CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74 del 04/08/2023 – Alcione Milano Società Sportiva a r.l. / FIGC / Lega Pro / Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi / COVISOC / LND/ CONI / Casertana Football Club s.r.l. /Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l./ Piacenza Calcio 1919 / Gelbison s.r.l

Decisione n. 74

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Vincenzo Nunziata – Presidente e Relatore Guido Cecinelli

Monica Delsignore Giammario Rocchitta Aurelio Vessichelli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. 65/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società Alcione Milano Società Sportiva a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Marcello Roberto Marco Montini, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Bonatti, dall’avv. Lorella Fumarola e dall’avv.  Luigi Vernile, ed elettivamente domiciliato  presso lo studio dell’avv. Stefano Bonatti in Milano, via Podgora, n. 3;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

la Commissione Vigilanza Società di Calcio Professionistiche (COVISOC), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

la Lega Nazionale Dilettanti (LND) in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

il Comitato olimpico nazionale italiano, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

nonché contro

la Casertana Football Club s.r.l., l’Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l., la Piacenza Calcio 1919 e la Gelbison s.r.l., nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;

per l’annullamento o la riforma

della delibera del Presidente del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C, s.s. 2023/2024, con esclusione dalla procedura di ammissione della Alcione Milano Società Sportiva a r.l., del suddetto comunicato e dei pareri espressi, in data 24 luglio 2023, nell'ambito della predetta procedura, dalla Commissione criteri infrastrutturali sportivi-organizzativi e dalla COVISOC, sulla cui base è stata assunta la predetta delibera, nonché di qualsiasi ulteriore atto anche non conosciuto, prodromico, pregresso o successivo alla statuizione medesima.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 31 luglio 2023, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente

– Alcione Milano Società Sportiva a r.l. - avv. Stefano Bonatti, nonché, in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l’avv. Lorella Fumarola; udito l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, presente fisicamente presso i locali del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e relatore, avv. Vincenzo Nunziata.

Premesso in fatto

La presente decisione è redatta in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023).

1. A seguito della finale disputata il 21 maggio 2023, contro l’USD Casatese, la società Alcione Milano è risultata vincitrice dei play-off del Campionato di Calcio di Serie D, guadagnando dunque una posizione di privilegio nella griglia di ripescaggio per la partecipazione al prossimo Campionato di Serie C.

1.1. L’8 luglio 2023, la società ricorrente richiedeva, dunque, al Comune di Milano, alla Prefettura di Milano e alla Polizia di Stato il sopralluogo dell’Arena civica ‘Gianni Brera’, al fine del suo utilizzo per il Campionato di Lega Pro, s.s. 2023-2024, e per la Coppa Italia di categoria, in modo tale da poter acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante la solidità e sicurezza dell’impianto ex art. 80 TULPS, come prescritto nel titolo II dell’allegato del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022, oltre alla licenza ex art. 68 TULPS.

1.2. Il 13 luglio 2023, il Comune di Milano metteva a disposizione della società ricorrente l’Arena civica, attestando la “perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti norme in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi”. Il 17 luglio seguente, giungeva, tuttavia, il parere negativo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (nota prot. uscita n. 0226822 del 17 luglio 2023), la quale osservava che, “in mancanza di un progetto strutturale organico, in linea con le disposizioni di cui al Regolamento della FIGC e della determinazione n. 26/2014 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che nel caso di specie, attesa la sottoposizione dell’Arena a vincolo architettonico culturale, richiede anche l’acquisizione preventiva dei pareri degli Enti competenti, in primis della Soprintendenza, del Coni e della FIGC, non può esprimere alcun parere al riguardo. Tale vincolo, infatti, al netto della gestione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica, non consente allo stato di definire l’adeguabilità della struttura ai criteri strutturali previsti dalla LegaPro”.

