamente idoneo a provocare la lesione degli interessi del ricorrente, essendo esclusa l'autonoma impugnabilità di atti che non sono immediatamente lesivi e che possono produrre effetti lesivi solo al momento dell'emanazione di un successivo ulteriore (ed eventuale) provvedimento amministrativo, essendo l'atto amministrativo impugnato che delimita l'oggetto e la funzione del giudizio; in sostanza l'interesse ad agire (…) resta pertanto logicamente escluso quando è correlato alla definizione di situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche, anche se probabili» (Così, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705).

Orbene, risulta evidente che, nel caso di specie, il requisito dell’attualità è carente – come eccepito dal Perugia – posto che la SPAL ha impugnato un atto endoprocedimentale riferito a futuri e ipotetici provvedimenti, come tale non immediatamente lesivo della sfera d’interesse di cui è titolare la società; si rammenta, a tale proposito, la regola di carattere generale per cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento (così, Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 7476 del 2 settembre 2019, ove si precisa che la possibilità di un'impugnazione anticipata è, invece, di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale).

2. Il ricorso è inammissibile anche in ossequio e coerenza con i principi generali di economia processuale nonché di celerità e speditezza (per non parlare del tanto invocato fair play sportivo), che connotano le peculiari regole di disciplina dell’ordinamento sportivo, in quanto il

C.U. n. 43/A dà conto di una graduatoria stilata dal Consiglio Federale, in vista di una riammissione solo eventuale e non attuale, che difetta, pertanto - anche nei riguardi della stessa ricorrente SPAL – dei caratteri di definitività ed immediata lesività del provvedimento. La SPAL, pertanto, potrà legittimamente ricorrere ai competenti organi di giustizia nel momento in cui, verificatesi le condizioni per la riammissione al Campionato di Serie B, s.s. 2023/2024, fosse destinataria di un provvedimento federale – questo sì definitivo e lesivo di interesse tutelabile dalla SPAL – di esclusione dalla invocata riammissione.

3. Il ricorso incidentale proposto dal Perugia è inammissibile in quanto rimedio processuale non previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport – ALLEGATO “A” - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1736 del 23 maggio 2023, per i giudizi ivi regolati.

Risulta versato in atti un secondo ricorso incidentale, ugualmente inammissibile e oltretutto tardivamente depositato.

4. In ordine alle spese, sussistono, ad avviso del Collegio, ragioni, anche in coerenza con quanto disposto in precedenti connessi giudizi, per la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Dichiara inammissibile il ricorso della Società S.P.A.L. S.r.l.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della A.C. Perugia Calcio S.r.l. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, in data 31 luglio 2023.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Vincenzo Nunziata                                                    F.to Aurelio Vessichelli

Depositato in Roma, in data 3 agosto 2023.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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