1.3. Il 18 luglio seguente, la società ricorrente adiva, dunque, il TAR Lombardia (sede di Milano), proponendo in via di urgenza un’istanza ex art. 61 cod. proc. amm. in quanto, “in mancanza di provvedimento cautelare che sospendesse e/o privasse di efficacia il parere negativo già espresso dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo… si sarebbe concretizzata in modo irreparabile l’impossibilità, per la suddetta Società, di partecipare alla procedura di “ripescaggio” svolto dalla F.I.G.C.”. Lo stesso giorno la ricorrente presentava alla stessa FIGC un’istanza di ‘ripescaggio’, richiamando l’impugnativa dinanzi al giudice amministrativo.

1.4. Con Decreto presidenziale n. 666 del 19 luglio 2023, il TAR Lombardia accoglieva l’istanza presentata dall’Alcione, inibendo “l’esecuzione di provvedimenti che impediscano la partecipazione alla procedura in premessa”.

2. Il Consiglio Federale, riunitosi il 24 luglio 2023, formulava la graduatoria funzionale all’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C, s.s. 2023-2024, escludendo la società ricorrente alla luce di due pareri istruttori formulati, rispettivamente, dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi e dalla Commissione vigilanza società di calcio professionistiche (COVISOC).

2.1. La Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi rilevava, in relazione allo stadio Arena civica ‘Gianni Brera’, “l’inosservanza dell’adempimento previsto dal Titolo Il), lett. A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, non avendo la società Alcione Milano S.S. a r.l. depositato, entro il termine perentorio del 18 luglio 2023 previsto dalla disciplina di riferimento, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto sportivo”. Parere arricchito sul piano argomentativo dal richiamo al già citato parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il 17 luglio 2023, nonché alla valutazione della Lega Pro (nota prot. n. 746 del 19 luglio 2023) che ha certificato che l’Arena civica ‘Gianni Brera’ di Milano “non rispetta i seguenti requisiti infrastrutturali di cui ai Criteri A dell’allegato A del sistema licenze Nazionali Lega Pro 2023/2024 e segnatamente: Art. 16 Capienza e requisiti dello stadio. Non è stata prodotta l’approvazione, da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, del sistema di videosorveglianza e dei sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie; Art. 17 sedute individuali. Le tribune poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco non sono dotate di seggiolini individuali. Relativamente a questo punto, risulta depositata una richiesta di deroga alla FIGC in data 12 luglio 2023. Si segnala inoltre che… non sono stati prodotti la licenza di cui all’art. 68 TULPS ed il parere favorevole all’agibilità della competente Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo”.

2.2. Dal canto suo, la COVISOC ha invece riscontrato, “alla data del termine perentorio del 18 luglio 2023 previsto dalla disciplina di riferimento, l’inosservanza dell’adempimento previsto dal Titolo I), par. Il), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022”, rilevando, in particolare, “che la società Alcione Milano S.S. a r.l. ha provveduto a presentare le dichiarazioni Liberatorie dei tesserati relative agli accordi economici depositati per la stagione sportiva 2022/2023 prive di sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale (come invece prescritto dalla disciplina di riferimento). Con successiva nota del 21 Luglio 2023 il Dipartimento Interregionale-LND ha certificato che la società nella medesima data quindi oltre il temine del 18 luglio 2023 qualificato espressamente come perentorio dal Comunicato Ufficiale n. 205/A del 5 giugno 2023 ha depositato per diciannove tesserati le dichiarazioni liberatorie con autentica notarile del 21 luglio 2023 e per un tesserato la dichiarazione liberatoria con autentica dell’ufficiale dello stato civile di Cesena rilasciata in data 21 luglio 2023 mentre per altri due tesserati non sono state presentate le relative dichiarazioni liberatorie con firma autenticata”.

3. Alla luce della propria esclusione, la ricorrente ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento o la riforma degli atti suindicati.

3.1. Relativamente alle presunte carenze infrastrutturali riguardanti lo Stadio “Arena Civica Gianni Brera” denunciate dalla Commissione criteri infrastrutturali, la ricorrente rileva sostanzialmente che il parere della Commissione (e, dunque, della determinazione della F.I.G.C., che ne prende atto) è illegittimo perché, avendo valorizzato, nella sostanza, il parere sfavorevole della Commissione Provinciale,  sebbene sospeso dalla citata  pronuncia del Presidente del TAR Milano, ha assunto una decisione sulla base di un atto sospeso dal giudice amministrativo, ed è altresì incorsa in una grave violazione del Decreto del TAR Milano n. 666/2023.

L’Alcione sostiene, inoltre, che è assai dubbia la effettiva necessità della “licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al suddetto impianto sportivo”, la cui mancanza, per la Commissione criteri infrastrutturali, giustificherebbe il parere negativo assunto (e l’esclusione disposta dalla FIGC), posto che, con D.L. 9 febbraio 2012, n 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 123 del R.D. 635/1940, recante Regolamento per l'esecuzione del TULPS; tale comma prevedeva che “L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore”.

3.2. La ricorrente rileva l’illegittimità del parere della Commissione criteri infrastrutturali anche laddove richiama la nota della Lega Pro, prot. n. 746/2023 del 19 luglio 2023, che “certifica che lo Stadio “Arena Civica Gianni Brera” di Milano non rispetta i seguenti requisiti infrastrutturali di cui ai Criteri A dell’allegato A del Sistema Licenze Nazionali Lega Pro 2023/2024” e, segnatamente: “Art. 16 Capienza e requisiti dello stadio. Non è stata prodotta l’approvazione, da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza, del sistema di videosorveglianza e dei sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie; Art. 17 sedute individuali. Le tribune poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco non sono dotate di seggiolini individuali. Relativamente a questo punto, risulta depositata una richiesta di deroga alla FIGC in data 12 luglio 2023”.

Per quanto riguarda l’art. 16, l’Alcione sottolinea come lo stesso concerne, per espressa previsione ivi contenuta, “le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009  e  n.  26/2014  dell’Osservatorio   Nazionale   sulle   Manifestazioni   Sportive”. Ciò posto, la ricorrente osserva come, ai sensi dell’art. 3, c. 1, della Determinazione n. 26/2014 (doc. 25), “Il sistema di video sorveglianza (...) deve essere approvato dal Questore”. Ne deriva che la Lega Pro non avrebbe alcuna competenza a sollevare l’eccezione.

Inoltre, la società evidenzia che, sebbene sia stato allestito, a sue spese, un moderno sistema di videosorveglianza interno ed esterno dell’impianto, opportunamente condiviso con le forze dell’ordine, a seguito dei sopralluoghi avvenuti in data 8 giugno 2023 e 12 luglio 2023, non è, però, nella disponibilità della ricorrente la certificazione del medesimo, la quale spetta unicamente al Questore.

La ricorrente contesta anche il richiamo all’art. 17 ed alla riscontrata mancanza di “seggiolini individuali”, posto che, secondo quanto riferito dal Comune di Milano, in sede di riunione del Comitato Provinciale (cfr. doc. 11), “la Lega Pro ha svolto diversi sopralluoghi”, in esito ai quali “ha accolto la proposta di individuare i posti a sedere solo attraverso la loro numerazione (temporanea)”. Stupisce, dunque, che, al momento di formulare il proprio parere, la stessa Lega Pro sembri ignara della tipologia delle sedute presenti nell’Arena e invochi delle problematiche connesse alla collocazione di “seggiolini”.

3.3. Con riferimento, poi, ai “criteri economico-finanziari, sarebbe illegittimo – secondo l’Alcione – il parere negativo reso da CO.VI.SO.C il 24 luglio 2023” “per irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, in quanto giustificato esclusivamente dalla mancanza di un elemento meramente formale e pienamente “emendabile”, secondo basilari criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La ricorrente sostiene, infine, che gli atti impugnati sarebbero affetti da invalidità derivata in ragione dell’asserita illegittimità del parere reso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3.4. In ragione dei suesposti motivi, la ricorrente chiede «che l’Ecc.mo Collegio di Garanzia adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, in accoglimento del presente ricorso, voglia, nell’ambito della giurisdizione di merito ad essa spettante, annullare e/o riformare gli atti impugnati e, per l’effetto, assumere tutti gli opportuni provvedimenti idonei a consentire alla ricorrente - in ottemperanza all’ordine impartito dal Giudice nazionale - di essere ammessa ed utilmente inserita nella graduatoria di cui al Comunicato Ufficiale impugnato, al fine di poter divenire beneficiaria dell’emanando provvedimento di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2023/2024».

4. In data 28 luglio 2023, si è costituita la FIGC, la quale eccepisce che il ricorso è in parte inammissibile e, comunque, infondato.

4.1. Con riferimento alla violazione dei criteri infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui al C.U. n. 67/A del 9 novembre 2022, in particolare al Titolo II, lett. A), punti

2) e 3), la Federazione osserva che, tra gli adempimenti richiesti dalla stessa Federazione ai fini della ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2023/2024, sia espressamente previsto di depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi

- Organizzativi:

- “la  licenza  di  cui  all’art.  68  del  TULPS”  dell’impianto  che  si  intende   utilizzare;

- le “risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto”.

Tale deposito, per le società che si candidino per l’integrazione dell’organico di Serie C, deve avvenire entro il perentorio termine del 18 luglio 2023, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

La Federazione eccepisce, poi, l’inammissibilità di quelle censure mosse dalla ricorrente nei confronti del contenuto del Sistema delle Licenze, nonché del C.U. n. 205/A, posto che l’Alcione non ha tempestivamente impugnato né il Sistema delle Licenze né il ripetuto C.U. n. 205/A.

4.2. Con riferimento al mancato  rispetto dei Criteri Infrastrutturali nn. 16)  e 17), di cui all’Allegato A al Sistema delle Licenze Nazionali, la Federazione rileva che l’Alcione non ha prodotto, a tale data, la “autorizza(zione) dalle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza” con riferimento al richiesto impianto di sorveglianza. Le disposizioni de quibus prescrivono criteri “infrastrutturali” di natura squisitamente tecnica, che devono essere tassativamente posseduti entro il termine perentorio del 18 luglio 2023 dall’impianto che la squadra indica ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C. A nulla rileva che la società si sia adoperata per “allesti(re) (...) un moderno sistema di  videosorveglianza”, restando ferma l’assenza della relativa autorizzazione, come richiesta dal Sistema delle Licenze entro il 18 luglio 2023, e, dunque, l’inadempimento di cui è causa.

4.3. Con riferimento, poi, ai criteri economico – finanziari del Sistema delle Licenze Nazionali, di cui C.U. n. 67/A del 9 novembre 2022, e, in particolare, al Titolo I), parte II), lett. A), punto 4), la resistente rileva che la ricorrente - e tale dato non risulterebbe contestato neppure dalla stessa - non ha prodotto al 18 luglio 2023, come richiesto dallo stesso Titolo I) parte II), lett.

A) punto 4), del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, le "dichiarazioni liberatorie di tutti i tesserati - con sottoscrizione autenticata innanzi al pubblico ufficiale”.

5. Il contraddittorio si è poi ulteriormente articolato con il deposito di una memoria, ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, da parte della società ricorrente, in data 31 luglio 2023, con cui si confuta la sostenibilità delle censure di inammissibilità del ricorso sostenute dalla resistente.

Nella memoria si eccepisce, in particolare, l’infondatezza della contestazione degli inadempimenti denunciati nel parere della Commissione criteri infrastrutturali, parere poi recepito dalla deliberazione della FIGC, nonché l’infondatezza della segnalazione di inadempienze concernenti presunti debiti scaduti alla data del 18 luglio 2023 nei confronti dei tesserati, e si insiste per l’accoglimento delle richieste formulate nell’atto di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per il motivo che segue, il quale risulta sul piano logico evidentemente priore e, dunque, assorbente rispetto agli altri.

Nell’ordinamento sportivo, come sottolineato più volte tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella ordinaria, le Federazioni godono di un “potere ampiamente discrezionale” nello stabilire i requisiti per l’ammissione alle competizioni e ai campionati; un potere “connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport” (si vedano, in tal senso, fra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato n. 1257 del 1998, n. 6083 del 2006 e, più di recente, n. 4001 del 2021, nonché Cass. civ., Sez. un., n. 46 del 2000).

La funzione delle discipline poste dalle Federazioni è quella di assicurare tempistiche certe in relazione all’inizio dei campionati oltre che di garantire le situazioni giuridiche soggettive degli interessati e dei terzi controinteressati. Si tratta, di conseguenza, di norme speciali, soggette ad interpretazioni il più possibile tassative anche alla luce dell’evidente esigenza di assicurare ai soggetti interessati un eguale trattamento. Un inquadramento abbracciato tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella di questo stesso Collegio, anche nell’ambito delle vicende relative ai campionati di calcio professionistici, rispetto ai quali le relative procedure concorsuali di ammissione agli stessi sono dominate dalla già richiamata esigenza di assicurare la parità di trattamento, la quale implica, a sua volta, la necessità di un’interpretazione tassativa, “atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società” (in questi termini, le decisioni del Consiglio di Stato n. 2546 del 2001, n. 5025 del 2004, n. 6083 del 2006 e n. 4031 del 2014, nonché dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni n. 34 del 2014 e del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sez. Un., n. 60 del 2015).

L’intero discorso afferente alla ratio di queste discipline trova il proprio punto di caduta nella previsione di termini perentori per gli adempimenti richiesti ai fini degli atti da compiere nelle procedure di ammissione: in questo settore normativo, “la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., n. 45 del 2018).

Le fondamentali esigenze di – un’almeno tendenziale – certezza nei rapporti giuridici in quest’area dell’ordinamento sportivo valgono evidentemente anche per il caso in esame. Come rilevato dalla COVISOC, l’onere di depositare presso di essa la certificazione del Dipartimento Interregionale LND attestante l’inesistenza di debiti nei confronti dei tesserati, previa acquisizione, da parte di quest’ultimo, delle dichiarazioni liberatorie con sottoscrizione autenticata dinanzi a un pubblico ufficiale, della FIGC, delle leghe e di società affiliate alla data del 18 luglio 2023 (termine perentorio), non era stato adempiuto.

Alla luce degli argomenti riportati in precedenza, su cui riposa una giurisprudenza decisamente consolidata sia di questo Collegio che del giudice amministrativo, questo elemento risulta, ai fini del giudizio, insuperabile.

Come è stato affermato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, «In materia di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati, risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della società, dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato,  compresa la definizione del suo calendario e, dunque, evitare che al campionato si iscrivano società incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021).

Appare, peraltro, improprio il richiamo all’istituto del soccorso istruttorio, anche e soprattutto alla luce del carattere di specialità delle norme in questione. In tale ambito, è stato ampiamente affermato come non possa «farsi utilizzo del c.d. soccorso istruttorio, parimenti invocato dal Carpi. Infatti, in via generale il suddetto istituto è applicabile solo nel caso di procedimenti in cui la valutazione incide direttamente sulla sola sfera giuridica del singolo, “non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti”, mentre incontra “un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio” (da ultimo, Tar Lazio, sez. III bis, 30 giugno 2021, n. 7731). In conclusione, la disciplina speciale non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti richiesti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate: ammettere alla competizione chi non ha rispettato i termini normativamente prescritti lederebbe la posizione di altro sodalizio calcistico che si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni dettate (Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 45/2018, cit.; n. 67/2017, cit.; Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 31/2016, cit.; n. 38/2016, cit.; nonché Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031)» (Collegio di Garanzia, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 58/2021).

Non vi è, infatti, «alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione» (Cons. di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006 e Cons. di Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031).

La priorità logica delle conseguenze derivanti da quest’inadempimento, da cui deriva il rigetto del ricorso, implica ovviamente l’assorbimento dei restanti motivi dello stesso.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, ad avviso del Collegio, in ragione della particolarità dell’oggetto della controversia, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Rigetta il ricorso della società Alcione Milano Società Sportiva a r.l. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, in data 31 luglio 2023.

Il Presidente e relatore

F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma, in data 4 agosto 2023.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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